Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7543 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7543 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Presicce il 26/01/1966
avverso la ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; udito il difensore, avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME
NOMECOGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, dichiarava inammissibile l’istanza proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 23 settembre 2024, che aveva disposto il sequestro conservativo su beni immobili e mobili intestati alla società RAGIONE_SOCIALE in favore di una parte civile che aveva acquistato da tale società un appartamento, oggetto di sequestro preventivo.
Il Tribunale dava atto che il COGNOME era stato rinviato a giudizio per reati di associazione a delinquere, corruzione, abuso edilizio e violazione delle norme paesaggistiche; che si erano costituite parti civili le persone che avevano acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE le unità immobiliari e che erano state autorizzate a citare in giudizio come responsabile civile la medesima società.
Ciò premesso, il Tribunale riteneva inammissibile l’istanza presentata dal COGNOME, al fine di contestare la sussistenza del fumus del reato e del periculum in mora, in quanto proposta quale persona fisica e non in qualità di legale rappresentante della società destinataria del provvedimento di sequestro, e pertanto in difetto di interesse (a tal fine richiamando Sez. 6, n. 3684 del 18/01/2022, in tema di sequestro preventivo).
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 318, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente è socio unico della società colpita dal sequestro (dato incontestato e di cui dava atto anche il Tribunale), pertanto sussisteva l’interesse specifico al mezzo di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 318 cod. proc. pen., contro l’ordinanza di sequestro conservativo, «chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324».
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro conservativo è pertanto legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell’interessato (Sez. 3, n. 37450 del 11/04/2017, Rv. 270542).
L’ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è infatti più ampio di quello concernente il sequestro preventivo. Nei confronti di questo, infatti, possono avanzare richiesta – a norma dell’art. 322 – l’imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
La facoltà di formulare la richiesta contro quello conservativo, invece, spetta – ai sensi del citato art. 318 – non solo all’imputato, al responsabile civile e
chiunque possa vantare un diritto reale sulla cosa in sequestro, ma anche a tutti coloro che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare.
La differenziazione sul punto tra sequestro preventivo e sequestro conservativo si rinviene anche nella sentenza delle Sezioni unite n. 47999 del 25/09/2014, COGNOME, relativa al tema della legittimazione della parte civile.
Si è affermato che la comparazione tra gli strumenti impugnatori di merito rispettivamente in tema di sequestro conservativo e di sequestro preventivo, collocati nei capi dedicati a ciascuna di tali tipologie di sequestro, evidenzia la profonda differenziazione esistente nel regime delle impugnazioni predisposto per ciascuna delle misure cautelari reali e che per il sequestro conservativo la legittimazione va attribuita oltre che all’imputato ed al responsabile civile, anche a chiunque possa vantare un diritto sulla cosa in sequestro e a tutti coloro, compresi i creditori, che possono ricevere pregiudizio dalla misura cautelare.
Dunque, la previsione dell’art. 318 cod. proc. pen. ruota intorno alla sola sussistenza dell’interesse, che deve emergere quantomeno dalla formulazione del ricorso.
In questo quadro, si è, perciò, richiesta anche all’imputato la prospettazione di un concreto interesse a proporre il riesame relativamente a beni oggetto di sequestro conservativo che appartengano a un soggetto da lui diverso (Sez. 1, n. 5039 del 18/09/1997, Rv. 208970).
Applicati questi principi al caso in esame, va osservato che il Tribunale ha dato atto della veste dell’istante, quale socio unico della RAGIONE_SOCIALE e quindi di persona titolare di un interesse al mantenimento del capitale sociale della suddetta società.
Peraltro, nel ritenere inammissibile la istanza del Faiulo, ha erroneamente applicato un principio di diritto in tema di legittimazione e interesse a proporre il riesame relativo al caso del sequestro preventivo.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata per nuovo esame della istanza del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 31/0-12025.