Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 22657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BONATE SOTTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza depositata in data 17 gennaio 2024, il Tribunale di Milano -che, a seguito dell sentenza del 16 novembre 2023 di proscioglimento dell’imputato da tutte le imputazioni, aveva disposto, con ordinanza del 12 dicembre successivo, la restituzione all’imputato della somma di denaro (euro 127.850,00) ancora in sequestro-, investito dalla richiesta del Pubblico ministe di conservazione RAGIONE_SOCIALE somme in sequestro, oggetto di pignoramento ad opera della RAGIONE_SOCIALE, revocava la precedente ordinanza (12 dicembre 2023) di restituzione all’imputato RAGIONE_SOCIALE somme in sequestro ed assegnava le stesse somme alla RAGIONE_SOCIALE, che vantava crediti erariali nei confronti dell’imputato per oltre 12 milioni.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Cesare Barbieri, tramite il difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, deducendo a motivo della impugnazione la seguente ravvisata abnormità:
2.1. L’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, depositata in data 17 gennaio 2024 e notificata al difensore il successivo 26 gennaio, sarebbe stata emessa in carenza di potere, giacché all’esit del proscioglimento nel merito, ai sensi di quanto dispone l’art. 323, comma 1, cod. proc. pen non residuava altra possibilità, per il giudice, che restituire all’imputato prosciolto le ancora in sequestro, il che era quanto disposto con l’ordinanza del 12 dicembre 2023. Il successivo provvedimento di revoca della ordinanza di restituzione, con la contestuale assegnazione RAGIONE_SOCIALE somme alla RAGIONE_SOCIALE, per la soddisfazione di pretesi credit erariali, era da ritenersi del tutto privo dei presupposti normativi ed adottato altresì in c di potere del giudice penale.
Conclude quindi per l’annullamento dell’ordinanza di assegnazione impugnata.
Il AVV_NOTAIO Generale in sede, con requisitoria scritta del 18 aprile 2024, ha concluso p l’accoglimento del ricorso, evidenziando l’irretrattabilità del provvedimento di restituzione somme sequestrate e l’abnormità della destinazione RAGIONE_SOCIALE stesse a soggetto terzo, non costituito nel giudizio.
Il provvedimento impugnato non può essere considerato abnorme,, giacché è stato emesso dall’organo della giurisdizione investito della decisione di merito e secondo un percor normativo non del tutto estraneo alla disciplina processuale (artt. 316 e 323, comma 4, cod proc. pen.).
4.1. Il giudice che procede nel merito, ove emetta sentenza di proscioglimento, se non deve ordinare la confisca obbligatoria, a norma dell’art. 240 cod. pen., ordina che le cose in seques preventivo siano restituite a chi ne ha diritto. In questi termini il disposto dell’art. 323 d di rito. Il comma 4 del medesimo articolo, tuttavia, prevede che la restituzione non è ordina se il giudice dispone, a richiesta del Pubblico ministero o della parte civile, che sulle appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei cred L% erariali indicati nell’art. 316. La fattispecie processuale concreta si presta , pertanto, ad essere regolata (almeno in astratto) secondo il percorso segnato dal comma 4 dell’art. 323 del codice
di rito, doè con la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo a garanzia de crediti erariali.
4.2. Esclusa l’abnormità del provvedimento impugnato, si deve evidenziare che neppure è esperibile ricorso diretto per cassazione, non previsto dal secondo comma dell’art. 325 cod. proc pen.; bensì -eventualmente- soltanto l’appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., c rimedio di carattere AVV_NOTAIO per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della cau reale (ex multís Sez. 6, n. 2337 del 7 gennaio 2015 P. C in proc. Ferrante e altri, Rv. 261874, nonché da ultima Sez. Un. n. 48126 del 20 luglio 2017, COGNOME, in motivazione).
4.3. Il ricorso proposto deve essere qualificato come appello, ai sensi dell’art. 322-bis cod. p pen., secondo la regola AVV_NOTAIO di cui al comma 5, dell’art. 568 cod. proc. pen., con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Milano, competente a decidere sul impugnazioni di merito in materia cautelare reale
P.Q.M.
Qualificato il ricorso quale appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli Tribunale di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 10 maggio :2024.