Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50289 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50289 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 4732/22 della Corte di appello di Palermo del 20 settembre 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza pronunziata in data 20 settembre 2022 – emessa in sostanziale riforma della sentenza con la quale, il precedente 9 settembre 2019 il Tribunale della medesima città aveva mandato assolto COGNOME NOME dalla imputazione di cui all’art. 4, comma 4bis, della legge n. 401 del 1989, a lui contestato per avere, secondo l’accusa svolto attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o la raccolta di scommesse su eventi sportivi senza essere titolare della licenza a ciò prevista dall’art. 88 del TULPS, poiché, ad avviso del giudice di primo grado, la normativa “in quanto connessa ad un sistema amministrativo concessorio discriminatorio rispetto alle fondamentali libertà comunitarie, deve essere disapplicata dal giudice penale”, e poiché, sempre secondo l’avviso del detto giudice, vi era stata l’adesione da parte del prevenuto, tramite la RAGIONE_SOCIALE, alla procedura di regolarizzazione disciplinata dall’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 – ha, invece, ritenuto, in tale modo accogliendo l’impugnazione a tale fine presentata dal locale AVV_NOTAIO della Repubblica (si segnala che, per mero errore materiale, la Corte distrettuale, avendo dato atto della presentazione del ricorso in appello da parte dei due organi territoriali della pubblica accusa, ha, nella motivazione del provvedimento, indicato l’avvenuto accoglimento della impugnazione della Procura AVV_NOTAIO, sebbene avesse immediatamente prima segnalato che il ricorso di tale organo era stato oggetto di espressa rinunzia, tanto che, in dispositivo, tale impugnazione era stata correttamente indicata come inammissibile), il COGNOME responsabile del reato a lui ascritto e lo ha, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha, ora, interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il COGNOME, articolando 5 motivi di impugnazione.
Con il primo motivo egli ha censurato, sia con riferimento alla violazione di legge che con riferimento al vizio di motivazione, la circostanza che la Corte di Palermo abbia ritenuto non rilevante la circostanza che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società estera per conto della quale il COGNOME raccoglieva le scommesse sugli eventi sportivi, avesse presentato la istanza di regolarizzazione della sua posizione ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014.
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato e per non essere stato adeguatamente valutato l’errore sul fatto che costituisce il reato nel quale avrebbe versato il COGNOME.
Il terzo motivo di impugnazione concerne la violazione di legge per non avere la Corte di Palermo adempiuto all’obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di seconda istanza nel caso in cui egli si discosti dalla sentenza assolutoria di primo grado.
Il quarto motivo concerne la invocata disapplicabilità della norma precettiva in ipotesi violata dall’imputato in quanto la stessa si porrebbe in contrasto coi principi comunitari in materia di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza.
Infine, il quinto motivo di impugnazione ha ad oggetto l’omessa motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto contestato nell’ambito della particolare tenuità, con la conseguente applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
In data 10 luglio 2023 la difesa del ricorrente ha fatto pervenire una memoria illustrativa con la quale ha insistito per l’accoglimento del suo ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.
Deve, infatti, rilevarsi che, nel ribaltare il giudizio espresso dal Tribunale di Palermo, la competente Corte di merito ha fatto leva su diversi elementi; essa ha, intanto, rilevato che non vi era la necessità di precedere alla riapertura della istruttoria dibattimentale, secondo la previsione contenuta nell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., posto che la sostanziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado non era il frutto di una diversa valutazione operata delle prove dichiarative assunte nel corso del giudizio svoltosi di fronte al Tribunale ma era frutto di una diversa qualificazione giuridica dei fatti per come pacificamente ed incontestatamente emersi in giudizio (sulla non necessarietà della rinnovazione istruttoria nel caso in cui non sia in discussione una diversa valutazione della prova dichiarativa, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 dicembre 2020, n. 36905), ha quindi rilevato che la responsabilità del COGNOME era determinata non tanto dal fatto, o quanto meno non solo dal fatto, che questi avesse
operato per conto di una società estera che non era titolare di alcuna concessione statale per la raccolta delle scommesse, quanto dalla circostanza che lo stesso – ponendo a disposizione dei vari scommettitori un conto giuochi intestato a soggetti terzi, rispetto a costoro, o riferito ad individui che, per non essere di agevole identificazione, erano verosimilmente soggetti inesistenti – si è interposto egli stesso non quale mero intermediario fra i due contraenti, ma quale scommettitore titolare di un’autonoma posizione nel contratto aleatorio intercorso con gli altri singoli scommettitori.
Ad una tale impostazione, la quale è pienamente conforme con la interpretazione giurisprudenziale che questa Corte di legittimità ha operato della normativa rilevante (si vedano, infatti, a tale proposito gli arresti costituiti da: Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 maggio 2019, n. 18590; Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 gennaio 2018, n. 889), il ricorrente non ha contrapposto alcuna argomentazione, non confrontandosi, pertanto, compiutamente con la complessa ratio decidendi della sentenza impugnata e, pertanto, destinando il proprio ricorso ad un giudizio, sul punto trattato col primo motivo di ricorso, di inammissibilità per genericità.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, osserva il Collegio che anche esso è inammissibile, posto che, alla luce degli argomenti che precedono, ai fini della presunta buona fede del COGNOME nessuna incidenza può avere la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE abbia o meno presentato tempestiva domanda di regolarizzazione della propria posizione, considerato che una siffatta buona fede sarebbe stata riscontrabile solo nella ipotesi, ovviamente non verificatasi, in cui il COGNOME avesse personalmente presentato domanda per il rilascio del titolo autorizzativo alla gestione delle scommesse sugli eventi sportivi, avendo egli, attraverso le condotte dianzi descritte, dismesso i panni del semplice intermediario per assumere quelli di diretto partecipe del rapporto contrattuale.
Quanto al terzo motivo di ricorso, riferito alla denunziata violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata, rileva il Collegio, non senza avere, dal punto di vista metodologico, dato atto della circostanza che il rispetto di tale obbligo si pone in relazione non di alternatività ma di concorrenza con l’in parte analogo obbligo di rinnovazione dibattimentale previsto, ove debba procedersi alla rivalutazione di una prova dichiarativa, dall’art. 603, comma 3bis cod. proc. pen. (in tale, condiviso, senso, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 aprile 2003, n. 16131), si rileva che quanto al caso di specie, ribadita la estraneità della presente fattispecie ad ogni ipotesi di
necessaria rinnovazione dibattimentale, la esigenza di fornire una motivazione rafforzata alla decisione di disattendere le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado è stata pienamente soddisfatta, avendo la Corte di merito evidenziato il dato, del tutto pretermesso da parte del Tribunale di Palermo, che, intromettendosi direttamente nel rapporto contrattuale di scommessa, il COGNOME aveva reso del tutto irrilevanti i temi, su cui invece il Tribunale si era lungamente intrattenuto, afferenti all’avvenuta partecipazione da parte di RAGIONE_SOCIALE alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge finanziaria per il 2015.
Anche con riferimento al contenuto del quarto motivo di ricorso articolato con riferimento alla pretesa disapplicazione della norma precettiva la cui violazione è stata contestata all’imputato, il quale ha preso spunto dal singolare contenuto sul punto della sentenza di primo grado, in quanto la stessa si porrebbe in contrasto con principi propri del diritto eurounitario osserva il Collegio che il dato riguardante la diretta responsabilità del COGNOME per avere in prima persona svolta attività di gestione delle scommesse su eventi sportivi in assenza del prescritto titolo, escludendo in radice la rilevanza dei detti principi palesemente non riguardanti il caso di operatori economici nazionali la cui attività si svolge all’interno dello Stato di appartenenza rende, a prescindere da ogni altra argomentazione, chiaramente inammissibile, in quanto estranea alla presente vicenda, la doglianza.
Riguardo, infine, al quinto motivo di lagnanza, avente ad oggetto la omessa motivazione in ordine alla applicabilità al caso in esame della speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è sufficiente osservare – ritenendosi non convincente, una volta entrata a pieno regime la normativa in tema di particolare tenuità del fatto, l’opposto orientamento, pur episodicamente presente nella giurisprudenza anche di questa Corte, secondo il quale il tema dovrebbe essere esaminato anche officiosamente dal giudice procedente (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 13 febbraio 2023, n. 5922) – che, non risultando essere stata formulata una istanza nel senso dianzi indicato dalla ricorrente difesa, neppure in termini di logica subordinazione con l’eventuale accoglimento dell’appello principale presentato dalla pubblica accusa, non può evidentemente parlarsi di omessa motivazione, atteso che, stante la rigorosa applicazione del principio devolutivo che regola il processo penale in grado di appello, non vi era da parte della Corte panormita alcun obbligo di provvedere su di un tale profilo non facendo esso parte del thema decidendum sottoposto a tale giudice (nel
senso ora sostenuto, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 gennaio 2020, n. 2727).
Per completezza argomentativa si rileva che lo stigma della inammissibilità colpirebbe la doglianza ora esaminata quand’anche la si volesse intendere come volta ad introdurre per la prima volta nella presente sede di legittimità la istanza volta a far dichiarare la non punibilità della condotta delittuosa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Va detto che una tale inammissibilità non deve essere dichiarata trattandosi, come questa Corte ha più rilevato, di questione non suscettibile di essere per la prima volta introdotta in sede di legittimità essendo la predetta disposizione già vigente alla data di deliberazione della sentenza impugnata, (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 febbraio 2022, n. 4835), posto che un tale principio va inteso correttamente riferito solo ai casi in cui la stessa poteva essere già dedotta nelle opportune sedi di merito.
Deve, invece, rilevarsi che, quanto alla presente fattispecie, la possibilità di sussumere, in linea astratta, la presente fattispecie nell’ambito della norma ora in questione, è scaturita solamente in esito alla entrata in vigore del testo novellato dell’art. 131-bis cod. pen., a decorrere dal 30 dicembre 2022, avendo in tale occasione il legislatore ampliato i margini di astratta applicabilità della disposizione anzidetta non più ai soli reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (previsione questa che ne escludeva in radice l’applicabilità al reato contestato al COGNOME) ma ai “reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni” (sulla possibilità di dedurre, in una fattispecie quale è quella ora in questione, la particolare tenuità del fatto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 7 marzo 2023, n. 9466).
Ma non per questo la questione deve, nella presente occasione, essere ritenuta ammissibile, posto che, anche in una fattispecie di “sopravvenuta” applicabilità della disposizione più favorevole, grava sul ricorrente l’onere di fornire i dati da cui emerga che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 febbraio 2017, n. 7606).
Onere che il ricorrente non ha in alcun modo soddisfatto, essendosi limitato a sostenere che la Corte territoriale non aveva motivato la mancata applicazione della norma dianzi richiamata.
Sulla base dei rilievi che precedono il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euri in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2023
Il AVV_NOTAIO estensore