Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39807 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39807 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che i primi quattro motivi del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME che eccepiscono vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all’affermazione d penale responsabilità, sono inammissibili perché genericamente dedotti, non confrontandosi i alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha logicamente confutato la tesi, sostenuta dall’imputato, secondo cui le scritture contabili si trovavano all’inter veicolo che gli era stato rubato e di avere sporto denuncia che, però, non era in grad 444 esibireopi vca, avendo la Corte di merito accertato che detta denuncia non era mai stata sporta da ciò logicamente desumendo sia l’effettiva esistenza di tali scritture, la cui esisten stata ammessa dall’imputato medesimo, sia il dolo, avendo l’imputato deliberatamente riferi ai militari della GRAGIONE_SOCIALE una versione la cui falsità è stata pacificamente acclarata;
rilevato che il quinto motivo, che censura la violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen., è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fa logicamente motivata, negato i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione sia dell’assenza di elementi valorizzabili a tale scopo, sia dei numerosi precedenti penali è gravato l’imputato: elementi del tutto obliterati dal ricorrente;
letta la memoria del 7 settembre 2023, che, reiterando le argomentazioni sviluppate n ricorso, non apporta elementi di sostanziale novità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.00 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.