Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48652 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48652 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale e, dichiarata l’estinzione per maturata prescrizione del re ascritto al capo 3, rideterminava la pena inflitta a COGNOME per i delitti di ricettaz detenzione per la vendita di prodotti di profumeria con segni mendaci.
Rilevato che il primo motivo che lamenta la mancata effettuazione di perizia tecnica sull merce in sequestro reitera rilievi già adeguatamente scrutinati dai giudici di merito e disa con corretta motivazione; che, infatti, la contraffazione del marchio e l’attitudine a tr inganno i potenziali acquirenti risulta adeguatamente provata dall’attività di P.g., condot operatori qualificati, al cui esame, peraltro, le parti hanno concordemente rinunziato (s Trib. pag. 3);
che erroneamente la difesa sostiene ( motivi secondo e terzo) l’innocuità della condotta imputata al ricorrente sub 2, avendo questa Corte chiarito in relazione alla vendita di prod industriali con segni mendaci che deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitt cui all’art. 517 cod. pen., in quanto il bene tutelato non è l’interesse dei consumatori o degli altri produttori, ma è l’interesse generale concernente l’ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione siffatti prodotti costituisce già una le effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (Sez. 3, n. 2003 del 13/11/2007, dep. 2008, Rv. 238557 – 01; sulla configurabilità del reato anche in presenz della mera imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, Sez. 5, n 9389 del 04/02/2013, Rv. 255227 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore