Omessa Esibizione delle Scritture Contabili: La Difesa dell’Amministratore
L’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili rappresenta un pilastro fondamentale della gestione aziendale trasparente. La loro mancata esibizione agli organi di controllo può integrare gravi reati tributari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un amministratore che, per difendersi dall’accusa di occultamento di documenti contabili, ha sostenuto di non averli mai ricevuti dal suo predecessore. Analizziamo la decisione per comprendere i limiti di tale linea difensiva.
I Fatti del Caso
Un amministratore di società veniva condannato in primo e in secondo grado per il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, ovvero per aver occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie, impedendo così la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari. L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, basando la sua intera difesa su un unico punto: egli non avrebbe mai ricevuto la documentazione contabile dal precedente amministratore al momento del passaggio di consegne.
La Difesa e la Responsabilità sulle Scritture Contabili
La tesi difensiva si fondava sull’impossibilità materiale di esibire documenti mai posseduti. Secondo il ricorrente, l’affermazione di responsabilità penale sarebbe stata illegittima, poiché la colpa della mancata esibizione era da attribuirsi esclusivamente al precedente gestore dell’ente. Tuttavia, questa argomentazione non ha convinto i giudici di merito e, come vedremo, neppure quelli della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le doglianze sollevate dal ricorrente non riguardavano violazioni di legge, bensì miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. Il giudizio della Cassazione, infatti, è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme e della coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti, che spetta ai giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello completa, logica e ben argomentata. I giudici di secondo grado avevano ricostruito i fatti in modo preciso, evidenziando che:
1. Esistenza delle Scritture Contabili: Era stato accertato che la società aveva regolarmente istituito le scritture contabili.
2. Omessa Esibizione: L’amministratore, pur avendo assunto formalmente la carica e rilevato le quote sociali con atto notarile, non aveva mai esibito tale documentazione.
3. Incredibilità della Difesa: La tesi difensiva della mancata consegna dei documenti è stata giudicata non credibile. In particolare, è stato sottolineato come questa giustificazione non fosse stata fornita immediatamente durante la verifica fiscale. Un comportamento del genere, secondo la Corte, avrebbe dovuto essere la prima reazione di un amministratore diligente trovatosi nell’impossibilità di adempiere ai suoi doveri.
4. Inerzia dell’Amministratore: È emerso un punto cruciale: il ricorrente non aveva mai dichiarato né provato di essersi attivato in alcun modo per entrare in possesso delle suddette scritture contabili. Questo atteggiamento passivo è stato interpretato come un elemento a carico della sua posizione.
Conclusioni
La decisione in esame offre importanti spunti pratici sulla responsabilità degli amministratori. Non è sufficiente, per scagionarsi dall’accusa di occultamento di documenti contabili, affermare passivamente di non averli ricevuti dal predecessore. La Corte sottolinea implicitamente un dovere di diligenza attiva in capo al nuovo amministratore, il quale deve dimostrare di aver intrapreso tutte le azioni necessarie per ottenere la documentazione societaria essenziale. In caso di mancata collaborazione, è opportuno che il nuovo amministratore formalizzi le richieste e si tuteli, segnalando tempestivamente l’impossibilità di adempiere ai propri obblighi per cause a lui non imputabili. L’inerzia, al contrario, può essere interpretata come un’accettazione della situazione e, in ultima analisi, come un avallo all’occultamento della contabilità.
È sufficiente per un nuovo amministratore dichiarare di non aver ricevuto le scritture contabili dal predecessore per evitare una condanna?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, questa tesi difensiva non è credibile se non è supportata da prove, non è stata immediatamente rappresentata durante la verifica fiscale e se l’amministratore non dimostra di essersi attivato per entrare in possesso della documentazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare la credibilità di una difesa?
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o valutare la credibilità delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente, la cui valutazione nel merito spetta ai giudici dei gradi inferiori.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la conferma definitiva della condanna per il reato di occultamento di scritture contabili. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art.10, d.lgs.74/2000, dedu con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all’affermazione della responsab non avendo il ricorrente mai ricevuto le scritture contabili societarie da parte del prece amministratore di diritto dell’ente.
Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fa precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzi difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si d dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la società aveva istituito le scritture contabili e che il COGNOME non le ha mai esibite, sebbene egli abbia ass carica di amministratore e rilevato le quote sociali cori atto notarile, di cui non ha conte regolarità. Peraltro, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo la scritture contabili non erano state consegnate al momento del trasferimento delle quote, quanto non immediatamente rappresentata. nel corso della verifiCa fiscale ed evidenziando, comunque, che il ricorrente non ha mai neppure dichiarato di essersi attivato per entrare possesso delle suddette scritture contabili.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente