Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 28063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, all’esito della celebrazione della udienza c.d. “filtr prevista dall’art. 554-bis cod. proc. pen. dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, imputato del reato di appropriazione indebita sulla base di una prognosi infausta in ordine alla “ragionevole previsione di condanna”: si riteneva infatti che non vi fossero elementi per ritenere accertabile la sussistenza di artifici e raggiri dissimulatoria.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero c deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 646 cod. pen.): contrariamente a quanto ritenuto, gli elementi raccolti consentivano di effettuare una prognosi favorevole in ordine alla condanna, tenuto conto che erano stati allegati elementi idonei a provare l’interversione della volontà necessaria per integrare l’appropriazione indebita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere qualificato come appello.
1.1. In relazione alla sentenza di non luogo a procedere prevista dall’art. 428 cod. proc. pen., la Cassazione ha affermato che la stessa è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall’art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio, ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275916 – 01; Sez. 3, n. 5452 del 27/10/2022, P., Rv. 284138),In senso contrario sì è, invece, ritenuto che il riferimento dell’art. 569 cod. proc. pen. alla senl:enza di primo grado non limiti la facoltà di proporre ricorso diretto per cassazione (Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F., Rv. 283367).
1.2. Il collegio ritiene che gli argomenti utilizzati per valutare le modalità impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare siano utilizzabili anche con riguardo all’impugnazione proposta contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 554-bis cod. proc. pen. dal giudice dell’udienza di “comparizione predibattimentale”.
Tanto premesso, si ritiene condivisibile l’indirizzo ermeneutico maggioritario che ritiene “non” proponibile il ricorso per saltum nei confronti della sentenza di non luogo a procedere.
Questo per due ordini di ragioni:
(a) in primo luogo, perché la lettera dell’art. 569 cod. proc. pen. si riferisce alla “sentenza di primo grado”, formula che evoca la celebrazione del giudizio e che osta all’estensione ove non espressamente prevista – del ricorso diretto alle sentenze “processuali” di non luogo a procedere che precedono il “giudizio”;
(b) in secondo luogo, perché l’art. 554-quater cod. proc. pen., che disciplina le impugnazioni proposte nei confronti della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 554-ter, all’esito dell’udienza “filtro”, prevede che, nel caso in cui confermi la sentenza, il giudice d’appello fissi una data per l’udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con forme formula meno favorevole.
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Dunque, militano a favore della non proponibilità del ricorso diretto per cassazio confronti della sentenza di non luogo procedere prevista dall’art. 554-ter cod. pr sia l’interpretazione letterale, che quella sistematica, dato che è prevista una modalità di “riattivazione” della progressione processuale, affidata espressame giudice di appello. Pertanto, ritenere che possa essere interposto ricorso dir Cassazione implicherebbe, in caso di accoglimento del gravame, un aggravio procedura (l’accoglimento del ricorso implicherebbe un annullamento con rinvio al giudice di appe in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
1.3. Nel caso in esame il AVV_NOTAIO della Repubblica proponeva ricorso dirett cassazione nei confronti della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all dell’udienza c.d. “filtro”: tale ricorso deve essere, pertanto, qualificato come appe
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il giorno 30 maggio 2024
L’estensore
Il Pre ‘dente