Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20372 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20372 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di:
NOME nato il 15/10/1964
avverso la sentenza del 10/06/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Tribunale di Firenze per il prosieguo.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, in data 10 giugno 2024 7 ha pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 420 quater e 89 d.lgs. 150/2022 per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte di NOME COGNOME COGNOME che era stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 43, 590 bis, co. 1, 5 n. 2 e 7 cod. pen commesso in Firenze il 18.4.2022.
Il Tribunale è pervenuto a detta pronuncia dando atto di aver disposto nuove ricerche dell’imputato, stante l’incertezza sulla effettiva conoscenza del procedimento a suo carico e prendendo atto del verbale di vane ricerche del 2.5.2024. Il decidente precisava che al giudizio in questione si applicava la disciplina transitoria dettata dall’art. 89, co. 2, d.ls. 150/2022 / che estende ai procedimenti sospesi in epoca antecedente al 30 dicembre 2022 l’applicabilità della nuova disciplina.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso, dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Firenze f affidandolo ad un unico motivo con il quale si contesta che il giudicante, “nell’accontentarsi” delle ricerche eseguite dalla polizia giudiziaria, a seguito dell’ordinanza emessa in ossequio al disposto di cui all’art. 420 quater, co. 1, cod. proc. pen., emetteva la sentenza così violando l’art. 169 cod. proc. pen. 1 323Z, risultando dagli atti il preciso luogo di residenza dell’imputato in Scozia. Tale omissione costituisce nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. in quanto riguarda l’omessa citazione dell’imputato, travolgendo così la sentenza per violazione dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
Il P.G., in persona della sostituta NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il prosieguo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, innanzitutto, premesso che la sentenza pronunciata ‘ai sensi dell’art. 420 quater proc. pen. è ricorribile.
Sul punto va rammentato che si erano formati due indirizzi giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento «In tema di impugnazioni la sentenza di non doversi procedere ex art. 420 quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell’imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia
revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria per la quale non opera la garanzia sancita dall’art. 111, co. 7, Cost. riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, s situazioni giuridiche di diritto soggettivo (in motivazione la Corte ha precisato che all’erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l’ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ai sensi dell’art. 420 quater cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 50426 del 26/10/2023, Rv. 285686 – 01).
Secondo altro orientamento, di segno opposto, «In tema di impugnazioni, la sentenza inappellabile di non doversi procedere ex art. 420 quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell’imputato, della pendenza del processo, è immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge, quantomeno in relazione alla determinazione della durata delle ricerche dell’imputato, operando, in ordine al predetto provvedimento, la garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. motivazione, la Corte ha evidenziato la natura “bifronte” della sentenza in esame, recante( sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una “vocatio in iudicium” a udienza predefinita in caso di rintraccio dell’imputato)» (Sez. 5 n. 20140 del 23/02/2024, Rv. 286276 – 01)
7
Questa Corte, a Sezioni Unite, cui era stata rimessa la questione afferente la ricorribilità diretta per cassazione della sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell’art. 420 quater cod. proc. pen., si è pronunciata con la sentenza n. 5847 del 13/02/2025, affermando il principio così di seguito massimato. Si osserva, innanzitutto, che «la sottrazione della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen. al controllo di legalità da parte dell’organo deputato all’esatta osservanza della legge non pare avere alcuna effettiva giustificazione. Pur trattandosi di pronuncia interlocutoria e suscettibile di revoca e pur avendo essa natura strumentale, in quanto inclusiva di una ulteriore vocatio in ius, l’adozione della “sentenza” in questione riposa anzitutto su Una serie di valutazioni del giudice in merito all’esistenza dei presupposti che giustificano la decisione di improcedibilità, in alternativa alla sequenza processuale ordinaria. Tali presupposti, a loro volta, selezionano come rilevanti una serie di parametri legali relativi alla sussistenza dell’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato e della conseguente volontarietà o meno della mancata comparizione, cui si connette una sicura attività decisoria, in ragione del fatto che il loro effettivo accertamento rende legittima o meno l’emissione della sentenza stessa». Non rileva, dunque, che il provvedimento adottato sia soggetto ad una J F (L4 GLYPH eventuale caducazione quanto piuttosto che la sua adozione possa t1
violazioni di legge che rimarrebbero senza rimedio ove si escludesse l’immediata ricorribilità in cassazione».
2. Tanto premesso, il ricorso è fondato poiché, come dedotto dal Procuratore ricorrente, dagli atti si ricava che l’imputato è residente in Scozia e che non solo
non si è proceduto a notificare il decreto di citazione e il verbale di udienza del 6
novembre 2023 presso il luogo di residenza, ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen.
ma che le ricerche sono state effettuate a cura della Questura di Firenze- Divisione
Anticrimine – sul territorio di Firenze.
Si tratta di una violazione di tipo constatativo
/
atteso che/ per quanto la notifica possa apparire regolare
/
in quanto avvenuta presso lo studio del difensore d’ufficio
(
ciò che certamente difetta è la conoscenza del processo da parte dell’imputato del quale era noto il luogo di residenza all’estero e dove non si è
neppure tentata la notifica stesso luogo ove è stato notificato l’avviso di
fissazione dell’udienza dinanzi a questa Corte di legittimità
(
cui è seguita la nomina di un difensore di fiducia, presso lo studio del quale l’imputato ha eletto domicilio,
limitandosi a prendere atto dell’esito delle ricerche nella città italiana in cui il f per cui è processo si era verificato.
3.Da quanto detto consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, per il prosieguo.
P. Q. M .
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Firenze, in diversa composizione fisica.
Deciso il 25 febbraio 2025
Il Presidente
E mu 1 elbVko
La
consiglikra est.
NOME