Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 49039 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 49039 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/10/2023
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Matino il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 06/02/2023 dalla Corte d’Appello di ‘orino
SENTENZA
1 1 D I C 2023
!NOME NOME o
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/02/2023, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Biella, in data 26/09/2018, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto continuato di distruzione e/o occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, aggravato dalla
recidiva, posto in essere quale legale rappresentante dell’omonima di individuale, negli anni di imposta meglio specificati in rubrica.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Nullità conseguente alla notifica del dispositivo della sentenza d’app all’imputato, presso il precedente difensore e non presso quello nominato pr della definizione del giudizio.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, essendo il t decorso – ad avviso della difesa – in data 29/06/2022.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazi di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver confermato la conda nonostante l’assenza di elementi indicativi di condotte di distruzion occultamento RAGIONE_SOCIALE scritture, non avendo in realtà il COGNOME tenuto affatto l contabilità.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza per non adeguatamente considerato il successivo pagamento integrale del debit tributario.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimet della pena, tenuto anche conto del minimo edittale vigente all’epoca dei fatti
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva censura la sua mancata disapplicazione, atteso il carattere risalent precedenti.
2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca applicazione della diminuente ex art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO solleci una declaratoria di inammissibilità del ricorso evidenziando la tardi dell’eccezione di nullità, la manifesta infondatezza del calcolo della prescri il carattere reiterativo ed attinente al merito RAGIONE_SOCIALE residue censure.
Con memoria di replica, il difensore ribadisce le argomentazioni già svol in ricorso, insistendo per l’accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, assume rilievo assorbente mancata illustrazione del concreto interesse alla proposizione della doglia posto che il difetto di notifica del dispositivo non ha impedito la tempe
proposizione del ricorso da parte del difensore, che non ha dedotto – prima ancora che provato – alcun tipo di concreto pregiudizio derivante dalla predetta criticità.
3. Manifestamente infondato è il motivo concernente la prospettata estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, non avendo la difesa tenuto conto della necessità di operare un “doppio aumento” di due terzi correlato all’applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale (cfr. sul punto Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 – 01, secondo cui «la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.»).
4. Per ciò che riguarda la censura relativa all’affermazione della penale responsabilità, deve qui richiamarsi il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenz probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo non supera lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito RAGIONE_SOCIALE valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.
D’altra parte, il compendio argomentativo desumibile dalla valutazione congiunta RAGIONE_SOCIALE due sentenze di merito (secondo i noti principi in tema di c.d. doppia conforme) consente di escludere la sussistenza di vizi qui deducibili, essendo stata per un verso evidenziata l’avvenuta consegna agli operanti, da parte di due diversi clienti della ditta individuale riferibile all’imputato, di ricevute rela al conferimento di rottami (cfr. gli elenchi riportati a pag. 2 seg. della sentenza impugnata): ricevute pacificamente costituenti documenti contabili alla cui conservazione l’imprenditore è tenuto (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). Deve quindi ritenersi immune da censure la ritenuta sussistenza del delitto di occultamento o distruzione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui – proprio in forza della avvenuta ricezione RAGIONE_SOCIALE predette ricevute – si è evidenziata la non decisività di quanto affermato dal commercialista in ordine
alla mancata ricezione della documentazione contabile da parte dell’odierno ricorrente.
Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento alla doglianza relativa alla mancata applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Si è invero in presenza di una motivazione che ha adeguatamente illustrato le ragioni fondanti la decisione reiettiva, all’esito di una valutazione complessiva del fatto e della personalità del COGNOME (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) cha ha indotto la Corte territoriale a ritenere insussistente il presupposto dell’esiguità del danno o del pericolo, e che appare priva di profili di contraddittorietà o illogicità manifesta denunciabili in questa sede.
Manifestamente infondata è la censura relativa alla quantificazione del trattamento COGNOME sanzionatorio, COGNOME risultando COGNOME incensurabile COGNOME la COGNOME valutazione COGNOME di proporzionalità ed adeguatezza della quantificazione della pena operata in primo grado, tra l’altro in misura ampiamente inferiore al medio edittale (cfr. sul punto Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01).
Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla doglianza concernente la mancata esclusione della recidiva. La difesa reitera una doglianza già esaminata e disattesa dalla Corte territoriale, attraverso un percorso argomentativo ampio ed esauriente, che ha ritenuto le condotte qui giudicate espressive di una maggiore pericolosità sociale, ponendo tra l’altro in evidenza che l’ultimo precedente a carico riguardava fatti accertati nel 2011, e quindi in epoca non distante dai fatti per cui è causa (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Inammissibile è anche la residua censura, perché non dedotta in appello. In quella sede, infatti, la difesa aveva fatto esclusivo riferimento ad una richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 13 d.lvo n. 74 del 2000 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), e non anche alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13-bis, lamentata in questa sede.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.