Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20025 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Città della Pieve (Pg) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’11/5/2023 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza; lette le conclusioni dei difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno chiesto, con memoria, che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11/5/2023, la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile il gravame proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica
presso lo stesso Ufficio avvera la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze 1’11/3/2022 nei confronti di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione lo stesso AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, deducendo – con unico motivo la violazione di legge. La sentenza avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’atto di appello, ritenendo che il AVV_NOTAIO impugnante non avesse alcun interesse a proporre il gravame, dal quale non avrebbe potuto ricavare alcuno specifico vantaggio; la radicale assenza di motivazione nella sentenza del Tribunale, infatti, avrebbe posto il pubblico ministero nell’impossibilità di svolgere il proprio potere-dovere di controllo sull’osservanza della legge, che si manifesta anche attraverso l’apposizione del “visto” su tutte le sentenze emesse in primo grado. Soltanto con l’impugnazione dichiarata inammissibile, dunque, sarebbe possibile eliminare quel vulnus creato dalla violazione di precisi precetti costituzionali (art. 111, comma 6, Cost.) ed ordinamentali, così da risultare evidente l’interesse al gravame stesso da parte del pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
Occorre muovere dalla premessa che sostiene l’atto di appello, e dunque l’impugnazione in oggetto, costituita da quanto accaduto al Tribunale di Firenze successivamente all’emissione della sentenza dell’11/3/2022, con la quale NOME COGNOME era stato assolto dall’imputazione di cui agli artt. 8; cpv. /cod. pen., 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché il fatto non sussiste. Ebbene, pur indicato in dispositivo il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, la sentenza comprensiva di quest’ultima era stata depositata in cancelleria soltanto il 1°/12/2022, peraltro a firma di un giudice-persona fisica diverso da quello che l’aveva pronunciata, risultato a ciò impedito; in forza dell’art. 559, comma 4, cod. proc. pen., infatti, con decreto del Presidente del Tribunale di Firenze era stato individuato per tale incombente un diverso giudice componente dell’Ufficio. Quest’ultimo, tuttavia, aveva depositato una sentenza nella quale, dato conto dello svolgimento del processo, del mancato deposito della sentenza comprensiva di motivazione da parte del decidente, della riassegnazione del fascicolo ad altro giudice disposta dal Presidente del Tribunale, aveva argomentato diffusamente (pagg. 3-7) le ragioni per le quali, ai fini di evitare il procrastinarsi della processuale, il giudice-persona fisica chiamato a sostituire il collega impedito ai sensi dell’art. 559, comma 4, cod. proc. pen, doveva provvedere al deposito della sentenza-documento comprensiva del dispositivo, limitandosi alla sottoscrizione
della stessa, senza poter tuttavia procedere anche alla redazione dei motivi di fatto e di diritto che sorreggono la decisione.
4.1. Ebbene, come già argomentato da questa Corte con riferimento alla medesima vicenda fiorentina (Sez. 3, n. 8468 del 17/1/2023, Ye, non massimata), una sentenza così depositata è affetta da nullità, ex artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen.; in particolare, si tratta di una nullità di ordine AVV_NOTAIO, riconducibile all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente dedotta con il gravame, non potendosi negare che la violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze – che pure risponde ad altre importanti finalità di ordine processuale ed extraprocessuale – incida, limitandolo, sul diritto della parte – anche di quella pubblica – di conoscere le ragioni della decisione, per poter, se del caso, sindacarle nei modi consentiti.
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata non sembra negare tale nullità (ma solo l’inesistenza di un provvedimento privo di motivazione), fondando la dichiarazione di inammissibilità sulla riconosciuta carenza di interesse ad impugnare in capo al pubblico ministero: tale interesse, per costante indirizzo di legittimità, sarebbe ancorato, infatti, all’ottenimento non di un astratto e formale rispetto della legge, ma di un risultato praticamente favorevole, oltre che teoricamente corretto. In altri termini, l’ordinamento non riconoscerebbe la possibilità di proporre un’impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica, volta soltanto ad ottenere una decisione giuridicamente corretta, richiedendo, per contro, la prospettazione di una “situazione pratica più vantaggiosa che l’impugnante intendeva raggiungere attraverso l’eliminazione del provvedimento pregiudizievole.” A giudizio della Corte di appello, dunque, il gravame proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sarebbe inammissibile, perché privo dell’indicazione di un qualunque pregiudizio concreto, suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione, e sostenuto solo dall’indicazione della nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, pur a fronte di esiti istruttori che avrebbero consentito di pervenire ad una pronuncia di condanna. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Questa conclusione non può essere condivisa.
Costituisce costante e riconosciuto indirizzo di legittimità quello secondo cui l’assenza totale di motivazione non determina l’inesistenza della pronuncia, dato che il dispositivo letto in udienza è “ex se” provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato, se non impugnato; proprio in ragione di ciò, dunque, è ammissibile il ricorso – anche “per saltum” del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria graficamente priva di motivazione, pur nell’obiettiva impossibilità di articolare specifici motivi di doglianza, essendo configurabile un concreto interesse a rimuovere un provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato – qual è il dispositivo letto in udienza – che ha negato la pretesa punitiva
dal medesimo azionata. (tra le molte, cfr. Sez. 1, n. 48655 del 23/9/2015, PG/Hulderov, Rv. 265208; Sez. 5, n. 43035 del 29/4/2015, PG/Nonino, Rv. 264928. Tra le non massimate, Sez. 1, n. 3687 del 13/9/2023, PG/RAGIONE_SOCIALE; Sez. 4, n. 4088 del 22/1/2021, PG/Scotton).
8. La fondatezza di questo indirizzo deve essere qui confermata, considerandosi che il ricorso della parte pubblica, da un lato, è intrinsecamente volto a rimuovere una decisione che ha negato la pretesa punitiva azionata da parte dello stesso Ufficio, così manifestando il correlativo interesse concreto; dall’altro, che – come è stato puntualmente osservato – il ricorrente pubblico ministero, in assenza di qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni in fatto ed in diritto della deliberata assoluzione, non può preconizzare le ragioni del suo superamento. Il gravame in oggetto, pertanto, deve ritenersi ammissibile, sotto l’esaminato profilo dell’interesse, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, 1’8 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente