Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17021 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17021 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 6 luglio 2023 della Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per e per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile, tra l’altro, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’esistenza di debito della vittima nei confronti dei suoi aggressori (per il cui adempimento quest’ultima era stata sequestrata) e della conseguente impossibilità di configurare il reato contestato, bensì un semplice concorso tra due distinti delitti, il sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) e estorsione (art. 629 cod. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il delitto previsto dall’art. 630 cod. pen. è un reato plurioffensivo, nel qual l’elemento obbiettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione: ogni scissione del fatto unitario priva di qualsiasi fondamento nella legge, in quanto si lucra un prezzo per la liberazione anche quando la vittima sia sequestrata per riscuotere, a mezzo della sua liberazione, un vantaggio patrimoniale ingiusto che trovi la sua causa in un rapporto già esistente tra sequestratore e vittima (Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 226489; Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281265; Sez. 2, n. 20032 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 263536).
In altri termini, ciò che caratterizza la fattispecie è la corrispettività esiste tra il sequestro e il conseguimento di un prezzo per la liberazione della vittima; una corrispettività che non è esclusa dall’esistenza di un pregresso debito della persona offesa nei confronti del sequestratore, derivando, in questo caso, l’ingiustizia dalle modalità del fatto (Sez. 2, n. 20032, cit.): il riferim specifico al “prezzo” della liberazione” ha solo la funzione di sottrarre all’area d applicabilità della norma i fatti di sequestro di persona nei quali l’ingiusta util perseguita non si pone come corrispettivo per la liberazione dell’ostaggio (Sez. U. n. 962, cit.).
Ebbene, in coerenza con tali principi, la Corte territoriale ha dato atto di come il prelevamento della donna, il suo trasferimento con l’auto dell’imputato in altro luogo e tutte le successive condotte fossero finalizzate al rientro dalla sua esposizione debitoria nei confronti di uno dei tre concorrenti, al quale era quindi collegata la liberazione.
E tanto dà conto della manifesta infondatezza dell’assunto difensivo.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024