Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4923 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4923 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 maggi che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord il 13 novembre 2023, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver, in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, distrutto o occultato le scritture contabili o docu di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei reddit del volume degli affari per il periodo di imposta 2013; commesso in Casoria il 22/04/2016.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene la non imputabilità del ricorrent il principio del ne bis in idem, essendo già stato giudicato e assolto per gli stessi fatti dal Tr di Napoli Nord, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corret argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, aven Corte territoriale sottolineato la mancata produzione di alcuna specifica decisione a sostegn della richiesta.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto espone anch’esso censure non consentite in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomen giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed i a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avul pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate da giudici di merito, avendo la sentenza impugnata (v. pag. 3) ritenuto destituita di fondamento tesi difensiva, correttamente affermando che la presentazione della dichiarazione d’imposta oltr il termine di novanta giorni (presentazione che la Corte afferma neanche dimostrata) era irrilevante nella vicenda in esame, essendo contestato all’imputato l’occultamento delle scrittu contabili obbligatorie, mai consegnate agli accertatori, che dovettero procedere alla ricostruzi del volume degli affari con metodo induttivo.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa non punibilità della particolare tenuità del fatto, è inammissibile per aspecificità, prospet deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggo richiesta, non avendo il ricorrente, a fronte di una motivazione con la quale, in modo pertinen è stato ritenuto che le circostanze concrete (modalità della condotta e volume di affari de società, oltre che abitualità del comportamento) non consentivano di ritenere la particolar tenuità del fatto, il ricorrente non ha spiegato quale fosse, sul punto, il vizio della se ricorsa.
Evidenziato che la inammissibilità per aspecificità connota anche il quarto motivo di ri cui la difesa si duole della mancata declaratoria di estinzione del reato per interven prescrizione, non avendo il ricorrente spiegato quando fosse maturato il termine prescrizionale, a fronte di un capo di incolpazione che individua nel 22/04/2016 la data di commissione del reato, per cui il termine decennale di prescrizione maturerà soltanto il 22/04/2026.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertant sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merit che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2 dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratori dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento dell spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 61 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissib stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2025.