Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26605 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha chiesto alla Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, la revoca della statuizione della irrevocabilità della sentenza, in data 28 settembre 2023, che lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e la restituzione del termine per impugnarla ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
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A sostengo evidenzia che non è stata notificata né all’imputato, resosi irreperibile dopo la celebrazione dell’udienza, né al difensore di fiducia da ultimo nominato in sostituzione del precedente revocato, con atto del 21 luglio 2023, la sentenza tradotta nella lingua araba, unico idioma da lui intellegibile.
Con ordinanza del 19 febbraio 2021 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato la sua incompetenza funzionale ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen. quale giudice dell’impugnazione competente alla restituzione del termine
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il collegio che l’istanza è stata erroneamente qualificata come volta ad ottenere la restituzione del termine ad impugnare ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. e che essa, invece, ha introdotto un incidente di esecuzione a mente dell’art. 670 cod. proc. pen.,
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto non configura un’ipotesi di nullità (né assoluta, né a regime intermedio), conseguendone unicamente l’effetto del mancato decorso dei termini di impugnazione, poiché la traduzione integra una condizione di “efficacia” e non di “validità” dell’atto. La traduzione ha, infatti limitato effetto di consentire all’imputato di prendere cognizione del percorso argomentativo posto a sostegno della decisione e di verificare sulla base del suo personale bagaglio cognitivo – se la stessa sia iniqua. E’ cioè solo funzionale a garantire l’esercizio consapevole del diritto di impugnazione da parte dell’imputato. Coerentemente con tale funzione, la sua eventuale omissione non può che produrre il limitato effetto di far decorrere i relativi termini dal momento in cui l’imputato ha preso cognizione dell’atto nella lingua a lui nota. (Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari, Rv. 279447; Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019 dep.2020, Chanaa, Rv. 278883 – 01; Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, NOME, Rv. 277775; Sez. 3, n. 3859 del 18/11/2015, NOME, Rv. 266086 – 01; Sez. 1, n. 32504 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 281763 – 01, che ha ritenuto insussistente la nullità con riguardo alla mancata traduzione del decreto di espulsione).
Se vi è stata specifica “richiesta” di traduzione, i termini per impugnare decorrono, più precisamente, dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell’imputato nella lingua a lui comprensibile (Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444 – 01).
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È controverso, invece, con quale strumento l’imputato alloglottcv, una volta venutone a conoscenza, può far valere il difetto c(i ,aduzion sentenza non tradotta diventi irrevocabile riderano~ eserciz del diritto di it m pedendo N ghg la ,))….. 9 impugnazione.
2.1. Secondo un primo orientamento quando non è stato adempiuto l’onere di traduzione della sentenza di primo grado o di quella di appello, l’imputato alloglottcu può fare ricorso allo strumento previsto dall’art. 175 cod. proc. pen., chiedendo al giudice competente la restituzione nel termine per impugnare correlato alla traduzione della sentenza; tale richiesta deve essere effettuata entro dieci giorni dalla scadenza del termine per impugnare, ogni volta che si accerti l’omessa traduzione, o l’omesso conferimento dell’incarico all’interprete. Il termine decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione all’imputato della sentenza in lingua a lui nota (Sez. 2, n. 22465 del 28/04/2022 NOME COGNOME, Rv. 283407 – 01)
Trattasi di soluzione non condivisa dal Collegio.
Essa, infatti, pur nel lodevole tentativo di neutralizzare il rischio dell pendenza sine die del termine per impugnare ed il conseguente difetto di esecutività della sentenza e di dare concreta attuazione al principio della ragionevole durata del processo previsto dell’art. 111 della Carta fondamentale e dall’art. 6 della Convenzione Ed u. 3.4., finisce con l’introdurre surrettiziamente limiti non previsti al legislatore all’esercito del diritto di impugnazio dell’imputato, per di più, attribuendo rilevanza ai fini dell’individuazione di uno dei presupposti applicativi dello strumento di cui all’art. 175 cod. proc. pen. – la cessazione della forza maggiore, nella specie individuata nell’inerzia dell’amministrazione nel disporre la traduzione della sentenza – ad una vera e propria presunzione assoluta. Si legge nella sentenza citata da ultimo che la traduzione deve essere disposta entro un termine perentorio, che decorre dal deposito (effettivo, dunque anche tardivo) della sentenza in italiano e non può eccedere il tempo indicato dal codice di rito per proporre l’impugnazione dell’atto (non tradotto), con la ‘conseguenza che il termine per impugnare spirerà indefettibilmente, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza, nel caso in cui non intervenga tempestivamente la traduzione nell’individuato segmento temporale per l’adempimento dell’onere di traduzione.
2.2. Al contrario, il contrapposto orientamento ermeneutico elaborato, sia pure con diverse sfumature dalle sentenze Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, COGNOME NOME, Rv. 283965 – 01 e Sez. 1 n. 6361 del 07/11/2023 dep. 2024, NOME COGNOME, Rv. 285791 – 01, ritiene che qualora vi sia stata specifica richiesta della traduzione della sentenza da parte dell’imputato alloglotto, i termini per impugnare, nei suoi soli confronti, decorrono dal mome to in cui egli abbia avuto ,. aso.t
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conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota, a nulla rilevando l’eventuale protrazione del periodo di mancato adempimento dell’onere di traduzione oltre la scadenza del temine di impugnazione.
Ritiene il Collegio che tale soluzione si preferibile.
Essa, oltre ad essere aderente alla formulazione testuale dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., assicura una tutela effettiva e piena al diritto inviolabile di dife in ogni stato e grado del procedimento ed attua compiutamente le previsioni contenute nella direttiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali in aderenza
Non vi è dubbio che fino a quando non viene adempiuto l’obbligo di traduzione scritta della sentenza, all’imputato non è consentito il concreto esercizio di uno dei principali di difesa, quello di impugnare la decisione non condivisa, a nulla rilevando che il mezzo utilizzabile a tal fine ovvero il ricorso per cassazione richieda per il suo concreto esercizio la rappresentanza tecnica del difensore iscritto in apposito albo. Come efficacemente precisato da Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022 cit., se non interviene la traduzione della sentenza l’imputato “non è in grado di rappresentare correttamente al difensore le ragioni del pregiudizio eventualmente subito, né il difensore potrebbe sostituirlo in tale valutazione, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegarne compiutamente i motivi, allorquando abbia avuto la possibilità di esaminare il provvedimento, in ipotesi lesivo, e prenderne piena conoscenza nella lingua a lui nota”.
Ne segue che, nel caso di traduzione della sentenza depositata oltre il termine previsto dalla legge per il deposito dell’originale (ossia della sentenza in lingua italiana), all’imputato alloglotta spetta sempre l’avviso di deposito della sentenza tradotta.
Come precisato da Sez. 1 n. 6361 del 07/11/2023 cit., qualora sia stata disposta la traduzione, l’atto/sentenza, nella sostanza, si compone necessariamente di un originale redatto in italiano e di una copia tradotta. Ora, lì dove entrambe le ‘forme’ dell’atto vengano in essere nel termine di legge per il deposito della sentenza è evidente che non sarà necessario alcun avviso di deposito, ma lì dove la traduzione sia depositata oltre il termine è da ritenersi applicabile la previsione di legge di cui all’art. 548 comma 2 cod. proc. pen., con notifica all’imputato titolare della facoltà di impugnazione. Da ciò deriva che il termine per proporre impugnazione decorre – per il solo imputato che si trovi nella descritta condizione – solo dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione
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dell’avviso di deposito (della sentenza tradotta) ai sensi dell’art. 585 co lettera c) cod. proc. pen.
Tanto posto, l’istanza avanzata da NOME, a prescindere dalla sua fondatezza, non può che essere qualificata come incidente di esecuzione ai sen dell’art. 670 cod. proc. pen. Il condannato, infatti, ha prospettato una ques sul titolo esecutivo deducendo che la sentenza era stata erroneamente dichiara irrevocabile (‘ pur non essendo ancora decorso il termine per impugnare a causa della omessa notifica all’imputato irreperibile della sentenza tradotta.
Gli atti, pertanto, devono essere trasmessi alla Corte di appello di Sale che dovrà esaminare l’istanza al fine di controllare, come sollecitato dall’is l’efficacia del titolo esecutivo. A tale fine dovrà verificare se la traduzione della sentenza nella lingua conosciuta all’imputato ha avuto luogo prima o dopo scadenza del temine per il deposito della motivazione in lingua italiana. Inf solo se la traduzione in lingua araba è stata eseguita dopo la scadenz quest’ultimo termine diventa necessario ai fini del decorso dei termin impugnazione la notifica, nelle forme di legge, dell’avviso del deposito dell tradotto all’imputato, pur se eventualmente presente alla lettura del disposi ma non al difensore di fiducia, per il quale è sufficiente il deposito tempestivo motivazione in lingua italiana. Se, invece, la traduzione in lingua araba è eseguita entro il termine di deposito della motivazione in lingua italiana, l’imp presente all’udienza non ha diritto alla notifica dell’atto tradotto essendo suo attivarsi per consultare l’atto tradotto.
P.Q.M.
Qualificata l’istanza come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 Proc. Pen., annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi atti alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 9 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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