Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43390 Anno 2023
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43390 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BENTIVOGLIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ssa COGNOME, la quale si riporta alla requisitoria scritta e depositata e conclude per il rigetto de ricorso.
uditi i difensori:
l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO si riporta alle note difensive già depositate e conclude per il rigetto del ricorso.
l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dal ricorrente contro l’ordinanza di sequestro conservativo emessa in sede dibattimentale dal medesimo Tribunale di Bologna in data 8 novembre 2022 di tutti i crediti, beni mobili e immobili, di NOME COGNOME, in favore della parte civile Banca Finnat Euroamerica s.p.a.
Avverso il richiamato provvedimento del Tribunale del Riesame, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma, 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 324, 568, 591, comma 1, lett. a), cod. proc. peri. A sostegno della doglianza, il ricorrente ha assunto che il collegio del riesame avrebbe ritenuto erroneamente insussistente o comunque indimostrato l’interesse a proporre richiesta di riesame, trascurando la deduzione che il sequestro era stato notificato in data 5 dicembre 2022 e ponendo a carico del richiedente l’onere di allegare gli atti sui quali si fonda l’esecuzione della misura.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso nonché memoria nell’interesse della parte civile, con la quale si chiede il rigetto del ricorso.
All’udienza del 16 ottobre 2023 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
La tesi secondo la quale l’interesse ad impugnare un provvedimento cautelare reale presuppone l’esecuzione della misura, ossia la concreta apposizione del vincolo (v., ad es., Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275598), destiNOME a durare per il tempo occorrente ad ottenere la pronuncia in thesi favorevole – del giudice del riesame, non è convincente (nella stessa prospettiva, v. Sez. 5, n. 35183 del 27/05/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 251199 – 0; ma v. le puntualizzazioni, con riguardo al sequestro preventivo, di Sez. 6, n. 45869 del 14/10/2022, Auteri, n.m.). In particolare, non appare condivisibile che il destinatario di un provvedimento cautelare, in sé perfetto e giuridicamente esistente, dopo il deposito dello stesso, non lo possa impugnare
anche prima della sua esecuzione, dovendo prima tollerare il sacrificio del suo diritto per poi contestare la legittimità del provvedimento.
Invero, l’ammissibilità dell’impugnazione è subordinata alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542 – 01). La consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite ha, infatti, concluso nel senso che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante, con la conseguenza che l’eliminazione, o la riforma, della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Dunque, la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedimento. Non ammette, in altri termini, un’impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (v., ad es., Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, COGNOME, Rv. 249002; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, COGNOME, Rv. 244110; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 240815).
Ora, è indiscutibile l’interesse del destinatario di un provvedimento cautelare a rimuovere il titolo che legittima l’interessato (sia il p.m. o la parte civile) eseguirlo e a determinare il concreto pregiudizio derivante dall’apposizione del vincolo. Peraltro, proprio con riferimento alla materia dei sequestri conservativi, depone in tal senso la disciplina processualcivilistica, che non richiede affatto l’esecuzione del provvedimento per l’esperimento del reclamo di cui all’art. 669 terdecies cod. proc. civ.
Ma, a prescindere da tale rilievo, si osserva che la tesi secondo la quale l’interesse ad impugnare deve identificarsi nella possibilità di conseguire il risultato tipizzato per lo specifico schema procedimentale, ossia quello alla restituzione del bene sequestrato, non è persuasiva nella sua assolutezza. Il principio viene affermato con riguardo alla posizione dell’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., ma, in concreto, privo di interesse alla restituzione del fondo su cui siano state realizzate opere abusive, quando, senza essere il proprietario del fondo e senza poter vantare una detenzione qualificata, sia il mero committente di tali opere (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, De COGNOME, Rv. 281098 – 01; per l’affermazione
dello stesso principio, in generale e sempre con riguardo alla posizione dell’indagato non titolare del bene, v. anche Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 – 0). La ratio di siffatta conclusione va ravvisata nel fatto che, laddove il ricorrente – a differenza di altri – non abbia titolo alcuno all restituzione del bene, non è ravvisabile un interesse a contrastare il provvedimento che appone il vincolo. E, in tali casi, nei quali l’interesse non emerge con chiarezza dagli atti, è del tutto ragionevole esigere che chi impugna indichi, a pena di inammissibilità le ragioni di diritto e gli elementi di fatto c sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe di conseguire la restituzione del bene.
Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, ritiene che il ricorrente dovrebbe anche dedurre l’avvenuta esecuzione del sequestro (nello stesso senso, v. anche Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241 – 0). Ciò, si ripete, in quanto è proprio la morfologia delle misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a rendere indispensabile l’effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare, da cui la sussistenza della relazione con la cosa sottoposta a vincolo (v., in tal senso, Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano cit.). In coerenza con tale ricostruzione, si è ritenuto che è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione (Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875 – 01). La sentenza ha, in motivazione, escluso la sussistenza dell’interesse ad impugnare allorché l’impugnazione sia attivata al mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente. Nello stesso senso Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, sopra citata, che ha chiarito, ancora una volta, che l’interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ora, in disparte il fatto, sul quale si tornerà infra, che il ricorrente ha dedotto l’intervenuta esecuzione del sequestro in data 6 dicembre 2022 e che il Tribunale ha ridimensioNOME tale rilievo sulla base di una mera congettura (dal fatto che il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto nella stessa data la notifica del provvedimento, si è tratta la conclusione che l’espressione adoperata nella richiesta di riesame – “l’ordinanza è stata eseguita in data 6.12.2022 e notificata in pari data” – intendeva solo esprimere il fatto che la parte civile si fosse limitata a notificare all’imputato l’ordinanza che aveva disposto il sequestro), si osserva che non si rinviene il fondamento normativo che, a fronte di un evidente
interesse del titolare del bene ad evitare l’esecuzione del sequestro, imporrebbe di attendere l’imposizione del vincolo per giustificare l’interesse a reclamare un controllo sulla legittimità del provvedimento.
In altri termini, rispetto alla situazione giuridica di soggezione all’altr iniziativa esecutiva in cui il destinatario del provvedimento viene a trovarsi per effetto della semplice emissione di quest’ultimo, l’interesse ad impedire l’apposizione del vincolo non è di mero fatto o semplicemente teorico, perché l’impugnazione intende rimuovere proprio la situazione di soggezione giuridica della quale s’è detto. Soggezione, peraltro, che non incontra neppure i limiti previsti dal codice di procedura civile, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l’esecuzione del sequestro conservativo di cui all’art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., sia perché il richiamo alle “forme previste dal codice di procedura civile” contenuto nell’art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finali diverse e proprie del procedimento civile, sia perché il comma successivo del predetto art. 317 già disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione. (Sez. 6, n. 45480 del 06/10/2015, Conga, Rv. 265456 – 01).
Né si giustifica il ritardo nella realizzazione della tutela giurisdizional rispetto alla situazione soggettiva potestativa riconosciuta al p.m. o alla parte civile e in grado di incidere sul patrimonio del destinatario del provvedimento.
Questione parzialmente diversa è quella che sorge in presenza di provvedimenti di sequestro a struttura mista, tipici in materia tributaria (per i quali v. ancora Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano cit.), nei quali è disposto il sequestro preventivo in via diretta dei beni e, in via subordinata, il sequestro nella forme per equivalente, situazione che, proprio per la diversa struttura e presupposti applicativi delle misure ablative, necessariamente presuppone non solo la prova dell’avvenuta esecuzione, ma anche la specificazione dei beni oggetto di sequestro di cui si chiede la restituzione, la relazione tra il bene e il soggetto ricorrente, nonché la specificazione se l’ablazione del bene sia avvenuta in via diretta o per equivalente e ciò in quanto il diverso titolo di ablazione postula diversi presupposti applicativi.
In questo caso, infatti, l’onere di allegazione vale a determinare il thema decidendum e non attiene alla tematica dell’interesse ad impugnare.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Bologna.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per il giudizio al Tribunale di Bologna.
Così deciso il 16/10/2023.