Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41359 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41359 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 05/05/2022 del TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 5/5/2022, depositata il 28/6/2022, ha rigettato la richiesta di restituzione di beni oggetto di sequestro conservativo proposta da NOME COGNOME quale rappresentante legale e nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE
La vicenda processuale è piuttosto articolata ed è stata oggetto di due sentenze di legittimità, una pronunciata all’esito del giudizio di merito e una nel successivo procedimento di esecuzione.
In estrema sintesi L’imputazione originaria era per il reato di bancarotta prefallimentare e bancarotta post fallimentare e tre diverse ipotesi di reato.
Nel corso delle indagini è stato disposto il sequestro preventivo di alcuni
beni di proprietà di diverse società (per quanto di interesse nel presente ricorso soprattutto RAGIONE_SOCIALE) in qualche modo riferibili a uno degli imputati, COGNOME NOME.
Nel corso delle indagini è stato disposto il sequestro preventivo e, successivamente, a richiesta della parte civile (il fallimento) sui medesimi beni è stato disposto il sequestro conservativo.
Le società proprietarie dei beni, responsabili civili, sono state citate per l’udienza preliminare alla quale non hanno partecipato.
Alle stesse società non è stato notificato il decreto che dispone il giudizio.
All’esito del processo di primo grado gli imputati sono stati assolti per tutti e tre i capi di imputazione e con la sentenza il Tribunale ha dichiarato la perdita di efficacia sia del sequestro conservativo t che di quello preventivo.
Avverso la sentenza hanno proposto appello sia le parti civili che il pubblico ministero.
La Corte di Appello ha dichiarato inammissibili gli appelli in relazione ai capi b) e c) perché i reati erano estinti prima della sentenza di primo grado e ha confermato l’assoluzione per il capo a).
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi sia le parti civili che il Procuratore generale.
La Corte di cassazione, Sezione 5 con la sentenza 11928/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale ex art. 608, comma 2 bis cod. proc. pen., e ha annullato ai soli effetti civili per il capo A) con rinvio a giudice civile.
Al giudizio di cassazione hanno partecipato anche le società “responsabile civile” (tra queste la RAGIONE_SOCIALE che è “subentrata” alla RAGIONE_SOCIALE) ma la Corte ha ritenuto che queste non potessero essere ritenute parti del giudizio perché non avevano mai ricevuto la notifica del decreto che disponeva il giudizio e pertanto non si era mai instaurato nei loro confronti il contraddittorio.
Per tale ragione, non essendo parti del giudizio, la Corte ha respinto la richiesta di disporre la restituzione dei beni in sequestro avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Quanto ai sequestri la Corte ha dichiarato l’inefficacia come conseguenza del proscioglimento.
La RAGIONE_SOCIALE ha allora proposto un primo incidente di esecuzione con il quale ha chiesto, quale terzo, la cancellazione del provvedimento e la restituzione dei beni in sequestro, ciò anche evidenziando che con il proscioglimento sarebbe per l’appunto venuta meno l’efficacia wigigEfè del sequestro conservativo.
Il Tribunale di Perugia, con il primo provvedimento, ha respinto la richiesta
evidenziando che il sequestro preventivo era sicuramente divenuto inefficace, e che il sequestro conservativo, invece, era divenuto inefficace, solo quanto ai capi b) e c), per i quali c’è stato in effetti il proscioglimento, ma non in relazione al capo a), per il quale il giudizio di responsabilità è oggetto del giudizio di rinvio.
Avverso questo primo provvedimento ha proposto ricorso, tra gli altri, il difensore della RAGIONE_SOCIALE sostenendo che la conclusione del Tribunale era errata in quanto consentirebbe una sorta di ultrattività del provvedimento cautelare nei confronti di un soggetto che non era parte nel processo penale e non lo è neanche in quello civile conseguente all’annullamento, che è stato riassunto solo nei confronti dell’imputato.
La Corte, Sezione 1 sentenza 14771/2022, ha dichiarato inammissibili i ricorsi evidenziando che le parti non si erano adeguatamente confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui dava conto della pendenza del giudizio civile e che il giudice competente era chiamato a pronunciarsi proprio sui rapporti che erano intercorsi tra le parti (cfr. pag. 7 della citata sentenza)
Nel dicembre 2021 la RAGIONE_SOCIALE ha proposto un secondo incidente di esecuzione, quello oggetto ora dell’attuale ricorso, evidenziando, come elemento nuovo, che la società non è parte del giudizio civile.
Il Tribunale di Perugia, richiamando la propria precedente pronuncia e le sentenze della Corte di Cassazione, ha respinto la nuova richiesta di restituzione.
Avverso quest’ultima ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE deducendo i seguenti motivo.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: a seguito dell’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio la ARS RAGIONE_SOCIALE non era parte del processo penale e non lo è, né può esserlo, in quello civile conseguente all’annullamento con rinvio. Ragione questa per la quale, non potendo avere alcuna efficacia nei suoi confronti la decisione civile, la società è terzo interessato a cui deve essere restituito il bene.
3.2. Violazione di legge ne vizio di motivazione quanto alla previsione di cui all’arte. 317 cod. proc. pen. che prevede che in caso di proscioglimento il sequestro diviene inefficace.
In data 17 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 12 maggio 2023 è pervenuta una memoria di replica con la quale l’AVV_NOTAIO, facendo anche riferimento a un provvedimento
sopravvenuto, cioè all’ordinanza della Corte Cassazione Sez. 1 Civile dep. 2.3.2023 che ha annullato la sentenza di fallimento della RAGIONE_SOCIALE, insiste per l’accoglimento del ricorso e chiede che l’ordinanza sia annullata senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per il prosieguo della procedura.
L’ordinanza impugnata, assunta dal Tribunale di Perugia in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ad oggetto la richiesta di restituzione di beni oggetto di sequestro, materia rientrante tra quelle previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento, pertanto, l’unico mezzo di impugnazione previsto è l’opposizione così che deve essere ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, a nulla rilevando che la decisione sia già stata assunta all’esito di udienza tenuta in contraddittorio tra le parti e non de plano.
Sul punto, infatti, si deve ribadire quanto evidenziato dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione -sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.- è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01).
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 18 maggio 2023.