Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21174 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21174 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia con sentenza pre dibattinnentale del 6.4.2022, in riforma della sentenza emessa il 13.2.2019 dal Tribunale di Padova, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 186 comma 2, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso il 21.1.2017 in Padova), con conferma delle sanzioni amministrative accessorie.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 601, comma 3 e 6 cod.proc.pen., 429 comma 1 lett. f) cod.proc.pen. con riferimento all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen., art. 24 e 111 Cost. per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza predibattimentale con violazione del contraddittorio non essendo la relativa disciplina applicabile in appello. Chiede quindi la declaratoria di null della sentenza e per mero tuziorismo dichiara di volere rinunciare alla prescrizione.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. con riferimento all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per aver impedito la valutazione nella sentenza di primo grado della violazione degli artt. 62 e 63 e 350 cod.proc.pen., con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’imputato e assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.
Assume che la sentenza di condanna in primo grado si é basata sul fatto che il NOME a seguito di domanda specifica dell’agente intervenuto su chi fosse il conducente ha sottoscritto il verbale di accertamenti urgenti non potendo tuttavia tali dichiarazioni essere utilizzate in dibattimento.
Con il terzo motivo deduce l’inosservanza e la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per avere impedito la valutazione nella sentenza di primo grado della manifesta illogicità della motivazione avendo ritenuto che l’auto fosse presumibilmente in uso al NOME in quanto familiare della proprietaria della macchina.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei restanti. Va premesso che sussiste l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’ appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per essersi estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Rv. 283811 ).
Venendo al merito del ricorso, la premessa è che, da quanto emerge dagli atti, la Corte di appello di Venezia ha prosciolto per prescrizione l’imputato, adottando un provvedimento in camera di consiglio, intestato come “sentenza predibattimentale”, senza che la deliberazione sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti. A tale prescrizione l’imputato, con atto ritualmente formalizzato in uno al ricorso, ha rinunziato.
E’ pacifico che l’adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sez Unite di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combiNOME disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, n pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809). La stessa sentenza COGNOME aveva anche sancito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l’imputato ex ad 129, comma 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato.
Ciò posto, le Sezioni Unite COGNOME aveva altresì statuito che, pu determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest’ultima. Tale principio attiene all’interesse ricorrere dell’imputato rispetto ad una pronunzia di tal fatta. L’autorevol precedente in parola, infatti, aveva anche affermato l’insussistenza dell’interesse dell’imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro ch dichiarare nuovamente la prescrizione.
Orbene, rispetto alla questione è intervenuta, con rilevanza tranchant, la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato
il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di c sopra, ha ritenuto l’interpretazione così validata come in contrasto con gli artt 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. E questo già consentirebbe di rispondere, ritenendolo fondato, al primo motivo di ricorso, con il quale veniva dedotta la questione processuale su cui ci si è soffermati, annullando così la sentenza impugnata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello per i giudizio.
Peraltro, con riguardo al caso specifico, anche a prescindere dalla decisione della Consulta, avendo l’imputato rinunziato alla prescrizione, già nella sentenza COGNOME si traevano spunti per ritenere che la stimata mancanza di interesse al ricorso da parte dell’imputato trovasse un limite nella rinunzia alla prescrizione e tale principio è stato espressamente sancito da Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, Rv. 279272 (esso poteva trarsi anche da Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562).
La rinunzia alla prescrizione, infatti, fa sì che la dichiarazione di nullità regressione del procedimento comporti la restituzione al prevenuto della possibilità di veder celebrato un processo di appello esteso al merito della res iudicanda. Nel caso di specie, l’assenza di contraddittorio in appello ha impedito all’imputato – che non avrebbe potuto farlo prima della maturazione del termine (ex multis, Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271292 Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248739) – di rinunziare alla prescrizione in quella sede e di paralizzare il proscioglimento per la causa estintiva, sicché è stato possibile formalizzare tale rinunzia solo con il ricorso p cassazione.
Da tutto quanto sopra illustrato discende che la Corte di appello di Venezia a cui vanno rimessi gli atti, dovrà celebrare il processo a carico de ricorrente.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per il relativo giudizio.
Così decir il 19.4.2023