Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22684 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22684 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94′ co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del di. n. 162/2022), del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza rinnvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna e del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso ; associandosi alle conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente NOME COGNOME, con sentenza predibattimentale del 22/7/2022 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso perché il reato per cui vi era stata condanna in primo grado (art. 186 CO. 2bis cod. strada, in S. Agostino 1’8/2/2014) da parte del Tribunale di Ferrara con sentenza del 24/1/2018 era estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli arti. 129., 178 lett. b) c), 179 e 601 cod. proc. pen.
Il ricorrente censura l’impugnata sentenza per esser stata la stessa pronunciata dalla Corte d’Appello di Bologna in sede predibattimentale in assenza delle parti e senza previa notificazione del decreto di citazione, in palese violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Si tratta, ad avviso del ricorrente, che richiama a sostegno della propria tesi la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, di cui propone ampi stralci, di sentenza viziata da nullità assoluta ed insanabile in quanto all’esito dell’udienza, svoltasi in camera di consiglio in assenza delle parti, è stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione laddove la difesa aveva :sollevato una questione di nullità della sentenza del Tribunale di Ferrara in relazione alla violazione dell’art. 525 co.2 cod. proc. pen. afferente la mancata rinnovazione dell’istruttoria da parte del giudice di primo grado che aveva assunto le prove e pronunciato sentenza di condanna, giudice diverso da quello che in precedenza aveva disposto l’apertura del dibattimento ed ammesso le prove richieste dalle parti.
Lamenta in particolare che il ricorrente, nel caso che ci occupa, sia stato privato, in primo luogo, della facoltà di rinunciare alla prescrizione ed in secondo luogo di far valere le doglianze mosse con il proprio atto d’appello alla sentenza di primo grado afferenti la nullità della relativa sentenza di primo grado pronunciata in palese violazione dell’art. 525 cpp che sarebbe potuta essere valutata in via pregiudiziale rispetto al proscioglimento per intervenuta prescrizione. Ciò anche sulla scorta della sentenza di questa Sez. 4 n.42461/2018 (successiva alla già citata pronuncia delle sezioni
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna, per l’ulteriore corso.
Come ancora ribadito, di recente, da questa Corte di legittimità sussiste l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 5/10/2022, Pepi, Rv. 283811).
E’ pacifico che l’adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni U di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combiNOME disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129, co. 1, cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. Un. n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809).
La stessa sentenza COGNOME aveva anche sancito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l’imputato ex ad 129, co. 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato.
Ciò posto, le Sezioni Unite COGNOME avevano, altresì, statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest’ultima.
Tale principio attiene all’interesse a ricorrere dell’imputato rispetto ad una pronunzia di tal fatta.
L’autorevole precedente in parola, infatti, aveva anche affermato l’insussistenza dell’interesse dell’imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione.
Tuttavia, come evidenziato nel ricorso, la questione è stata esaminata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 111 del 2022, superando il diritto vivente, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, co. 4,
proc. pen. per violazione degli artt. 24, co. 2, e 111, co. 2, Cost., in quanto inter pretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
La Corte costituzionale ha, tra l’altro, evidenziato che “la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibatUmentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito”.
Pertanto, anche nel caso, come quello in esame, in cui l’imputato non rinunci alla prescrizione, deve riconoscersi un interesse concreto ed attuale all’impugnazione della sentenza predibattimentale di appello che abbia dichiarato “de plano” l’estinzione per prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasrnettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2023
sigliere estensore
Il Presidente i