Sentenza Predibattimentale in Appello: Perché la Cassazione la Ritiene Illegittima
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 25430 del 2024, ha riaffermato un principio cruciale della procedura penale: l’impossibilità di emettere una sentenza predibattimentale nel giudizio di appello. Questa decisione sottolinea l’inviolabilità del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, anche quando si tratta di dichiarare l’estinzione di un reato per prescrizione. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante caso.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una decisione della Corte di Appello di Napoli. Quest’ultima, in una fase predibattimentale e quindi prima dell’apertura di una vera e propria udienza di discussione, aveva emesso una sentenza con cui dichiarava l’estinzione del reato contestato a un’imputata a causa dell’intervenuta prescrizione. Sebbene la prescrizione sia una causa di estinzione del reato che il giudice è tenuto a dichiarare immediatamente, la modalità scelta dalla Corte territoriale ha sollevato dubbi sulla sua legittimità procedurale.
Il Ricorso in Cassazione: Violazione del Diritto di Difesa
Il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La principale censura mossa alla decisione della Corte d’Appello era la violazione di legge. Secondo la difesa, l’aver emesso una sentenza di proscioglimento in assenza di contraddittorio, ovvero senza dare alle parti la possibilità di discutere e argomentare in un’udienza pubblica, costituiva una palese lesione del diritto di difesa.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha richiamato un’importante pronuncia della Corte Costituzionale, la sentenza n. 111 del 2022, che aveva già affrontato questioni analoghe relative all’interesse dell’imputato a impugnare decisioni di questo tipo.
L’Analisi della Cassazione sulla sentenza predibattimentale
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo pienamente le argomentazioni della difesa. I giudici supremi hanno ribadito un orientamento già consolidato, secondo cui le norme che regolano il giudizio di appello (artt. 598, 599 e 601 del codice di procedura penale) non prevedono in alcun modo la possibilità di adottare una sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 c.p.p., norma applicabile solo al giudizio di primo grado.
La Corte ha inoltre chiarito che, sebbene l’art. 129 c.p.p. imponga al giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità come la prescrizione, tale obbligo non può prescindere da un “esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio”. In altre parole, la decisione deve essere presa dopo che le parti sono state messe in condizione di interloquire.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base dell’annullamento della sentenza impugnata sono chiare e si fondano su due pilastri. In primo luogo, la disciplina del giudizio d’appello non contiene alcun rinvio, né esplicito né implicito, alle norme sulla procedura predibattimentale del primo grado. Pertanto, l’applicazione di tale istituto in appello è priva di fondamento normativo.
In secondo luogo, la Corte ha rafforzato questo concetto richiamando sia una propria precedente sentenza a Sezioni Unite (n. 28954/2017) sia la citata sentenza della Corte Costituzionale (n. 111/2022). Quest’ultima, in particolare, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, c.p.p. nella parte in cui veniva interpretato come causa di inammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza di appello che, in fase predibattimentale, avesse dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione. Questo conferma l’interesse dell’imputato a ottenere una decisione nel merito, potenzialmente più favorevole, attraverso un regolare processo.
Conclusioni
La Corte di Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli, disponendo la trasmissione degli atti alla stessa corte per la celebrazione di un regolare giudizio. La decisione riafferma con forza che la necessità di efficienza e celerità del processo non può mai sacrificare le garanzie fondamentali dell’imputato, prima fra tutte il diritto a un processo celebrato nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
È possibile per una Corte d’Appello dichiarare un reato estinto per prescrizione con una sentenza predibattimentale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare una sentenza predibattimentale di proscioglimento, poiché la normativa processuale non lo prevede e tale procedura viola il principio del contraddittorio.
Perché una sentenza emessa senza contraddittorio in appello è considerata una violazione del diritto di difesa?
Perché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente una causa di non punibilità, come la prescrizione, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva e piena partecipazione delle parti, garantendo loro la possibilità di presentare le proprie argomentazioni.
Qual è stata la conseguenza della decisione della Cassazione in questo caso?
La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla stessa Corte per la celebrazione di un regolare giudizio, assicurando così il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25430 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMPOSITORE NOME NOME a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che concludeva per l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza predibattimentale, dichiarava l’estinzione per prescrizione del reato contestato ad NOME Compositore.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: la decisione, assunta in assenza di contraddittorio, lederebbe il dirit di difesa; si richiamava, sul punto, quanto statuito dalla Corte costituzionale con l sentenza n. 111 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Il collegio ribadisce che nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in
quanto il combiNOME disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può esse ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 – 01).
A ciò si aggiunge che la Corte costituzionale con sentenza n. 111 del 2022, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale in quanto interpretato nel senso che è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello che in fase predibattimentale, dunque senza contraddittorio abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024
L’estensore
La Presidente