Etichetta Svedese su Prodotto Ucraino: la Condanna per Segni Mendaci
L’origine di un prodotto è un fattore chiave nelle decisioni di acquisto dei consumatori. Ma cosa succede quando le indicazioni sulla confezione sono fuorvianti? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico di segni mendaci, condannando un’imprenditrice per aver venduto pellet di origine ucraina con un packaging che richiamava esplicitamente la Svezia. Questa decisione ribadisce l’importanza della trasparenza e della correttezza nelle informazioni commerciali.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda la commercializzazione di sacchi di pellet per stufe. Sulla confezione campeggiava la scritta “Swedish pellet”, accompagnata dall’immagine della bandiera svedese. Questi elementi, messi insieme, suggerivano in modo inequivocabile che il prodotto provenisse dalla Svezia, nazione nota per la qualità del suo legno.
In primo grado, il Tribunale aveva assolto l’imputata. La difesa sosteneva che “Swedish pellet” fosse semplicemente il marchio del prodotto e non un’indicazione di provenienza. Di conseguenza, secondo questa tesi, non vi era alcuna intenzione di ingannare il consumatore.
La Procura ha però impugnato la sentenza. La Corte d’Appello ha ribaltato completamente la decisione, condannando l’imprenditrice per il reato di vendita di prodotti con segni mendaci, previsto dall’articolo 517 del codice penale. Dalle indagini era emerso che il pellet non solo non era svedese, ma veniva prodotto in Ucraina e distribuito da un’azienda lettone. Un’etichetta con la dicitura “made extra UE” era stata apposta solo in un secondo momento, in modo non sufficiente a correggere la falsa impressione iniziale.
La Valutazione dei Segni Mendaci da parte della Corte
La Corte d’Appello ha stabilito che la combinazione della scritta “Swedish pellet” e della bandiera nazionale svedese non poteva essere interpretata diversamente da una precisa indicazione di origine. In assenza di altre informazioni chiare e immediate sulla confezione, l’unico scopo di tale grafica era quello di indurre in errore il consumatore, facendogli credere di acquistare un prodotto proveniente dalla Svezia.
Il Marchio non Scusa l’Inganno
Il punto centrale della decisione è che la natura di “marchio” della dicitura non è sufficiente a escludere il reato. Anche un marchio registrato non può avere caratteristiche tali da ingannare il pubblico sulla provenienza geografica di un bene. La funzione protettiva del marchio non può prevalere sulla necessità di tutelare il consumatore da informazioni false e fuorvianti.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di tutela del consumatore e di lealtà commerciale. Il legislatore, attraverso l’art. 517 c.p., intende punire chiunque ponga in vendita opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che l’imputata avesse deliberatamente utilizzato elementi evocativi di una nazione (la Svezia) per attribuire al suo prodotto una qualità percepita superiore, sfruttando la reputazione di quel paese nel settore del legno. L’aggiunta successiva di un’etichetta meno visibile non è stata considerata un correttivo adeguato, poiché l’impatto visivo principale e ingannevole rimaneva quello legato alla bandiera e al nome “Swedish”.
Conclusioni
Questa sentenza invia un messaggio chiaro alle imprese: la trasparenza sull’origine dei prodotti è un obbligo legale e un principio di correttezza commerciale. L’utilizzo di nomi e simboli nazionali nel branding deve corrispondere alla realtà produttiva, altrimenti si rischia di incorrere in gravi sanzioni penali. Per i consumatori, è una conferma della tutela offerta dall’ordinamento contro le pratiche commerciali scorrette, che mirano a confondere piuttosto che a informare.
Quando un marchio può essere considerato uno dei segni mendaci?
Anche un nome registrato come marchio può essere considerato mendace se, per le sue caratteristiche e il contesto in cui è usato (come l’abbinamento a una bandiera nazionale), è idoneo a ingannare il consumatore sull’origine o la provenienza del prodotto.
L’uso di una bandiera nazionale su un prodotto di diversa origine è reato?
Sì, secondo la Corte, l’utilizzo combinato di un nome che evoca una nazione e della sua bandiera su un prodotto che in realtà proviene da un altro paese integra il reato di vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.), perché ha lo scopo di indurre in errore il consumatore.
Aggiungere un’etichetta con l’origine effettiva sana l’inganno iniziale?
No, la sentenza chiarisce che l’apposizione successiva di un’etichetta correttiva (in questo caso ‘made extra UE’) non è sufficiente a eliminare l’illiceità, se il messaggio principale e più evidente veicolato dalla confezione rimane ingannevole per il consumatore.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28501 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
-Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nata a Nettuno il 24/03/1979,
PU 05/06/2025 R.G.N. 5520/2025
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale ha avallato l’impostazione difensiva, secondo cui ‘Swedish pellet’ era un marchio e non indicava la provenienza della merce, e ha assolto l’imputata. La Corte di appello, invece, sull’appello del P.m., ha condannato l’imputata per il reato dell’art. 517 cod. pen., perchØ la scritta ‘RAGIONE_SOCIALE‘, accompagnata all’immagine della bandiera svedese, lungi dall’individuare la marca del pellet, aveva lo scopo, in assenza di qualsivoglia ulteriore indicazione circa l’origine o la provenienza del pellet, di indurre in errore il consumatore e di portarlo a credere che si tratt di prodotti provenienti dalla Svezia , inoltre, i sacchi erano stati distribuiti da una società lettone, ma erano stati prodotti in Ucraina e l’etichetta ‘made extra UE’ era stata solo successivamente apposta.
Il Presidente NOME COGNOME