Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MONREALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude per il rigetto di tutti i ricorsi.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta;
AVV_NOTAIO NOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento;
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso, ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 23 luglio 2020, in rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità, per quanto qui rileva, di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di associazione per delinquere di cui al capo a); per il reato di detenzione di esplosivi di cui al capo b) e per una serie di reati-scopo (furti tentati o consumati in danno di sportelli bancari ATM, realizzati con utilizzo di esplosivo) .
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 18 aprile 2023, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in riferimento ad una serie di reati-scopo, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
All’esito del giudizio di secondo grado la condizione processuale degli attuali ricorrenti è la seguente:
COGNOME NOME: condanna per il reato associativo e per la detenzione e porto degli ordigni ;
COGNOME NOME: condanna per il reato associativo e per la detenzione e porto degli ordigni ;
COGNOME NOME: condanna per il reato associativo e per la detenzione e porto degli ordigni.
RF
Quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 416 comma 4 cod.pen. la Corte felsinea osserva che le vetture usate dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si spostavano dal territorio bolognese in altri regioni trasportando l’esplosivo già alla partenza dai garages in vista della realizzazione dei reati-scopo; l’aggravante dunque va ritenuta applicabile posto che «il materiale esplosivo era trasportato nelle vetture impiegate nelle varie spedizioni nei territori presi di mira» . Su citano una serie di episodi delittuosi avvenuti tra settembre ed ottobre del 2014.
La pena è stata determinata, per tutti e tre gli attuali ricorrenti, nel modo che segue: anni 8 di reclusione per il reato associativo, con aumento di anni 1 per continuazione e riduzione per il rito ad anni 6.
Hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nelle forme di legge, come segue.
4.1 I ricorsi COGNOME e COGNOME deducono un unico motivo, in termini di errone applicazione di legge e vizio di motivazione sulla avvenuta applicazione del circostanza aggravante di cui all’art.416 comma 4 cod.pen. . In sintesi, si afferma che gli attentati erano programmati e, dunque, non vi uno ‘scorrere’ in RAGIONE_SOCIALE con obiettivi determinati o meno, ammesso che sia tale criterio distintivo che consenta l’applicazione della circostanza.
Si prospetta, inoltre, la tesi per cui l’aggravante non può sussistere tutte in cui la disponibilità – ed anche il trasporto – delle RAGIONE_SOCIALE avvenga in occa della consumazione dei reati-scopo in modo occulto.
4.2 Il ricorso introdotto da COGNOME NOME articola, oltre alla doglianza sul punto già esposto, altri motivi.
In particolare:
si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di sussistenza della associazione per delinquere di cui al capo a. La Corte Appello avrebbe valorizzato indicatori non sufficienti a distinguere semplice concorso di persone in un reato continuato.
si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di ricorrenza del reato di cui al capo b. Si afferma che la verifica empirica danni realizzatisi in occasione degli ‘assalti’ agli sportelli bancomat non sufficiente a distinguere l’esplosivo dal semplice materiale esplodente;
si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati sul punto della circostanza aggravante di cui all’ar comma 4 cod.pen. (unico motivo di ricorso per COGNOME e per COGNOME, motivo concorrente con altri per COGNOME).
L’utilizzo della locuzione «scorrere in RAGIONE_SOCIALE le campagne o le pubbliche vie» , utilizzata dal legislatore per descrivere la circostanza in parola, indica, sec il Collegio, una situazione di fatto ed una modalità commissiva del reato aggravat
che va oltre la «disponibilità» in capo al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con cu realizzano, in ipotesi, i singoli reati-scopo.
2.1 La ‘scorreria’, già sul piano etimologico, indica una azione quasi di tipo militare, ben visibile e percepita da parte di chi entri – anche occasionalmente – in con con il RAGIONE_SOCIALE in questione . Della ‘scorreria’ si parla, si viene a conoscenza determinato contesto territoriale.
In un comune dizionario di lingua italiana, a proposito del lemma scorrere: anc ..percorrere una zona, un territorio, specialmente per predare e devastare: eserciti stranieri hanno scorso per secoli l’Italia; i viniziani … scorrevano cogli stradio tutto il paese (cosi COGNOME).
Dunque l’utilizzo di una simile locuzione – in sede applicativa, per restare in con il principio di tassatività – comporta che l’aggravante va appli esclusivamente nei casi in cui si registri, quantomeno, una «percezione estern della esistenza delle RAGIONE_SOCIALE, tesa ad aumentare il senso di insicurezza dei consoc e, al contempo, a incrementare il coefficiente di pericolosità del RAGIONE_SOCIALE.
Non rileva, a tal fine, che i fatti siano commessi occasionalmente o siano frutt di programmazione (contra Sez. II n. 44153 del 10.9.2014, rv 260857 ove si attribuisce rilievo alla differenza tra programma dettagliato e decis estemporanee) , atteso che tale distinzione non coglie – a avviso del Collegio concreto significato della locuzione legislativa.
2.2 Va ritenuto, anche sulla scia di Sez. V n. 32439 del 3.5.2001, rv 219677, che : in tema di associazione a delinquere perché sussista la circostanza aggrava della “della scorreria in RAGIONE_SOCIALE” è necessario che la condotta si connoti p aumentato pericolo dell’ordine pubblico e per un particolare allarme sociale; caratteristiche sussistono allorché gli associati “scorrono” in RAGIONE_SOCIALE le campag le pubbliche vie col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveler possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, men non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle RAGIONE_SOCIALE, debitamen occultate, e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con spostamenti da luogo a luogo.
In particolare, va detto che da tale massima, ad avviso del Collegio va esclu in chiave di principio di diritto – la parte relativa alla necessaria comprese condotte di ‘depredazione, grassazione e soverchierie 1 , espressione che va ritenuta sovrabbondante ed impropria.
Tale passaggio espressivo, peraltro, è frutto di citazione – nella sentenza Sezione V del 2001- di precedenti ancor più risalenti, posto che in motivazione faceva riferimento a ormai datate pronunce, in cui questa Corte ha riconosci l’aggravante in un fatto di “attraversamento” delle campagne e delle pubbliche vie volto all’attuazione generica del programma delinquenziale della, societas scelerum, sottolineandone l’effetto di vero allarme sociale ad esso inerente (Cas Sez. 1^, 29.10.1962, PM c. Osana ed altri; Cass. 13.11.1959, COGNOME), nonch precisato che si richiede un “passaggio” ripetuto anche se non abituale de associati in RAGIONE_SOCIALE, non essendo sufficiente il fatto del recarsi armati in un stabilito al fine di commettere singoli e già concordati reati (Cass. 14.1. Ricotta), e l’ha esclusa, peraltro, “allorché lo spostamento in RAGIONE_SOCIALE … non vi assumere le, caratteristiche proprie del brigantaggio”, considerando che “. passaggio è diretto sempre a violenze, depredazioni, grassazioni e soverchierie, cui criminosità riceve, per così dire, un particolare tono intimidatorio” ( 5.6.1962) .
2.3 Ciò che rileva – ad avviso del Collegio – è l’aumento della «cifra di pericolo del RAGIONE_SOCIALE correlato alla ‘ostentazione’ e alla ‘visibilità’ delle RAGIONE_SOCIALE porta campagne o pubbliche vie’, sì da provocare un effetto intimidatorio di eleva spessore in un determinato territorio. Non vi è, pertanto, possibilità di ri sussistente la particolare circostanza in esame lì dove il RAGIONE_SOCIALE abbia l’abit di portare RAGIONE_SOCIALE (o materiali assimilati) ma in modo occulto, da un luogo ad altro, come nel caso in esame.
2.4 Il motivo è fondato e conduce all’annullamento senza rinvio – in tale par della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello per determinazione della pena.
I residui motivi di ricorso proposti da COGNOME NOME sono infondati.
3.1 Quello in punto di individuazione della associazione per delinquere inammissibile perché meramente rivalutativo e in fatto. La Corte di secondo grad ha richiamato e condiviso – sul tema – le argomentazioni espresse dal pri giudice, immuni da vizi logici e fondate su una corretta interpretazione de evidenze processuali. La esistenza di una collaudata struttura organizzat finalizzata alla realizzazione di un numero indeterminato di episodi delittuosi una rete relazionale stabile – tale da integrare i presupposti di fatt fattispecie associativa – sono aspetti puntualmente evidenziati in sede di me
(si veda in particolare la esposizione contenuta nella decisione di primo gr richiamata dalla Corte di Appello, basata anche sui contenuti di captazioni conversazioni), il che porta a qualificare il ricorso in termini di mera richi rivalutazione di temi scrutinati coerentemente in sede di merito, compito che n rientra tra quelli attribuiti al giudice di legittimità.
3.2 Quanto al secondo motivo, ne va affermata la infondatezza.
Ed invero, la Corte di secondo grado ha confermato, sul punto, le valutazioni d primo giudice in punto di elevata «potenzialità lesiva» delle miscele utilizzate la consumazione dei particolari furti oggetto del giudizio, con attitudi determinare effetti micidiali.
Si tratta, a ben vedere, di una valutazione in fatto basata non soltanto sul tecnico dell’analisi delle singole componenti ma sulle modalità di utilizzo dell ‘marmotte’, la cui capacità distruttiva è dimostrata dagli effetti di volta prodotti dalla loro esplosione. Va ritenuto, pertanto, che l’apprezzamento oper in sede di merito non contiene aspetti di illogicità né si pone in contrasto consolidato orientamento interpretativo nomofilattico, secondo cui ad esser rilevante ai fini della integrazione della fattispecie di cui all’art.2 legge 1967 è la attitudine alla micidialità che può derivare anche da modalità artigi di confezionamento degli ordigni (tra le molte v. Sez. V n. 15642 del 13.12.2019 dep.2020, rv 279104; Sez. I n. 50925 del 19.7.2018, rv 274477; Sez. I n. 4119 del 26.3.2018, rv 274754).
3.3 La quantificazione della pena è rimessa al giudice del rinvio in rapp all’accoglimento parziale del ricorso.
/
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cu all’art.416 comma 4 codice penale, che elimina, e rinvia per nuovo giudizio s trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Così deciso in data 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore