Sentenza Predibattimentale in Appello: Annullata per Violazione del Diritto di Difesa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24465/2023, ha affrontato un tema cruciale per le garanzie processuali: la legittimità di una sentenza predibattimentale in appello che dichiara la prescrizione del reato. Questa pronuncia riafferma un principio fondamentale: l’imputato ha sempre diritto a un processo nel merito per dimostrare la propria innocenza, anche quando i termini per la prescrizione sono maturati. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una decisione della Corte di Appello di Napoli, la quale, in fase predibattimentale, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a un imputato. Questa procedura, sebbene rapida, impedisce l’apertura del dibattimento, ovvero la fase processuale in cui le parti si confrontano e vengono esaminate le prove.
Contro tale sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una grave violazione del diritto di difesa. Secondo il legale, la mancata instaurazione di un contraddittorio dibattimentale aveva precluso al suo assistito la possibilità di ottenere un proscioglimento con formula piena, ossia un’assoluzione nel merito che ne attestasse la totale estraneità ai fatti contestati.
Il Diritto alla Piena Assoluzione e la sentenza predibattimentale appello
Il nucleo della questione riguarda il conflitto tra due esigenze: da un lato, l’economia processuale, che spingerebbe a dichiarare subito una causa di estinzione del reato come la prescrizione; dall’altro, il diritto inviolabile dell’imputato a difendersi e a veder riconosciuta la propria innocenza.
Una sentenza di prescrizione, pur estinguendo il reato, non equivale a un’assoluzione. Essa lascia un’ombra sulla posizione dell’imputato. Per questo motivo, la legge riconosce all’imputato l’interesse a rinunciare alla prescrizione per affrontare il processo e ottenere una sentenza che lo scagioni completamente.
La procedura seguita dalla Corte di Appello, emettendo una sentenza predibattimentale appello, ha di fatto impedito questa scelta, imponendo una conclusione del processo basata unicamente sul decorso del tempo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato. I giudici hanno richiamato un principio consolidato, sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui nel giudizio di appello non è consentito pronunciare una sentenza predibattimentale ai sensi dell’art. 469 c.p.p., poiché le norme procedurali per il secondo grado non prevedono tale istituto.
Il punto decisivo della motivazione, tuttavia, risiede nel richiamo alla sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale. In passato, la giurisprudenza riteneva che l’imputato non avesse un interesse concreto a impugnare una sentenza di prescrizione, anche se proceduralmente nulla, perché il risultato finale (l’estinzione del reato) sarebbe stato comunque lo stesso.
La Corte Costituzionale ha ribaltato questa interpretazione, dichiarando incostituzionale l’art. 568, comma 4, c.p.p. nella parte in cui rendeva inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso dell’imputato in casi come questo. La Consulta ha affermato che negare all’imputato la possibilità di un giudizio di merito viola gli articoli 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo) della Costituzione.
Di conseguenza, la Cassazione ha stabilito che la sentenza della Corte di Appello, essendo stata emessa senza garantire un pieno contraddittorio, era affetta da nullità assoluta e insanabile. L’interesse dell’imputato a ottenere un’assoluzione piena prevale sull’estinzione del reato per prescrizione.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il caso a un’altra sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio. Questa decisione rafforza in modo significativo le garanzie difensive dell’imputato nel processo d’appello. Si sancisce che l’obiettivo primario del processo penale non è la mera chiusura del procedimento, ma l’accertamento della verità processuale nel pieno rispetto del contraddittorio. Un imputato non può essere privato della possibilità di dimostrare la propria innocenza, e una sentenza predibattimentale in appello che dichiara la prescrizione rappresenta una scorciatoia proceduralmente illegittima che lede questo diritto fondamentale.
È possibile per una Corte di Appello emettere una sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione?
No. La Corte di Cassazione ha confermato che al giudice di secondo grado non è consentito pronunciare una sentenza predibattimentale, poiché le norme del giudizio di appello non richiamano tale procedura, che priverebbe le parti del pieno contraddittorio.
L’imputato ha interesse a impugnare una sentenza di prescrizione emessa in appello senza un processo?
Sì. Sulla base della sentenza n. 111/2022 della Corte Costituzionale, l’imputato ha sempre un interesse concreto a impugnare per ottenere un proscioglimento con formula piena (es. ‘per non aver commesso il fatto’), che è più favorevole di una semplice declaratoria di prescrizione.
Cosa succede se una Corte di Appello emette comunque una sentenza predibattimentale di prescrizione?
Questa sentenza è affetta da nullità assoluta e insanabile. Se viene impugnata, la Corte di Cassazione la annulla e rinvia il processo a un’altra sezione della Corte di Appello per la celebrazione di un nuovo giudizio che si svolga nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24465 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24465 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EGBON BRIGHT nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli emetteva una sentenza predibattimentale con la quale dichiarava l’estinzione il reato contestato al ric:orrente per decorso del termine d prescrizione.
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore, che denunciava violazione del diritto di difesa in quanto la mancata instaurazione del contraddittorio dibattimentale avrebbe impedito allo stesso la possibilità di ottenere un proscioglimento con formula piena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. E’ pacifico che l’adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite secondo cu Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a t disciplina; né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809).
Le Sezioni unite avevano tuttavia statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevaleva su quest’ultima, dato che non era rilevabile l’interesse dell’imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione.
1.2. Orbene, rispetto alla questione è intervenuta la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l’interpretazione così validat fosse in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.: è stato, infatti, dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quan interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2023.