Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36924 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1488/2024
ALDO ACETO
UP – 12/09/2024
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 7811/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da: NOME nato a Mondragone il 19/10/1948 NOME nato a Mondragone il 25/10/1950
avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ o lÕinfondatezza dei ricorsi, trattati ai sensi dellÕart.23, comma 8, d.l. n.137/20 e successive modifiche e integrazioni.
Con sentenza del 19 ottobre 2023, la Corte dÕappello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 13 maggio 2016 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Caserta, appellata da NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali erano stati assolti dal reato ascritto in concorso con la formula perchŽ il fatto non costituisce reato.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto congiunto ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alla l. n. 1766 del 1927, in applicazione della quale venne ordinata la legittimazione, e costituito il diritto di enfiteusi, in favore del dante causa dei ricorrenti con ordinanza del commissario liquidatore degli usi civici di Napoli del 23.10.1936.
In sintesi, premette la difesa dei ricorrenti che agli inizi del Ô900 il nonno paterno degli imputati, NOME COGNOME ebbe ad occupare una zona di terreno facente parte dell’ex demanio comunale gravato di uso civico del Comune di Mondragone; ricorrendo i requisiti di cui alla legge n. 1766 del 1927, ossia l’occupazione ultradecennale e l’esecuzione di miglioramenti, l’allora commissario liquidatore degli usi civici di Napoli, all’esito di una istruttoria processuale, con decisione del 23 ottobre 1936 legittim˜ l’occupazione del suddetto COGNOME Emilio, costituendo in favore dello stesso il diritto di enfiteusi sul predetto suolo, imponendogli il versamento di un canone annuo in favore del Comune di Mondragone, quale ente concedente; l’ordinanza di legittimazione venne sottoposta allora Re dÕItalia, ottenendone l’approvazione in data 23 novembre 1936; divenuto enfiteuta del piccolo fondo facente parte dell’ex demanio comunale di uso civico, il COGNOME NOME chiese ed ottenne in concessione agricola anche una parte del confinante demanio marittimo, concessione agricola di tale ultima area demaniale tuttavia perduta, in piccola parte, per averne ceduto a terzi la disponibilitˆ, e, per la residua gran parte, in quanto nel 1980 il Comune di Mondragone ebbe ad occuparla definitivamente con la realizzazione dell’attuale lungomare.
Tanto premesso, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, segnatamente la sentenza n. 2846 del 1940, ritiene la difesa che i giudici di merito siano incorsi in un evidente errore, avendo ritenuto come appartenente al demanio marittimo il fondo legittimato nel 1930 al de cuius , sostenendo che sarebbe stato necessario ai sensi dell’articolo 35 dell’attuale codice della navigazione il formale ed espresso provvedimento di sdemanializzazione da parte dell’autoritˆ amministrativa, avente carattere costitutivo. Si tratterebbe di motivazione erronea in diritto in quanto, cos’ affermando, i giudici di merito avrebbero ignorato la legge n. 1766 del 1927 istitutiva della legittimazione riconosciuta in favore del de cuius , trascurando peraltro che il testo definitivo del codice della navigazione era stato approvato soltanto il 30 marzo 1942 e che il provvedimento giurisdizionale di legittimazione, emesso dal commissario liquidatore degli usi civici di Napoli il 23 ottobre 1936, per effetto dell’approvazione sovrana da parte del Re d’Italia in data 23 novembre 1936, costituiva esso stesso un atto formale di sdemanializzazione ormai inoppugnabile, come emergerebbe anche dalla giurisprudenza di questa Corte, riferendosi segnatamente alla sentenza n. 7019 del 2017. In sostanza, quand’anche si
volesse ritenere la necessitˆ del formale ed espresso provvedimento di sdemanializzazione del fondo per cui è processo, non poteva comunque darsi efficacia retroattiva all’articolo 35 del codice della navigazione che prevedeva che, solo a partire dalla sua entrata in vigore, l’esclusione di zone del demanio dovesse avvenire con decreto del Ministro della Marina mercantile di concerto con quello per le Finanze, laddove, nel caso in esame, il suolo legittimato al de cuius non ricadeva nel demanio marittimo, ma in quello comunale di uso civico ÒStercolilloÓ.
2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietˆ, risultando dalla perizia svolta nel corso del primo grado di giudizio, nonchŽ dallÕordinanza di legittimazione del 23/10/1936.
In sintesi, si sostiene che il giudice d’appello, motivando per relationem con riferimento alla sentenza di primo grado, avrebbe ritenuto quest’ultima immune da vizi logici; si tratterebbe di motivazione censurabile, emergendo dalla lettura della sentenza di primo grado la contraddittorietˆ e la illogicitˆ della sua motivazione atteso che, sebbene il primo giudice abbia fatto proprie le conclusioni del perito d’ufficio in ordine alla circostanza che la particella catastale detenuta dagli imputati ed oggetto di causa ricadrebbe all’interno della particella 1 del foglio di legittimazione, e dunque nel demanio comunale ÒStercolilloÓ del Comune di Mondragone, lo stesso giudice si sarebbe fatto fuorviare dai dubbi del perito circa la regolaritˆ o meno del pagamento del canone enfiteutico (che nulla avrebbe inciso sulla materia del contendere) e sulla ritenuta mancanza del decreto di sdemanializzazione che era comunque contenuto nel provvedimento di legittimazione del 23 ottobre 1936 approvato dal Re d’Italia il 23 novembre dello stesso anno. L’esame dell’elaborato peritale consentirebbe di ricavare inoltre una serie di circostanze risolutive per escludere che il terreno detenuto dai ricorrenti possa far parte del demanio marittimo, tenuto conto del costante orientamento della Corte, da ultimo espresso dalla sentenza n. 29492 del 2023, secondo cui ai fini dell’appartenenza di un’area rivierasca al demanio marittimo sono necessari tre requisiti, ossia che l’area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie, che almeno in passato sia stata sommersa e che tutt’ora sia utilizzabile per uso marittimo ed, infine, che comunque il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione, anche solo potenzialmente. Nel caso in esame, come accertato dal perito d’ufficio, sarebbe invece certo che il suolo legittimato al de cuius non soltanto fin dall’inizio del Ô900 non è mai stato coperto dalle mareggiate, ma che non è mai stato sommerso ne è utilizzabile per uso marittimo, nŽ lo stesso è adibito ad usi attinenti alla navigazione, neanche potenzialmente. Una definitiva conferma che l’area detenuta dai ricorrenti non ricade nel demanio marittimo ma in quello comunale di Mondragone ÒStercolilloÓ sarebbe contenuta nello stesso provvedimento di legittimazione del 1936, con la conseguenza che nessuna prova sarebbe emersa in ordine alla sua appartenenza al demanio marittimo.
Conclusivamente, sarebbe contraddittoria ed illogica la motivazione della sentenza laddove, pur essendo certo che i ricorrenti sono legittimi discendenti del primo enfiteuta del bene, li avrebbe mandati assolti per difetto dell’elemento psicologico anzichŽ per insussistenza del fatto, peraltro disponendo la restituzione del bene alla pubblica amministrazione anzichŽ ai ricorrenti, quali legittimi discendenti del COGNOME NOME, sebbene, proprio in virtù degli accertamenti eseguiti dal perito e dai riscontri documentali, emergesse in maniera evidente che il lotto detenuto attualmente dai ricorrenti, e in passato dal loro de cuius , mai aveva fatto parte del demanio marittimo, bens’ dell’ ex demanio di uso civico del Comune di Mondragone, legittimamente concesso in enfiteusi al COGNOME NOME.
Con requisitoria scritta del 25 luglio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ o lÕinfondatezza dei ricorsi.
In particolare, secondo il PG, i ricorsi si limitano a censurare il ragionamento del giudice di merito, richiamato dalla sentenza impugnata, riproponendo in parte argomenti giˆ valutati dal giudice di prime cure, in altra parte richiamando provvedimenti e documenti non allegati, in violazione dellÕonere di autosufficienza del ricorso.
I ricorsi, i cui motivi meritano congiunta trattazione attesa lÕintima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, sono infondati.
La contestazione mossa ai due ricorrenti consiste nellÕaver occupato in concorso tra loro il suolo demaniale marittimo, utilizzando il terreno sito in loc. INDIRIZZO del comune di Mondragone, a scopo di parcheggio pubblico.
2.1. La sentenza dÕappello, nellÕesaminare le doglianze difensive, replicate in questa sede di legittimitˆ, ha preso atto delle censure difensive che, insistendo per la natura non demaniale del suolo, aveva invocato per ambedue i ricorrenti lÕassoluzione per insussistenza del fatto, con le conseguenze derivanti in tema di individuazione dellÕavente diritto alla restituzione del bene.
2.2. Secondo la difesa, in particolare, gli imputati non necessitavano dellÕautorizzazione e concessione demaniale marittima perchŽ il suolo aveva ormai perso la sua natura demaniale ed era transitato nei cosiddetti beni allodiali, rispetto ai quali lÕoriginario occupante, una volta legittimato (nella specie, il de cuius COGNOME NOME), sarebbe divenuto titolare di un diritto soggettivo perfetto, con pienezza di facoltˆ.
2.3. La Corte territoriale ha disatteso la tesi difensiva, basandosi sulle conclusioni peritali che, pur rilevando la particolare posizione del lotto di terreno occupato aveva
perso le caratteristiche tipiche del suolo demaniale, come previste dallÕart. 35, cod. nav., aveva evidenziato la mancanza di un atto formale di sdemanializzazione.
2.4. La Corte territoriale ha condiviso le conclusioni peritali, richiamando il principio, più volte affermato da questa Corte, che esclude per i beni del demanio marittimo, una sdemanializzazione tacita.
2.5. La difesa ha contestato tale approdo, ritenendo, anzitutto, che la ÒlegittimazioneÓ ex lege n. 1766/1927 fosse in sostanza equivalente allÕatto di sdemanializzazione ex art. 35, cod. nav., tenuto conto che questÕultimo è del 1942, dunque successivo alla legittimazione del de cuius intervenuta nel 1936, in ogni caso aggiungendo che la sentenza sarebbe affetta dal vizio motivazionale, sotto il profilo in sostanza del travisamento probatorio, perchŽ i giudici di merito avrebbero non correttamente inteso sia il contenuto dellÕelaborato peritale che lo stesso provvedimento di legittimazione del 1936, atti da cui emergerebbe che lÕarea in questione non ricadeva nel demanio marittimo, ma in quello comunale di uso civico ÒStercolilloÓ.
La tesi sostenuta dalla difesa, pur suggestiva, è errata in diritto.
3.1. Ed infatti, se è ben vero che lÕart. 35, cod. nav. il quale stabilisce che ÒLe zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanzeÓ, è successivo alla legge n. 1766/1927 sulla cui base era stata rilasciata la legittimazione al de cuius dei due ricorrenti, datata 1936, ma è altrettanto indubbio che lo stesso perito dÕufficio, come si legge a pag. 14 della sentenza di primo grado, aveva (erroneamente) affermato che per la particolare posizione, il lotto di terreno occupato dai germani COGNOME, avesse perso le caratteristiche tipiche del suolo demaniale come stabilite dallÕart. 35, cod. nav.
3.2. Trattasi di affermazione erronea, atteso che, a differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall’art. 829 cod. civ. – secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e pu˜ avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l’arenile, la sdemanializzazione non pu˜ realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell’art. 35 cod. nav., dell’adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilitˆ delle zone “per pubblici usi del mare” (Sez. 6 – 2, ord. n. 26655 del 18/10/2019, Rv. 655751 Ð 01; conforme la giurisprudenza penale, tra le tante: Sez. 3, n. 17424 del 10/03/2016, Rv. 267025 – 01).
3.3. Corretto è, dunque, lÕapprodo dei giudici di merito che hanno escluso la sdemanializzazione tacita.
Che, poi, la mancanza del decreto di sdemanializzazione potesse ritenersi ÒcontenutoÓ nel provvedimento di ÒlegittimazioneÓ del 1936, come sostenuto dalla difesa, è affermazione del tutto errata in diritto.
4.1. Il provvedimento di legittimazione, infatti, previsto dalla l. 6 giugno 1927, n. 1766 (recante Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 ), riguarda, per espressa previsione normativa, le Ò terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all’art. 1 Ó (art. 9, comma 1) e non pu˜ certo riferirsi ai beni del demanio marittimo.
4.2. Per i beni demaniali diversi da questÕultimo, facenti parte del demanio naturale ex art. 829, cod. civ., lÕunica causa di cessazione del requisito della demanialitˆ, nel vigore del codice del 1865, era il fatto naturale che faceva perdere le caratteristiche proprie dellÕappartenenza ad una determinata categoria. LÕart. 429 del cod. civ. 1865, infatti, disponeva che i requisiti della demanialitˆ venissero meno con la perdita delle caratteristiche naturali del bene (Ò I terreni delle fortificazioni e dei bastioni delle piazze da guerra, che più non abbiano tale destinazione, e tutti gli altri beni che cessino di essere destinati allÕuso pubblico ed alla difesa nazionale, passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato Ó).
4.3. Detta disciplina, tuttavia, non riguarda(va) nŽ riguarda i beni del demanio marittimo, per i quali si richiede un provvedimento espresso di ÒsdemanializzazioneÓ, tantÕè che le stesse Sezioni Unite civili di questa Corte, pronunciandosi in materia di giurisdizione, hanno chiarito che nel caso in cui il commissario regionale per gli usi civici abbia emesso un provvedimento di ÒlegittimazioneÓ relativamente ad un bene che venga poi accertato appartenere al demanio marittimo dello Stato, la competenza giurisdizionale a conoscere delle azioni di rivendica proposte dai privati o, iure privatorum , dalla p.a., riguardo a quel bene, appartiene al giudice ordinario, il quale, correttamente, procede alla disapplicazione di detto provvedimento, rilevando che esso, essendo affetto dal vizio di incompetenza assoluta, non ha inciso sulla originaria qualitas soli (Sez. U, n. 7407 del 10/08/1996, Rv. 499140 Ð 01).
Infine, non pu˜ accogliersi la tesi difensiva secondo cui lÕarea occupata non era costituita da demanio marittimo ma da demanio comunale di uso civico ÒStercolilloÓ, in quanto tale tesi, che discenderebbe dallÕasserita contraddittorietˆ sotto il profilo del travisamento probatorio della perizia dÕufficio e del provvedimento di legittimazione del 1936, non è stata provata dalla difesa del ricorrente, il quale si è limitato a trascrivere nel ricorso alcuni stralci sia del provvedimento di legittimazione che dellÕelaborato peritale dÕufficio, cos’ privando questa Corte di apprezzare il censurato travisamento, che,
diversamente, avrebbe richiesto lÕallegazione per intero degli atti asseritamente oggetto dellÕeccepito travisamento probatorio.
5.1. é invero pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 Ð 01; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 Ð 01), gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l’effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 Ð 01).
5.2. Non essendo, quindi, emersa la prova contraria, ricadente sulla difesa, della circostanza fattuale che lÕarea occupata ricadesse nel demanio comunale anzichŽ su quello marittimo, come accertato dai giudici di merito, il ricorso devÕessere respinto, con conseguente conferma dellÕimpugnata sentenza.
Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna a norma dellÕart. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali di ciascun ricorrente.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso, il 12/09/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME