Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13117 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Bitonto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/12/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, adita in qualità giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di NOME COGNOME intes riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla medesima Corte in d 28 febbraio 2020 e quelli dalla Corte di appello già giudicati con sentenza giugno 2022, e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumulo giuridico.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge e osservando, al riguardo, che la senten della Corte di appello di Bari datata 17 giugno 2022 non risulta anco irrevocabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice dell’esecuzione esercita le attribuzioni previste dall’art. 67 proc. pen., e conosce quindi della continuazione, o del concorso formale de reati, separatamente giudicati in cognizione, esclusivamente rispett «sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti co la stessa persona», come prescrive il comma 1 della disposizione.
L’intervenuto giudicato, in ordine ai predetti reati, è il presupp indefettibile di attivazione del suo intervento.
Segnala correttamente il Procuratore AVV_NOTAIO ricorrente che tal presupposto mancasse, nella specie, alla data dell’ordinanza impugnata, co riferimento alla sentenza della Corte di appello di Bari datata 17 giugno 20 contro cui l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, al tempo pendente.
L’ordinanza impugnata, adottata in astratta carenza dei requisiti di legg deve essere conseguentemente annullata senza rinvio.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
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