Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42760 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LA SPEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di La RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 15 maggio 2024, rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza con la quale era stata rigettata l’istanza di dissequestro di una autovettura BMW; COGNOME è terzo interessato nel procedimento a carico di COGNOME NOME, indagato per il reato di truffa, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, effettuato più passaggi autostradali alla guida della predetta autovettura BMW, accodandosi al veicolo che lo precedeva sulla pista telepass in modo da non pagare il pedaggio.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME, premettendo i motivi di appello ed eccependo la violazione di legge con riferimento alla omessa e illogica motivazione circa la opponibilità del vincolo reale al soggetto terzo non indagato nonché in riferimento alla inefficacia del contratto di compravendita intercorso tra COGNOME NOME e COGNOME NOME: non era stato considerato che la compravendita dell’autovettura era avvenuta in un momento storico in cui COGNOME non era neppure a conoscenza di essere indagato, per cui non si comprendeva come si potesse immaginare una vendita “di comodo”, assioma che non trovava alcuna corrispondenza negli atti raccolti dal Pubblico ministero e posti a base della cautela reale; l’illogicità della motivazione appariva altresì annidarsi nell’identificare come “stratagemma” un contratto di compravendita la cui liceità (e compiuta formazione) pareva condiviso anche dal Tribunale; vi era inoltre una omessa motivazione sulla consapevolezza da parte di COGNOME circa l’asserita, sottesa, natura illecita dell’atto di compravendita e sulla buone fede dello stesso.
1.2 II difensore eccepisce la violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione circa l’inferenza degli elementi sopravvenuti al deposito dell’atto di gravame ex art. 322-bis cod. proc. pen. e versati negli atti deputati alla decisione e raccolti nella comunicazione a firma dell’RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” depositata il 9 maggio 2024, da cui risultava che il vincolo ablativo non era stato trascritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in
particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME S., Rv. 224611).
Nel caso in esame, il ricorrente contesta la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto che il contratto stipulato tra COGNOME e COGNOME sia un contratto “di comodo”, che cela il reale utilizzatore dell’autovettura, deducendo la disponibilità del bene in capo a COGNOME da una serie di elementi (autorizzazione di COGNOME a COGNOME di utilizzare qualsiasi suo veicolo, verbale di esecuzione del sequestro da cui risulta che era COGNOME che aveva la disponibilità delle chiavi del mezzo), sui quali non vi è alcun confronto in ricorso nel quale, lo si ripete, unico dato evidenziato è il contratto di compravendita, peraltro privo di data certa; si tratta di contestazioni relative al merito della decisione (nemmeno a tutte le argomentazioni, quali quella della disponibilità), come tali inammissibili.
1.2 Né può avere alcuna rilevanza la mancata trascrizione del vincolo di cui al secondo motivo di ricorso, posto che la trascrizione non ha natura costitutiva, ma semplicemente di rendere evidente il vincolo a terzi
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2024