Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile COGNOME COGNOME, nato a Scicli il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Modica il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ragusa dichiarava, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., non luogo a procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di calunnia perché il fatto non sussiste.
Secondo il Tribunale, dall’esame degli atti non appariva sostenibile una ragionevole previsione di condanna in termini di certezza processuale.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile NOME COGNOME, denunciando, a mezzo di difensore e procuratore speciale, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Abnormità, violazione di legge in relazione agli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., per aver il giudice travalicato i limiti del primo comma dell’art. 554-ter cod. proc. pen. previsti per la sentenza di non luogo a procedere.
Il ricorrente premette che il ricorso per cassazione costituisce l’unico rimedio previsto per espungere dall’ordinamento la sentenza emessa ai sensi dell’art. 554ter cod. proc. pen. affetta da abnormità.
Nel caso in esame, il Tribunale ha travalicato i limiti processuali e le condizioni che governano l’udienza predibattimentale, emanando una decisione cartolare, sulla base soltanto del fascicolo del P.M., senza ascoltare le parti in udienza, e quindi sacrificando totalmente il diritto al contraddittorio (in tal senso v. Sezioni Unite del 2017, Iannelli).
Inoltre, emerge anche la violazione di legge quanto al parametro della “ragionevole previsione di condanna”, poichè il dubbio per essere ragionevole deve essere connotato da un sufficiente grado di credibilità razionale, nella specie non rinvenibile.
Risultano anche destituite di fondamento le argomentazioni poste a fondamento della decisione assunta, quanto al pregresso episodio addebitato al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
La tesi del ricorrente in ordine all’abnormità della sentenza impugnata è manifestamente infondata.
Come illustra la Relazione di accompagnamento al d.lgs n. 150 del 2022, la riforma Cartabia ha introdotto per i casi di citazione diretta un’udienza predibattimentale in camera di consiglio per consentire da un lato un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 ss. cod. proc. pen., circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale; e dall’altro lato, per concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, al fine di una più efficiente organizzazione di questo moment9/
dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie.
Per COGNOME questa COGNOME ragione, COGNOME nell’adempimento NOME della COGNOME delega, COGNOME all’udienza predibattimentale è stato assegnato il compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (che infatti sono trasmessi integralmente al giudice, cfr. art. 553), “già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.
Tale criterio decisorio si pone in linea con i medesimi limiti imposti all’azione penale.
Invero, l’art. 554-ter cod. proc. pen. (Provvedimenti del giudice) stabilisce che “sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553” il giudice in questa udienza predibattimentale pronuncia sentenza di non luogo a provvedere anche “quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.
Tale sentenza è impugnabile con l’appello dalla persona offesa solo nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 552, comma 3 (art. 554-quater cod. proc. pen.). Tale ultima norma prevede che il decreto di citazione sia notificato, a pena di nullità, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
Ciò premesso, alcun profilo di abnormità è riscontrabile nella pronuncia in esame, in quanto non si versa né nella ipotesi di abnormità strutturale che si verifica nel caso “di esercizio di un potere non attribuito al giudice dall’ordinamento o di deviazione del provvedimento dallo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere non previsto …ma in una situazione processualmente radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti”; nè in quella di abnormità funzionale, rinvenibile soltanto nel caso di stasi del processo superabile da parte del P.M. soltanto con l’adempimento di un atto nullo (cfr. da ultimo. anche per tutti i precedenti conformi, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, COGNOME Karti, Rv. 285213).
Il ricorrente ha ravvisato l’abnormità nella procedura seguita dal giudice, ovvero nell’aver emesso la sentenza con rito “cartolare”, senza contraddittorio tra le parti.
Si tratta di rilievo manifestamente infondato.
Dal verbale di udienza risulta invero che al difensore della parte civile è stata offerta dal Giudice la possibilità di illustrare le sue conclusioni prima della decisio
assunta all’esito della udienza (si legge nel verbale che le parti presenti nulla hanno osservato e che pertanto era dichiarata chiusa la discussione).
Le altre questioni sollevate dal ricorrente sono precluse, in quanto investono profili critici sul contenuto della sentenza impugnata che esulano quindi in modo evidente dalla nozione di abnormità, come sopra indicata.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il COGNOME /05/2024.