Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16643 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16643 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Sent. n. sez. 595
CC – 01/04/2025
R.G.N. 1603/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 20/11/1951 a NAPOLI
avverso la sentenza in data 30/09/2024 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello competente;
a seguito di trat tazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 30/09/2024 resa con procedura de plano e in via predibattimentale dalla Corte di appello di L’Aquila che, in riforma della sentenza in data 19/05/2023 del Tribunale di Teramo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli, perché estinti per prescrizione .
Deduce: inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 129, 531, 568 e 605 cod. proc. pen., nonché degli artt. 24, comma secondo e 111, comma secondo della Costituzione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale in data 9 maggio 2022.
Secondo il ricorrente la sentenza dichiarativa della prescrizione non poteva essere pronunciata nella fase predibattimentale, atteso che una tale modalità nega il contraddittorio tra le parti e viola il diritto di difesa dell’imputato, così ponendosi al di fuori delle regole del c.d. giusto processo , per come spiegato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022 .
Rimarca come l’esigenza di una ragionevole durata del processo sottesa all’immediata declaratoria di cause di non punibilità soccomba rispetto al principio del contradditorio tra le parti, in condizioni di parità.
A sostegno dell’assunto si richiama la sen tenza di questa Corte n. 51739 del 22/09/2023 (Sez. 5, Hamza, non massimata).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La Corte di appello di L’Aquila ha prosciolto per prescrizione l’imputato, adottando un provvedimento in camera di consiglio, in via predibattimentale, senza che la deliberazione sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti.
Il ricorrente denuncia la nullità di tale deliberazione, in quanto lesiva del diritto di difesa e dei canoni del giusto processo.
La questione è già stata affrontata da questa Corte, che ha osservato: «E’ pacifico che l’adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809 -01). La stessa sentenza COGNOME aveva anche stabilito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l’imputato ex art. 129, comma 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato. Ciò posto, le Sezioni Unite COGNOME avevano altresì statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest’ultima. Tale principio attiene all’interesse a
ricorrere dell’imputato rispetto ad una pronunzia di tal fatta. L’autorevole precedente in parola, infatti, aveva anche affermato l’insussistenza dell’interesse dell’imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione.
Orbene, rispetto alla questione è intervenuta, con rilevanza tranchant , la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l’interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 283811 -01, in motivazione).
La Corte di cassazione, quindi, ha preso atto del mutamento del quadro normativo intervenuto all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022, così affermando più volte che «sussiste l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi estinto il reato per prescrizione» (Sez. 5, n. 44417/2022, cit.; v. anche, Sez. 6, n. 44870 del 14/09/2023, P., Rv. 285450 -01; Sez. 5, n. 51739 del 22/09/2023, Hamza, non mass.; Sez. 5, n. 36214 del 27/06/2024, Gargano, non mass.).
Alla luce di quanto esposto, va, dunque, rilevata la nullità della sentenza impugnata.
Al giudice di secondo grado, invero, non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954/2017, cit.).
Da ciò consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’ Aquila per il giudizio.
Così deciso il 01/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME