Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2936 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2936 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1262/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 14/10/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sulla richiesta trasmessa dal Tribunale di Verona concernente la competenza per
territorio relativa al procedimento penale iscritto a carico di COGNOME NOME, nato a PALERMO il DATA_NASCITA;
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Verona;
letta la memoria del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
1.Con ordinanza del 10 luglio 2025 il Tribunale di Verona ha rimesso alla
Corte di cassazione la questione concernente la propria competenza per territorio a celebrare il processo a carico di NOME COGNOME per il delitto di cui allÕart. 5
d.lgs. n. 74 del 2000 da lui (in tesi) commesso quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
2.Sostiene che:
visure storiche
depositate in atti
la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
in liquidazione, con sede trasferita da Verona a Caserta, era stata messa in
liquidazione il 20 dicembre 2021 e cancellata dal liquidatore, NOME COGNOME, il
28 luglio 2022;
1.2.nello stesso giorno era stata iscritta nel registro delle imprese una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sede a Roma, con diverso amministratore (Tirdea Vasile)
ma con medesima partita Iva;
1.3.si tratta, con molta probabilitˆ, di RAGIONE_SOCIALE cartiere che non hanno una sede effettiva nŽ a Roma, nŽ a ÒSaÓ (cos’ letteralmente nellÕordinanza), nŽ a
Verona;
1.4.il reato è contestato al NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, non aveva presentato la dichiarazione
annuale relativa allÕimposta sul valore aggiunto entro il termine del 29 luglio
2022, considerati i novanta giorni di cui al secondo comma dellÕart. 5 d.lgs. n. 74
del 2000;
1.5.il 30 aprile 2022 la RAGIONE_SOCIALE aveva sede legale in Caserta, con conseguente competenza del Tribunale di Santa NOME AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ai sensi
dellÕart. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000;
1.6.lÕincertezza sulla competenza del Tribunale di Verona risulta, secondo il rimettente: (a) dal provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Verona del 13 febbraio 2023 che aveva trasmesso gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma sul rilievo che alla data del 29 luglio 2022 la sede della RAGIONE_SOCIALE fosse stata ivi trasferita con atto dellÕ1
luglio 2022, iscritto il 28 luglio 2022; (b) dal provvedimento del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma del 2 novembre 2023 che aveva trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
NOME AVV_NOTAIO sul rilievo che alla data del 2 maggio 2022 la sede della RAGIONE_SOCIALE fosse ivi ancora fissata, non rilevando, ai fini della consumazione del
reato, lo slittamento del termine di novanta giorni di cui allÕart. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000; (c) dal provvedimento del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Santa NOME AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 27 novembre 2023 che aveva trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona in
quanto luogo di accertamento del reato.
2.Il Procuratore generale ha chiesto che si dichiari la competenza del
Tribunale di Verona in quanto luogo di accertamento del reato.
3.Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con cui sostiene la competenza territoriale del Tribunale di Roma ove
aveva sede la RAGIONE_SOCIALE alla data del 29 luglio 2022.
1.La richiesta è inammissibile.
2.LÕistituto del Òrinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio”, disciplinato dall’art. 24-bis cod.
proc. pen, è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 4, comma 1, del d. Igs. 10
ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 13, lett. n)
della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilitˆ – al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione
inerente al tema della competenza per territorio – di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione; tale rimessione
provoca un esito preclusivo, quanto alla possibilitˆ di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento.
2.1.Il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della
competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con
il quale si sono voluti “evitare casi, che si sono verificati, in cui l’incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con
conseguente necessitˆ di dover iniziare da capo il processo” (cfr. Commissione
COGNOME, Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che “l’introduzione di un istituto che consente alla
Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo cos’ il processo “in sicurezza”, risponde evidentemente anche al
principio costituzionale dell’efficienza e della ragionevole durata del processoÓ).
2.2.Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come
meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla
competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida
la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto.
2.3.Come giˆ affermato da questa Corte, nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente “pu˜” – non deve – rimettere la questione
alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita
posizione sull’eccezione sollevata dalla parte. La norma di nuovo conio non
fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che Òpronuncia ordinanza”, ma “si tratta di un provvedimento che, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullitˆ e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenzaÓ (Sez. 1 n. 22336 del 03/05/2023, COGNOME, non massimata).
2.4.Ed è stato rimarcato da questa Corte come, al fine di definire il potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la
della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga
respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilitˆ che essa,
accolta nei
gradi successivi,
determini la caducazione dell’attivitˆ
processuale svolta medio tempore e la necessitˆ di ricominciare l’iter processuale), tenendo anche conto che la relazione finale della “Commissione
COGNOME” ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella
valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di
questioni di una certa serietˆ”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione
della eccezione (cfr in termini Sez. 1,n. 22319 del 2023, non massimata).
2.5.La “serietˆ” della questione costituisce, quindi, il requisito implicito della fattispecie in esame. La norma di nuovo conio convive con il preesistente
sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l’ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la
questione è “seria”: la discrezionalitˆ del giudice, sia nell’ipotesi della richiesta di parte che della rimessione d’ufficio, è una discrezionalitˆ vincolata alla
“serietˆ” della questione di competenza.
2.6.Il Giudice, investito della questione o che intenda rilevarla d’ufficio, è
tenuto, ai fini della ammissibilitˆ del rinvio a motivare la propria determinazione compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della
questione e prospettando l’impossibilitˆ di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari
strumenti. Ne discende che il giudice pu˜ disporre, a pena di inammissibilitˆ, il rinvio pregiudiziale, anche d’ufficio, con congrua motivazione,
quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non sia decaduta dalla facoltˆ di riproporre la questione di competenza nel corso del
processo. Deve, allora, osservarsi che la dell’istituto rende evidente che è
preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il
consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti: se ritiene la questione fondata dovrebbe dichiarare immediatamente la propria
incompetenza, diversamente se è convinto della manifesta infondatezza della
questione dovrebbe rigettare l’eccezione. Ed è evidente che il giudice si troverˆ a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrˆ pronunciare sentenza di incompetenza (Sez.1 n. 22326 del 03/05/2023, cit., Sez. 2 n. 285 del 20/06/2023 e Sez. 2 n. 30721 del 2023, non massimate).
2.7.La giurisprudenza della Corte è costante nellÕaffermare il principio secondo il quale, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la
decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice,
investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilitˆ del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando
la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della
stessa, cos’
da prospettare l’impossibilitˆ
di risolverla
mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del
22/09/2023, Rv. 285513 – 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233 –
01; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 – 01; Sez. 6, n. 20612 del
12/04/2023, Rv. 284720 – 01).
2.8.Nel caso in esame, lÕordinanza di rimessione ha carattere inammissibilmente esplorativo avendo demandato alla Corte di cassazione di
decidere quale, delle tre possibili soluzioni (Verona, Santa NOME AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO,
Roma), sia fondata.
Dichiara inammissibile la richiesta e dispone che lÕestratto della sentenza venga immediatamente comunicato a cura della Cancelleria al Tribunale di
Verona.
Cos’ deciso in Roma, il 14/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME