Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43122 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nata a Rovigo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/07/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 19 ottobre 2022;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 19 ottobre 2022.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato le statuizioni del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno in data 19 ottobre 2022, con cui era stata disposta la conversione in sequestro conservativo del sequestro preventivo nei confronti di
NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 494 e 493-ter cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo, con cui lamenta – sotto il profilo della violazione degli artt. 316, 323, 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. e della carenza di motivazione – che il Tribunale del riesame (il quale, pur privo del potere di sostituire una motivazione del tutto mancante, si sarebbe limitato, oltre a inconferenti considerazioni di ordine AVV_NOTAIO, a richiamare acriticamente il provvedimento impugnato – che nulla chiariva sul punto – e un’informativa della polizia giudiziaria), non avrebbe offerto la minima giustificazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, pretermettendo ogni valutazione in merito a tale prognosi.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari, provvedendo contestualmente all’applicazione della pena concordata dalle parti, ha disposto che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo fosse mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all’art. 316 cod. proc. pen.
Il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. 3, n. 3265 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254683-01, che afferma la ritualità, avverso il provvedimento di conversione, oltre al ricorso per cassazione, anche del riesame. In termini, Sez. 5, n. 3018 del 30/09/1993, COGNOME, Rv. 195237-01) e fondato.
A fondamento dell’accoglimento della richiesta di sequestro conservativo avanzata dalle parti civili, il provvedimento originariamente impugnato non riportava che la seguente testuale motivazione: «vista la richiesta delle parti, ritenuto che ricorrono i presupposti, dispone per la soddisfazione del diritto di credito delle parti civili».
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189-01). In particolare, è ravvisabile la motivazione apparente – e, dunque, inesistente – quando il percorso giustificativo sia del tutto avulso dalle risultanze processuali, senza contenere la valutazione critica e argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi acquisiti al processo, o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di
asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, COGNOME Rv. 265322 – 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100-01).
Per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo, invece, che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore ovvero che il debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261118-01; Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 277813-01). L’accoglimento della richiesta cautelare presuppone, nondimeno, che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile sia giudicata, quanto meno, non manifestamente infondata, atteso che tale requisito garantisce il rispetto dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità, applicabili anche alle misure cautelari reali (Sez. 6, n. 44899 del 09/07/2019, COGNOME, Rv. 277679-01). Inoltre, il requisito del periculum in mora ovverosia la «fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato» – va compiutamente valutato in relazione al soggetto contro cui la parte civile ha chiesto la misura (Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, COGNOME, Rv. 277813-02).
Risulta, dunque, evidente, nel caso di specie (ove difetta totalmente qualsiasi concreta disamina della situazione di fatto), la violazione del disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, causativa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame (cfr., in tema di sequestro preventivo, Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024, Urbani, Rv. 286545-01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 24/01/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747-01). Peraltro, neppure la stringata argomentazione del Tribunale varrebbe a indicare in concreto le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della decisione.
Da tale assoluto e insuperabile deficit argomentativo, consegue inevitabilmente l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e, limitatamente alla statuizione in tema di sequestro conservativo, della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
Dalla caducazione della suddetta misura cautelare consegue la reviviscenza del precedente vincolo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., in ordine al quale ogni questione potrà essere eventualmente fatta valere in sede esecutiva.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno in data 02/07/2024, limitatamente alla conversione del sequestro preventivo disposto con ordinanza in data 19/10/2022 in sequestro conservativo.
Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare del sequestro conservativo e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 31 ottobre 2024
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente