Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20214 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20214 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad ANCONA il 04/04/1993
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che
ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria depositata dal difensore con la quale ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29/10/2024, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 09/06/2023, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 75 d.lgs.n. 159/2011, contestatogli per avere violato in data 01/01/2019 la misura di prevenzione a lui imposta assentandosi dal suo domicilio e dandosi alla fuga conducendo un autoveicolo.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza denunciandone l’abnormità o comunque la nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., evidenziando che era stata emessa de plano, senza fissare udienza e senza contraddittorio, limitandosi a constatare il decorso del tempo e a dichiarare la prescrizione, senza valutare la sussistenza delle condizioni per un’assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e senza consentire all’imputato di interloquire sul punto.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Il difensore dell’imputato ha presentato memoria e ha insistito nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2.Avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.lgs.n. 159/2011, commesso il 24/05/2019, NOME COGNOME aveva proposto appello censurando la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello di Ancona con la sentenza impugnata ha rilevato che era frattanto maturato il termine di prescrizione e non ha fissato udienza nØ ha disposto la citazione delle parti, ma ha proceduto ad emettere de plano una sentenza di riforma che ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato.
Avverso questa sentenza l’imputato propone ricorso denunciandone l’abnormità o comunque la nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., perchØ non era stata preceduta da contraddittorio.
Orbene con riguardo alle ipotesi in cui il termine di prescrizione risulti decorso prima della fissazione dell’udienza erano già intervenute le Sezioni unite della Corte di Cassazione e avevano affermato il principio secondo il quale «nel giudizio d’appello non Ł consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, nØ la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poichØ l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di
non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio» (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269809 – 01).
E tuttavia la stessa decisione aveva posto in rilievo il profilo dell’interesse ad impugnare una sentenza pure affetta da nullità ma in ogni caso dagli effetti favorevoli per l’imputato e aggiungeva quale principio di diritto il seguente: «Nell’ipotesi di sentenza predibattimentale d’appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, Ł stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, semprechØ non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.»
Con sentenza n. 111 del 05/04/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che Ł inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
In particolare, secondo il giudice delle leggi, «l’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un ‘giusto processo’ ex art. 111 Cost., non Ł, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Tanto meno il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell’utilità concreta dell’impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. Invero, questa Corte ha già da tempo sottolineato l’essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell’accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonchØ la rilevanza dell’interesse dell’imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule piø ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del previgente codice di procedura penale).»
I giudici di legittimità, lungo questa linea ricostruttiva, hanno affermato che «in tema di impugnazioni, anche nel caso di prescrizione del reato maturata a seguito di annullamento con rinvio, la corte di appello Ł tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti, poichØ una pronuncia adottata “de plano” non consentirebbe all’imputato di rinunciare alla prescrizione, ovvero di manifestare interesse all’assoluzione con formule piø ampiamente liberatorie» (Sez. 6 , n. 45104 del 19/10/2023, Rv. 285449 – 01).
Sulla stessa linea per i giudizi di appello, già Sez. 6, n. 44870 del 14/09/2023, Rv. 285450 – 01; «a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 568 cod. proc. pen., operata con sentenza n. 111 del 2022, Ł configurabile l’interesse del Procuratore generale presso la Corte d’appello, oltrechØ dell’imputato, a ricorrere avverso la sentenza di appello che, in sede predibattimentale e in assenza di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (similmente Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Rv. 283811 – 01).
L’intervento del giudice delle leggi ha quindi ancorato il requisito dell’interesse a ricorrere alle prerogative difensive e al diritto al contraddittorio, che, se travalicati, producono un pregiudizio processuale da rimuovere a prescindere da ogni deduzione sull’esito che potrebbe essere conseguito dall’imputato nel giudizio di rinvio.
La pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come in sostanza risultava interpretato da Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269809 – 01, comporta una presunzione assoluta di pregiudizio all’interesse della difesa in assenza di fissazione dell’udienza in contraddittorio, qualsivoglia siano i motivi di appello e quindi anche, come in questo caso, quando vertano su profili che non intaccano l’accertamento del fatto, ma investono la sussistenza di una causa di non punibilità o di una circostanza attenuante.
4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e devono trasmettersi gli atti alla stessa autorità giudiziaria di secondo grado perchØ provveda alla fissazione di udienza per celebrare il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Ancona per il giudizio.
Così Ł deciso, 04/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME