Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12697 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME e del COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 20 settembre 2017 la Corte di appello di Reggio Calabria – decidendo in sede di rinvio dall’annullamento disposto con sentenza della Cassazione del 4 luglio 2013, aveva riformato parzialmente le pronunce di primo grado emesse dal Tribunale di Messina nei riguardi di numerosi imputati, tra i quali gli odierni tre ricorrenti – assolveva NOME COGNOME dai reati all stesso ascritti ai capi G3), C2) e L2); COGNOME NOME dai reati allo stesso ascritti ai capi L), M) e O); e NOME COGNOME dai reati al medesimo contestati ai capi V), Z), C1), H2), 12) e C3).
Benché nella parte motivazionale di tale sentenza la Corte di appello avesse rideterminato la pena per ciascuno dei tre prevenuti con riferimento agli ulteriori reati per i quali gli stessi erano stati condannati dal giudice di primo grado con pronunce confermate dalla Corte di appello di Messina e non annullate dalla Cassazione (COGNOME per il reato del capo 4) del procedimento n. 1041/07 RGAMessina; il COGNOME per il reato del capo Q) del procedimento n. 1055/07 RGAMessina; il COGNOME per i reati del capi B), C) e V1) dei procedimenti n. 1055/07 e n. 1143/08 RGA-Messina), nel dispositivo di quella stessa sentenza del 20 settembre 2017 era stata, per un evidente errore, omessa la indicazione delle relative statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio.
Dopo aver disatteso una richiesta formulata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso quella Corte territoriale di correzione del dispositivo della sentenza del 20 settembre 2017, con ordinanza adottata il 5 gennaio 2022 nelle funzioni di giudice dell’esecuzione la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava quella sentenza inesistente nella parte in cui le relative decisioni non risultavano trasfuse nella parte dispositiva, e ordinava lo svolgimento di un nuovo giudizio di secondo grado nei riguardi degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
All’esito di tale “rinnovato” giudizio di appello, la Corte distrettuale reggi adottava la sentenza sopra indicata del 10 marzo 2023, rideterminando la pena con riferimento agli addebiti per i quali le decisioni di condanna emesse nei confronti dei tre prevenuti non erano state in precedenza riformate né annullate.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto da uno dei suoi difensori, il quale, con due distinti punti, ha dedott la violazione di legge, in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 666 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte territorial emesso una sentenza affetta da abnormità: ciò perché, si è sostenuto, l’errore
commesso nella redazione del dispositivo della sentenza del 20 settembre 2017 aveva impedito alla difesa di proporre ricorso contro quella pronuncia nella parte in cui era stata rideterminata la pena; inoltre, la successiva sentenza del 1° marzo 2023 era stata emessa nell’ambito di un procedimento instaurato in sede esecutiva, nel quale la Corte di appello, come mero giudice dell’esecuzione, non avrebbe potuto emettere una sentenza con la quale rideterminare la pena inflitta all’imputato; decisione che, peraltro, era stata presa senza una adeguata motivazione, ma con un mero rinvio al contenuto della precedente sentenza oramai “rimossa”.
Contro la stessa sentenza hanno proposto ricorso anche NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal loro comune difensore, i quali hanno dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 648, 649 e 627 cod. proc. pen., 133 cod. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte territorial erroneamente rimesso in discussione il contenuto decisorio della precedente sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 20 settembre 2017, che il giudice dell’esecuzione non poteva “sindacare” neppure con una “riapertura” del giudizio di cognizione: decisione, quella del 2017, che non era stata impugnata dal AVV_NOTAIO Ministero e che, perciò, aveva formato un giudicato oramai immodificabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – che, pur affrontando la medesima tematica sotto differenti profili, possono essere valutati congiuntamente vadano rigettati.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale la sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell’imputato è inesistente e il vizio, rilevab d’ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato: difetto che, oltre a pot essere rilevato dalle parti anche con i mezzi di impugnazione ordinaria, può essere emendato dallo stesso giudice con l’emissione di un nuovo decreto di citazione e la celebrazione di un nuovo processo. Tale vizio radicale della sentenza, lungi dal poter essere risolto dal giudice dell’esecuzione, permette al giudice della cognizione di “attivare” lo svolgimento di un nuovo giudizio di merito (in questo senso, con riferimento alle ipotesi di mancanza nel dispositivo delle statuizioni su un capo di imputazione, tra le diverse, Sez. 2, n. 42331 del
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o
28/09/2023, COGNOME, Rv. 285329; Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Ammendola, Rv. 271710; Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, COGNOME, Rv. 251027; Sez. 6, n. 8677 del 18/05/1993, COGNOME, Rv. 195995).
Alla luce di tale criterio ermeneutico va considerata pienamente legittima la scelta della Corte di appello di Reggio Calabria che – avendo preso atto della inesistenza della propria sentenza del 20 settembre 2017 nella parte in cui era stata omessa, in dispositivo, ogni statuizione in ordine alla determinazione della pena nei confronti dei tre imputati per i reati per i quali gli stessi erano st condannati con statuizioni divenute oramai definitive – anziché provvedere come giudice dell’esecuzione, così come era stato richiesto dal AVV_NOTAIO Ministero, ha dichiarato quella inesistenza (con decisione che non risulta essere stata impugnata) e ha disposto lo svolgimento di un nuovo giudizio nei riguardi del COGNOME, del COGNOME e del COGNOME per poter decidere su quella questione rimasta formalmente insoluta.
Deve, dunque, escludersi che la sentenza impugnata con i ricorsi oggi in esame sia affetta da abnormità, ovvero che vi sia stata una inosservanza delle disposizioni di legge previste in ordine alle modalità di formazione del giudicato penale. Né risultano altrimenti violate le prerogative difensive degli imputati, quali, all’esito del nuovo giudizio, sono stati messi in condizioni di impugnare la decisione sulla determinazione delle pene, con riferimento ai reati per i quali la precedente sentenza di condanna era passata in giudicato: senza che sia riconoscibile alcun ulteriore vizio di legittimità in una sentenza che ha motivato tali determinazioni in maniera congrua, in parte anche con un consentito rinvio alle argomentazioni che la precedente sentenza aveva sviluppato nella sola parte motiva.
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
-;
GLYPH Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/03/2024
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