Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11296 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11296 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME NOME, nato a Turi (Ba) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 2483 RegSent 2024 della Corte di appello di Bari del 29 maggio 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 maggio 2025, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 20 ottobre 2021, il Tribunale di quella medesima sede giudiziaria aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, da lui commesso nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e lo aveva, perciò, condannato alla pena dì giustizia.
Avverso la sentenza del giudice di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione, assistito dal proprio legale fiduciario, il COGNOME, assegnando a due motivi di impugnazione il compito di censurare la sentenza impugnata.
Col primo motivo il ricorrente ha dedotto l’eterogeneità della risposta data dalla Corte d’appello al motivo di impugnazione relativo alla ritenuta indeterminatezza e genericità del capo d’imputazione; infatti la Corte di appello ha motivato in relazione alla correttezza della formulazione del capo di imputazione in termini di alternatività, nella specie “occulta o distrugge”, mentre la doglianza era relativa alla indistinta genericità della indicazione delle scritture contabili interessate dalla contestazione mossa al prevenuto.
Osserva il ricorrente come nella specie non sia stato affatto precisato nel capo di imputazione quali siano le scritture contabili che il ricorrente avrebbe occultato ovvero distrutto; in tale senso sarebbe viziato il capo di imputazione, posto che l’addebito elevato a carico dell’imputato non sarebbe stato individuato in termini chiari e precisi.
Aggiunge il ricorrente che la motivazione della sentenza sarebbe, peraltro, contraddittoria nella parte in cui, dato atto del fatto che la contestazione sarebbe generale ed aspecifica (i documenti contabili di cui all’imputazione sono indicati “senz’altra specificazione”), tuttavia si conclude affermando che essa sarebbe comunque precisa riferendosi a tutte le scritture.
Con un secondo motivo di doglianza il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione stante il travisamento del verbale di verifica redatto dalla Guardia di finanza in data 9 ottobre 2018; in tale atto, infatti, si dava conto della circostanza che l’avvenuto accertamento della compravendita effettuata dalla Società amministrata dal RAGIONE_SOCIALE era già stato acquisito anteriormente alla data del 9 ottobre 2018, cioè fin dal momento in cui, attraverso la consultazione delle banche dati in uso alla Guardia dì Finanza,
era emerso che detta compravendita era stata eseguita in data 25 febbraio 2015, ed è proprio in funzione della emersione di tale circostanza che era stata avviata la attività di verifica dal parte della Guardia di Finanza, essendo stato, peraltro, il relativo atto pubblico oggetto di regolare registrazione presso la ripartizione territorialmente competente della Agenzia delle entrate – Ufficio del Registro.
Aggiungeva la parte ricorrente che fin dal momento delle proposizione del gravame il ricorrente aveva chiesto la acquisizione del citato atto della Guardia di Finanza, allegato all’atto di appello, ma di ciò non vi è traccia nella sentenza della Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato fondato, nei termini di cui alla seguente motivazione, deve pertanto essere accolto con il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Infondato è il primo motivo di impugnazione.
Esso è stato, infatti, articolato attraverso la censura di vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà che minerebbe la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui con essa non è stata accolta la eccezione di nullità per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione mosso al COGNOME.
Va ricordato che a carico del predetto è stata elevata la imputazione avente ad oggetto la violazione dell’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 per avere lo stesso, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE occultato e/o distrutto in tutto ad in parte le scritture contabili ed i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.
Osserva il ricorrente che la doglianza da quello formulata in sede di giudizio di merito aveva ad oggetto la (a suo avviso) carente specificità della descrizione del fatto di reato a lui addebitato nella sua materialità, posto che l’editto accusatorio elevato a suo carico non indicava “in alcun modo quali siano, in concreto, le scritture e/o i documenti resi oggetto di occultamento ovvero di distruzione”; come in ricorrente ha anche graficamente evidenziato, la sua doglianza avrebbe avuto ad oggetto la circostanza che “nell’addebito non è stato individuato, in termini chiari e precisi, l’oggetto materiale del reato per cui si procede (si è ritenuto opportuno, nel riportare le parole del ricorrente, evidenziare anche il particolare carattere grafico con cui le
stesse sono state inserite nel ricorso ndr)”; a fronte di tale doglianza, prosegue il ricorrente, la Corte di appello avrebbe fornito una risposta non congrua, avendo svolto la motivazione con la quale la censura è stata respinta non in relazione alla carenza di specificità del capo di imputazione quanto alla individuazione dell’oggetto della distruzione o dell’occultamento ma in relazione alla adeguata descrizione della condotta del soggetto agente seppure espressa in termini di alternatività comportamentale, cioè “occulta o distrugge”.
Ritiene il Collegio che, anche a volere seguire il ricorrente quanto alla tesi della estraneità della motivazione della sentenza della Corte barese rispetto all’effettiva ragione impugnatoria da lui agitata in sede di gravame, il primo motivo di ricorso non sarebbe, comunque, fondato, ove si rilevi che la censura avente ad oggetto la pretesa genericità del capo di imputazione in ordine alla individuazione dei documenti contabili che sono stati occultati o distrutti dal medesimo è priva di pregio.
E’ sufficiente a tal fine rilevare che la stessa disposizione precettiva, la cui inosservanza è stata contestata al COGNOME, è redatta nel senso che costituisce l’elemento materiale della condotta criminosa l’occultamento o la distruzione “in tutto o in parte (del)le scritture contabili o (de)i documenti di cui è obbligatoria la conservazione”; è, perciò. la stessa disposizione normativa che, nell’individuare la documentazione riguardo alla quale l’avvenuta distruzione o l’occultamento costituiscono gli elementi materiali del reato di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, rimanda alle disposizioni che ne impongono la conservazione (si veda, a tale proposito, quanto stabilito, in tema di tenuta delle scritture contabili, per imprese commerciali, società ed enti equiparati, dall’art. 14 del dPR n. 6000 del 1973).
E’, pertanto, evidente che si tratta di una individuazione normativa di carattere generale, senza la necessità di una più dettagliata puntualizzazione, essendo, all’occorrenza, consentito al soggetto cui la condotta delittuosa è stata addebitata dimostrare la insussistenza delle condotta in questione o dando la prova che la condotta di occultamento o distruzione non è stata da lui posta in essere ovvero che la stessa è stata sì realizzata, ma con riferimento a documentazione per la quale non sussisteva alcun obbligo di conservazione.
La palese infondatezza della doglianza formulata dal ricorrente di fronte alla Corte di appello rende ora – ammesso e non concesso che la Corte di appello abbia malamente interpretato il punctum del motivo di gravame a suo
tempo presentato dal ricorrente non rispondendo, pertanto, ad esso – la censura di omessa motivazione del tutto irrilevante (si veda, infatti, Corte di cassazione, Sezione III, 18 novembre 2019, n. 46588, rv 277281, la quale ha riaffermato lì seguente principio, ora integralmente condiviso e ribadito, in base al quale è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio).
Fondato è, viceversa, il secondo motivo di ricorso: con esso il ricorrente si è doluto della contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione alla valutazione del processo verbale di verifica redatto a carico della società amministrata dal ricorrente dalla Guardia di Finanza in data 9 ottobre 2018.
In tale atto, infatti, si rilevava che a seguito della interrogazione dell banche dati in USO alla Guardia di finanze era emerso che, in data 25 febbraio 2015, la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato la vendita di un bene immobile in favore di tali COGNOME NOME e COGNOME NOME per il prezzo dichiarato di € 155.000,00.
Di tale reddito non vi era però traccia né nella dichiarazione Iva né in quella delle imposte dirette relative all’anno di riferimento; da siffatt omissione derivava lo svolgimento della attività di accertamento da cui è scaturita la comunicazione di notizia di reato che ha, ulteriormente, originato il presente giudizio a carico del legale rappresentante della predetta società.
Va, a questo punto, ricordato che il presente giudizio non ha ad oggetto l’omesso inserimento del predetto cespite reddituale nelle dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente, nella indicata qualità, in riferimento all’anno d imposta 2015 (anno in cui è stata eseguita la operazione commerciale di cui sopra), ma il fatto, evidenziato nella sentenza impugnata, che “tale operazione, perfezionata (…) in data 25 febbraio 2015, non risultava nella contabilità della società ispezionata, pur rientrando, per come si legge nella sentenza censurata, tra le scritture la cui conservazione a fini fiscali obbligatoria”; prosegue la sentenza precisando che “in sede di verifica contabile effettuata in data 9 ottobre 2018, il COGNOME non esibiva il detto contratto di compravendita immobiliare”.
Da quanto riportato risulta con chiarezza che la descritta condotta omissiva (“non esibiva”) è stata considerata tale da integrare la violazione dell’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000.
Ritiene ora il Collegio che colga nel segno la doglianza formulata dal ricorrente laddove ha contestato la logicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato in esame e di contraddittorietà nella parte in cui vengono esaminate le risultanze della verifica contabile operata in data 9 ottobre 2018.
E’, infatti, ben vero, come osservato dalla Corte di Bari, che il reato in contestazione è volto a reprimere le condotte che tendano — al fine di consentire la evasione della imposte – a minare “il bene giuridico della trasparenza fiscale, la quale soddisfa l’esigenza dell’amministrazione finanziaria di conoscere esattamente quanto sia dovuto dal contribuente”, ma è altrettanto vero, come peraltro anche la Corte territoriale rileva, che si tratta di un reato di pericolo concreto, di tal che “occorre dunque verificare se la condotta di distruzione od occultamento sia stata idonea a pregiudicare la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.
In tale senso, infatti, è anche la giurisprudenza di questa Corte, allorché non solo osserva che il reato in questione costituisce un reato di pericolo concreto, ma chiarisce ulteriormente che – diversamente dalla ipotesi in cui la distruzione o occultamento delle documentazione contabile sia completa, comportando ciò l’impossibilità assoluta di ricostruire il reddito del contribuente (se non ricorrendo gli accertatori a fonti informative diverse da tale documentazione, possibilità questa che, anche laddove ricorra, non è tale da escludere la rilevanza penale del fatto, cfr. fra le tante: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 settembre 2018, n. 41683, rv 274862-02. sussistendo questa anche laddove sia stato possibile accertare il reddito essendo stata acquisita la necessaria documentazione presso terzi o, come sul dirsi, aliunde), sicché tale condotta è fattore di per sé tale da integrare l’elemento oggettivo del reato – qualora, invece, la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione sia parziale (riguardando cioè essa solo una ristretta porzione di tali documenti) ai fini della integrazione del reato deve sussistere “un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito” (in questo senso, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 ottobre 2018, n. 46049, rv 274697, e, già in precedenza, Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 maggio 2002, n. 20786, rv 221615).
Nel caso ora in esame, in relazione al quale, come detto, la documentazione non mostrata agli accertatori ha riguardato un solo affare per quanto economicamente rilevante – realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE nel corso dell’anno 2015, cioè la ricordata compravendita immobiliare intervenuta in data 25 febbraio 2015, la Corte di merito ha trascurato di esaminare sia il fatto che di tale affare e del reddito finanziario da esso procurato alla predetta società commerciale (e da questa non dichiarato) non solo la Guardia di finanza era ben informata, come emerge dal verbale delle operazioni di verifica contabile poste in essere in data 9 ottobre 2018 richiamate nella sentenza impugnata – circostanza questa che rende irrilevante la formale acquisizione da parte della Corte di appello del predetto verbale, come sollecitato dal ricorrente con uno dei motivi di gravame – sia il fatto che gli elementi per la ricostruzione del reddito derivato alla predetta società commerciale dall’affare in questione dovevano essere già noti alla Amministrazione fiscale in quanto, trattandosi di contratto stipulato per atto pubblico a mezzo di AVV_NOTAIO (dato questo che la Corte da per scontato, indicando -se non il numero del repertorio degli atti del AVV_NOTAIO rogante cui era stato iscritto l’atto di cui si discute, il nominativo del pubblico ufficiale che era intervenuto nella redazione di esso).
Siffatta circostanza deve far legittimamente presumere, salva la prova contraria che nessuna ha neppure ipotizzato, che l’atto sia stato sottoposto alla procedura di registrazione presso la Agenzia delle entrate.
La Corte territoriale non ha assolutamente verificato se, per effetto dell’espletamento del predetto incombente, sussista o meno, quanto alla fattispecie in esame il – necessario ai fini della integrazione del reato in questione – “rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito”, se non a condizione di dovere ricorrere a documentazione custodita presso terzi.
In particolare la Corte non ha esaminato se, trattandosi in questo caso di atti già depositati presso la Agenzia delle entrate, la Amministrazione fiscale già era in possesso degli elementi conoscitivi per la determinazione del reddito della RAGIONE_SOCIALE;
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari die, sulla base dei principi dianzi espressi valuterà nuovamente la ricorrenza degli elementi integrativi del reato contestato al ricorrente.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025