Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3467 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3467 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza predibattimentale emessa in data 8 giugno 2023 dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per prescrizione, riformando la pronuncia del Tribunale di Rimini del 16 maggio 2022, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME in relazione al reato previsto dagli artt. 48, 480 e 61, n. 9, cod. pen. (capo 2), limitatamente ai certificati di cui alle lettere g) e h).
Avverso detta sentenza l’imputato propone, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando un unico e articolato motivo, enunciato di seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 469, 598, 599 e 601 cod. proc. pen. e conseguente nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. peri.
Lamenta il ricorrente che la sentenza veniva emessa de plano e, quindi, in violazione del contraddittorio, omettendo la notifica della citazione a giudizio nei confronti dell’imputato e del difensore, prevista a pena di nullità. L’imputato, se ammesso a contraddire, avrebbe rinunciato alía prescrizione – maturata soltanto nelle more del giudizio di secondo grado – in quanto interessato ad ottenere una pronuncia di proscioglimento nel merito, già sollecitata con specifico motivo di appello, anche per gli effetti che questa spiegherebbe nel procedimento disciplinare avviato in relazione ai medesimi fatti. A sostegno di ciò, il ricorrente allega espressa dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, contenuta nel mandato ad impugnare allegato al ricorso.
Oltretutto, la Corte territoriale avrebbe dichiarato erroneamente l’estinzione del reato relativo al certificato di cui alla lettera h) per intervenuta prescrizione, i quanto, considerate le sospensioni disposte alle udienze del 4 giugno 2019 e del 9 luglio 2019, che sarebbero state ignorate dal Giudice dell’appello, alla data della decisione il delitto, commesso il 15 luglio 2015, non risultava estinto per prescrizione.
Il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per la celebrazione del giudizio ed invoca, a sostegno delle proprie ragioni, la sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale
disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Non di meno, osservavano le Sezioni Unite, nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata “de plano” in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Ianelli, Rv. 269809 – 01).
3. Tuttavia, con la sentenza n. 111 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quando interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato: «il bilanciamento tra l’interesse dell’imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità , non appare rispettoso dell’art. 24, secondo comma, e dell’art. 111, secondo comma, Cost., stando all’elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio».
In particolare, la Consulta rilevava che l’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento per intervenuta prescrizione emessa de plano non è bilanciabile c:on le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., poiché una sentenza di tal fatta, emessa senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, si pone al di fuori di un “giusto processo” ex art. 111 Cost. Invero, come già precisato nella sentenza n. 317 del 2009, «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo, quale delineato proprio dall’art. 111 Cost. In tale sentenza si è affermato che «na diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all’interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del
principio del contraddittorio e dall’altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata».
Il Giudice delle leggi osservava anche che la sentenza predibattimentale in appello, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, essendo la cognizione della Corte di cassazione fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza di proscioglimento per prescrizione adottata de plano dal giudice di seconde cure al fine di vedere rispettato dinanzi al giudice dell’appello il proprio diritto al contraddittorio sull’eventuale sussistenza dei presupposti per una pronuncia più favorevole nel merito (in tal senso, Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811).
A ciò si aggiunga, per completezza, che, nel caso di specie, NOME ha manifestato l’interesse a ricorrere anche con la rinuncia rinunciato alla prescrizione, tramite proprio procuratore speciale (Sez. U., n. 18953 del 25/02/2016, COGNOME).
Infatti, la giurisprudenza di legittimità consolidatasi a partire da Sez. U., Iannelli, già riteneva che la stimata mancanza di interesse al ricorso da parte dell’imputato trovasse un limite nella rinuncia alla prescrizione, giacché, in tal caso, la declaratoria di nullità della sentenza restituisce al prevenuto la possibilità di veder celebrato un processo di appello esteso al merito della regiudicanda (Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272; Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562). Nell’ipotesi in rassegna, l’assenza di contraddittorio in appello ha impedito all’imputato di rinunciare alla prescrizione, il che non sarebbe potuto avvenire prima della maturazione del termine intervenuta dopo la presentazione dell’appello (ex multis, Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271292; Sez. 4, n. 119 del 12/11/2010, dep. 2011, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 249349).
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 09/11/2023.