Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11757 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso la sentenza del del Tribunale di Reggio Calabria in data 27/9/2023 emessa nei confronti di: COGNOME NOME nato DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato in Kirchbichi il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME
NOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p. con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME NOME e NOME in ordine al reato a loro ascritto “per mancata conoscenza della pendenza del processo”.
Deduce il ricorrente violazione di legge per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente il presupposto della mancata conoscenza del processo ai fini della declaratoria della sentenza di non doversi procedere.
L’omessa notifica, a mani proprie, dell’avviso di udienza preliminare tanto al COGNOME quanto al COGNOME, ad avviso del ricorrente, non poteva essere valutato come indice di mancata conoscenza del processo, posto che gli imputati avevano nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio, ma imponeva l’esecuzione della notifica ai sensi dell’art. 161 co. 4 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Preliminare al vaglio del ricorso del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, è la questione riguardante la natura della sentenza di non doversi procedere di cui all’art. 420 quater c.p.p.
La norma come modificata dall’art. 23 d.lgs. 150/2022, al primo comma, prevedeche “Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato”.
La sentenza è quindi ex lege sottratta all’appellabilità.
Tuttavia, avendo riguardo alla struttura della norma si comprende come detta sentenza sia, altresì, insuscettibile di ricorso per cassazione.
Il comma 2 dell’art. 420 quater c.p.p. indica i requisiti essenziali della sentenza (intestazione, generalità dell’imputato, imputazione, esito delle notifiche e data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona, data e sottoscrizione del giudice); al comma 3 è specificato che fino a quando per tutti i reati contestati, non è superato termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 159 c.p. ( e cioè il doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157 c.p. persona dovrà continuare ad essere ricercata e, nel caso in cui sia rintracciata, è prevista la notifica della sentenza di non doversi procedere la quale contiene anche l’indicazione del giorno e del luogo in cui si terrà l’udienza in prosecuzione,
con avviso che, nel caso in cui l’imputato non compaia, si procederà in sua assenza (co. 4).
Al comma 6 è specificato che, decorso il termine di cui al comma 3, la sentenza non sarà più revocabile.
Il comma 7, infine, dispone “In deroga a quanto disposto dall’articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6”.
A corredo del sistema, l’art. 420 quinquies c.p.p. stabilisce che, fino a quando sono in corso le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p, il giudice, su richiesta di parte, assume le prove non rinviabili.
All’art. 420 sexies c.p.p., è previsto che se la persona viene rintracciata, la polizia giudiziaria gli notifica la sentenza di non doversi procedere contenente anche gli avvisi dell’udienza in prosecuzione e il giudice, con decreto, revoca la sentenza.
Dalla lettura coordinata delle norme poc’anzi illustrate e dal testo della Relazione illustrativa della Legge delega 134/2021 risulta che la sentenza di cui all’art. 420 quater c.p.p., “è del tutto sui generis, in quanto destinata nella sua fisiologia ad essere revocata, tanto che nella stessa sentenza sono disposte le ricerche che dovranno condurre alla sua revoca” (pag. 119 della Relazione illustrativa).
Questo consente al Collegio di affermare che si ci si trova di fronte ad una sentenza totalmente nuova, dai tratti peculiari (autorevole dottrina l’ha definita sentenza ” bifronte”) la cui natura decisoria, in senso stretto, è da escludersi tenuto conto, innanzi tutto, del fatto che essa non contiene alcun accertamento di merito.
A ciò deve aggiungersi che detta sentenza contiene disposizioni circa la prosecuzione delle ricerche della persona nei cui confronti è pronunciata, ne fissa il termine e contiene anche la vocatio in iudicum, il che la rende assimilabile ad un atto di impulso processuale, come tale insuscettibile di passare in giudicato.
Ulteriore peculiarità della sentenza di non doversi procedere è costituita dal suo effetto derogatorio della previsione di cui all’art. 300 c.p.p. La sua pronuncia, infatti, non determina la perdita di efficacia delle misure cautelari degli arres domiciliari e della custodia in carcere. Tale effetto consegue infatti solo all sopravvenuta non revocabilità della medesima a seguito del decorso del tempo
indicato nel comma 3, inoltre, come detto, l’art. 420-quater, co. 6, stabilisce che anche i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, conservativo e preventivo conservano il loro effetti fino a quando la sentenza non è più revocabile.
Si comprende allora come la sentenza di cui all’articolo 420 quater c.p.p., rispetto a quanto previsto dall’impianto della L. 103/2014, che imponeva, nel caso non ricorressero le condizioni dell’assenza in senso stretto o in senso lato, il rinvio dell’udienza e il tentativo di notificazione dell’atto di citazione a giudiz mezzo della polizia giudiziaria (art. 420 bis, comma 5,c.p.p.), introduca un sistema che, solo potenzialmente, porterà alla definizione del processo. Fino a quando non è spirato il termine di cui al co. 3, dell’art. 420 quater c.p.p.,i1 provvedimento adottato, infatti, è suscettibile di revoca con conseguente prosecuzione del procedimento davanti allo stesso giudice che l’ha emesso e non impedisce, in pendenza del termine, lo svolgimento di atti urgenti, né le misure cautelari (personali o reali) adottate, perdono efficacia(come invece previsto per l’ipotesi di sentenza di non doversi procedere “ordinaria” ex art. 300 c.p.p.).
Da quanto premesso consegue che il provvedimento de quo pur avendo formalmente il nome di sentenza, è destinato ad assumerne i caratteri allo spirare del termine di cui all’art. 420 quater, co. 3, c.p.p., con la conseguenza che, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, co.1, c.p.p., essendo revocabile, non è suscettibile di ricorso per cassazione.
È da escludersi, poi, che il provvedimento rientri nel novero delle categorie di provvedimenti impugnabili di cui all’art. 568, co.2, c.p.p, secondo il quale i ricorso per cassazione può essere sempre proposto nei confronti dei provvedimenti sulla libertà personale e delle sentenze quando non sono altrimenti impugnabili. La sentenza di cui all’art. 420 quater c.p.p., infatti, n incide sulla libertà personale e, pur essendo formalmente una sentenza, non conclude la vicenda processuale sicchè la stessa dovrebbe considerarsi, piuttosto, alla stregua di un provvedimento sospensivo, non fosse altro che il fatto che l’imputato continua a mantenere tale qualifica.
Tale conclusione non si pone altresì in contrasto con il parametro fissato dall’art. 111 co. 7, Cost., secondo cui “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”, dovendosi rimarcare che la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridich di diritto soggettivo producendo, con efficacia di giudicato, effetti di dir
sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di intere contrapposti (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 Rv. 224610).
La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, manca di tali requisiti e dunque, pur essendo formalmente u sentenza, esula dalla ricorribilità ai sensi dell’art. 111 Cost., co. 7, rilievo che essa ha una natura sostanzialmente interlocutoria.
Nel caso di specie, quindi, all’asserita erronea dichiarazione di assenza porsi rimedio chiedendo la revoca della sentenza emessa ex art. 420 quater c.p.p., innanzi al giudice che l’ha pronunciata poiché, come nell’ipotesi in persona assente che non abbia conoscenza della pendenza del processo, sia successivamente rintracciata, allo stesso modo, nel caso si dimostri l’imputato era, ab origine, a conoscenza della pendenza del processo, la sentenza dovrà essere revocata mancando in radice il presupposto per l’adozione del provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 9/2/2024