Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6831 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Eboli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte d’appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 aprile 2023 la Corte d’appello di Salerno, provvedendo sulla impugnazione presentata da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 2 maggio 2022 del Tribunale di Salerno, con la quale lo stesso COGNOME era stato dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 4, comma 1, I. n. 401 del 1989 (ascrittogli per avere, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, titolare di una sala scommesse in Battipaglia denominata RAGIONE_SOCIALE, esercitato abusivamente l’organizzazione di scommesse senza essere provvisto della licenza del questore prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. e della prescritta concessione della RAGIONE_SOCIALE), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della normativa interna per contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato U.E., esclusa dalla Corte d’appello di Salerno con motivazione assertiva, fondata sul rilievo che la società RAGIONE_SOCIALE, operante con il marchio RAGIONE_SOCIALEwin 365 e alla quale era contrattualmente legato il ricorrente, era stata esclusa dai bandi per il rilascio delle concessioni all’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse per motivi discriminatori.
La Corte d’appello aveva, infatti, omesso di considerare che nel provvedimento autorizzativo rilasciato dal AVV_NOTAIO di Salerno il 5/10/2021 ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. si dà atto della adesione da parte della RAGIONE_SOCIALE alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, della I. n. 190 del 2014 e successive modifiche, e che al momento della contestazione erano decorsi i termini per la adesione a tale procedura, cosicché la relativa richiesta doveva necessariamente essere stata presentata prima del fatto contestato.
Ha aggiunto che anche in precedenza nei medesimi locali veniva svolta regolarmente attività di raccolta di scommesse, autorizzata ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., da parte del precedente amministratore della società per conto della RAGIONE_SOCIALE, e la nuova richiesta di autorizzazione riguardava solamente il nuovo amministratore della medesima società e non l’attività ivi svolta, che era stata pertanto erroneamente ritenuta esercitata in assenza di autorizzazione, rilasciata poco tempo dopo in favore dell’attuale amministratore, ossia il ricorrente.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. sul carattere discriminatorio delle disposizioni interne che prevedono sanzioni penali per la mancanza delle autorizzazioni di pubblica sicurezza all’esercizio dell’attività
di raccolta di scommesse quando il diniego delle relative concessioni sia riconducibile a violazioni del diritto comunitario, ha sottolineato il contenuto delle decisioni della Corte europea sul caso SKS, nelle quali era stata riconosciuta la discriminazione subita da tale operatore, in conseguenza della previsione dell’obbligo di cessione a titolo gratuito dei beni oggetto della concessione.
Ha, pertanto, affermato che la Corte d’appello aveva travisato le decisioni della Corte di Giustizia U.E. che hanno ammesso all’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale i bookmakers autorizzati nell’ambito dell’Unione Europea, e aveva anche errato nella considerazione della richiesta di adesione alla procedura di regolarizzazione avanzata dalla SKS RAGIONE_SOCIALE.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando l’irrilevanza, alla luce della autonomia della attività di raccolta di scommesse esercitata presso il centro gioco gestito dalla società amministrata dal ricorrente, delle eventuali discriminazioni subite dall’allibratore straniero al quale detto centro gioco era collegato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova premettere, per la miglior comprensione della vicenda e al fine del compiuto apprezzamento delle censure sollevate dal ricorrente, che la Corte di appello di Salerno, dopo aver richiamato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di raccolta di scommesse in mancanza di autorizzazione e per conto di un operatore straniero privo della concessione a operare sul territorio nazionale, ha ribadito la configurabilità del reato contestato al ricorrente, privo della autorizzazione prescritta dall’art. 88 T.U.L.P.S., sottolineando che l’allibratore straniero SKS operante con il marchio RAGIONE_SOCIALEwin 365, per conto del quale nel centro giochi gestito dalla società amministrata dal ricorrente venivano raccolte scommesse tramite apparecchiature collegate alla rete internet, era privo della concessione a operare sul territorio nazionale né vi era prova della sua adesione alla procedura di regolarizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 643, della I. 23/12/2014, n. 190.
La Corte d’appello ha poi dichiarato il ricorrente non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. in considerazione del sopravvenuto rilascio, in data 5 ottobre 2021, dell’autorizzazione del AVV_NOTAIO Salerno all’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S.
Tanto premesso, circa la condotta contestata e la ricostruzione che ne è stata compiuta, concordemente, dai giudici di merito, va osservato che, secondo
(>1.:
la consolidata e univoca giurisprudenza di legittimità integra il reato di cui all’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all’art. 88, r. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l’operatore straniero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare e che la mancanza di dette concessioni o autorizzazioni abbia determinato il diniego della autorizzazione amministrativa (così Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281473; v. anche, in precedenza, Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016, COGNOME e altro, Rv. 267736, e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270156, secondo cui “lo svolgimento in forma organizzata dell’attività di accettazione o raccolta o di intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio di quest’ultima, il reato di cui all’art. commi 1 e 4-bis”).
Nel caso in esame, fermo l’accertamento sullo svolgimento dell’attività di raccolta di scommesse, peraltro non contestata dal ricorrente, e l’assenza della prescritta autorizzazione amministrativa, risulta corretta, alla luce della autonomia dell’attività svolta dalla società del ricorrente, della mancanza della autorizzazione e della assenza di elementi circa l’illegittima o discriminatoria esclusione dell’allibratore straniero, l’affermazione della sussistenza del reato contestato, in quanto l’illecita intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, vietata dall’art. 4 della legge n. 401 del 1989, rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l’allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all’operatore italiano che raccoglie le scommesse, per cui, in tale quadro, le vicende del bookmaker straniero e la sua eventuale discriminazione nella partecipazione a bandi per la concessione dell’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse in Italia (peraltro non dimostrati) non assumono alcun rilievo, nel senso che in tal caso l’attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo deve essere individuata direttamente in capo all’operatore italiano (così Sez. 3, n. 53329 del 16/07/2018, COGNOME, Rv. 275179 e Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, COGNOME Rv. 271977).
L’affermazione della configurabilità del reato risulta, dunque, del tutto corretta, risultando privo di incidenza quanto sottolineato dal ricorrente, peraltro in modo del tutto generico, a proposito delle discriminazioni che avrebbe subito l’allibratore straniero, stante l’autonomia della attività di raccolta di scommesse esercitata dal ricorrente, che solo successivamente all’accertamento della condotta contestata,
avvenuto il 19/06/2017, ha ottenuto, in data 5/10/2021, l’autorizzazione del AVV_NOTAIO all’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse, a riprova della sua mancanza all’atto dell’accertamento della realizzazione delle condotte illecite e della conseguente sussistenza del reato, sia per l’autonomia della attività di raccolta di scommesse, sia per la mancata dimostrazione della riconducibilità della mancanza di tale autorizzazione amministrativa a una esclusione discriminatoria dell’allibratore straniero dalle gare per l’assegnazione delle concessioni.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza dei rilievi ai quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 13/12/2023