Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10838 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10838 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 12/05/2025 dalla Corte d’Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/05/2025, la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 15/10/2024, dal G.u.p. del Tribunale di Brescia, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, I. n. 401 d 1989, a lui ascritti in qualità di gestore del punto scommesse RAGIONE_SOCIALE, come meglio specificato in rubrica.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato, a seguito dell’entrata in vigore della I. n. 190 del 2014 del
carattere discriminatorio della normativa nazionale di settore, riconosciuta da costante giurisprudenza anche sovranazionale. Si evidenzia che la regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, della predetta legge, era stata illegittimamente impedita alla RAGIONE_SOCIALE perché l’ottenimento della licenza (condizione necessaria per poter aderire) risultava precluso dalla sussistenza di plurimi procedimenti in corso, a carico dell’operatore e della sua rete, per reati specifici ed anche per associazione a delinquere: procedimenti che, peraltro, erano stati definiti con archiviazione nel dicembre 2017.
Sotto altro profilo, si evidenzia che la sanatoria fiscale non prevedeva il rilascio di concessioni provvisorie, ma esclusivamente il temporaneo collegamento al totalizzatore nazionale: elemento che non poteva superare la riconosciuta discriminazione verificatasi in occasione delle gare italiane a danno della RAGIONE_SOCIALE, la quale operava lecitamente alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di cassazione. Sulla base di tali considerazioni, la difesa lamenta la mancata disapplicazione delle disposizioni che avevano escluso la RAGIONE_SOCIALE dall’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ripartizione degli oneri probatori circa la compatibilità dell’art. 1, comma 643, I. n. 190 del 2014, con la normativa comunitaria. Si deduce la contraddittorietà della motivazione che, da un lato, aveva affermato che la prova del difetto di proporzionalità gravasse sull’accusa, mentre – d’altro lato – aveva ritenuto preclusa la possibilità di verificare sussistenza di profili discriminatori, non essendo stato allegato alcunchè in ordine ai mezzi e agli investimenti operati dall’aspirante concessionaria.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, ritenuta l’infondatezza dei motivi anche quanto all possibilità di accertare, in concreto, la sussistenza dei denunciati profili d discriminazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo ordine di doglianze, va evidenziato che la Corte di Appello di Brescia, all’esito di un diffuso percorso motivazionale, ha ritenuto penalmente rilevante, ai sensi degli artt. 4 e 4-bis I. n. 401 del 1989 e 17 TULPS, la gestione, da parte del COGNOME, della sala scommesse della RAGIONE_SOCIALE sita in Brescia, a seguito della mancata regolarizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 643, I. n. 190 del 2014, dell’attività di offerta di scommesse con vincite in danaro in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale: regolarizzazione che avrebbe consentito al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta, alle condizioni
con gli adempimenti previsti nel predetto comma 643, il diritto di gestire la raccolta delle scommesse, anche per conto di uno degli attuali concessionari.
La difesa ricorrente censura la sentenza, in primo luogo e soprattutto, per non avere la Corte d’Appello considerato la pur notoria peculiarità, anzi l’unicità della posizione della RAGIONE_SOCIALE, alla quale era stato riconosciuto il diritto, dalla giurisprudenza interna e sovranazionale, di esercitare l’attività di raccolta delle scommesse in assenza dei previsti titoli abilitativi, per effetto della illegitt discriminazione subita dalla società in occasione delle gare pubbliche in precedenza espletate. Nella ricostruzione difensiva, tale unicità rendeva irrilevante il fatto che la RAGIONE_SOCIALE non avesse regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 643 (ma solo ai sensi del successivo comma 644: cfr. infra), dal momento che il relativo procedimento avrebbe certamente avuto esito negativo per via dei procedimenti penali aperti, in relazione ad una pluralità di reati anche associativi, correlati all’esercizio dell’attività di raccolta delle scommess (procedimenti poi archiviati, proprio a seguito del riconoscimento della illegittima discriminazione dalle gare).
In definitiva, la difesa lamenta la produzione di ulteriori conseguenze discriminatorie derivate, ai danni della RAGIONE_SOCIALE, dalle disposizioni della I. n. 190 così interpretate: sollecitando, in tale prospettiva, l’annullamento della sentenza impugnata.
La ricostruzione difensiva non può essere condivisa, ponendosi la sentenza impugnata in piena sintonia con l’elaborazione giurisprudenziale, ormai del tutto consolidata, di questa Suprema Corte.
3.1. Si è invero chiarito che «integra il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la condotta dell’operatore straniero ingiustamente discriminato nell’accesso al mercato italiano che non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 643, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e continui a svolgere attività di accettazione e raccolta delle scommesse in assenza del prescritto titolo abilitativo» (Sez. 3, n. 32459 del 02/05/2023, Rapa, Rv. 284903 – 01). Con riferimento alla prospettata, perdurante discriminazione lamentata dalla difesa, si è in particolare osservato che «in tema di raccolta non autorizzata di scommesse, la procedura di regolarizzazione dei centri non autorizzati di raccolta di scommesse in Italia per conto di bookmaker stranieri, introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e prorogata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, non pone restrizioni alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sancite dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europe, agevolandone, viceversa, l’esercizio attraverso un incremento del rilascio delle concessioni provvisorie, legittimamente subordinato alla verifica
della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la tutela dell’ordine pubblico» (Sez. 3, n. 6709 del 19/01/2016, COGNOME, Rv. 266099 – 01).
Una delle più recenti decisioni (Sez. 3, n. 17287 del 05/12/2024, dep. 2025, Cesano) ha diffusamente esposto, in motivazione, i principi affermati e condivisi da questa Suprema Corte circa l’incidenza della legge di stabilità 2015 (e della successiva) sulla normativa in tema di scommesse, con particolare riferimento alle accertate pregresse discriminazioni dalle gare pubbliche.
Prendendo le mosse dalla già citata sentenza Rapa, tale pronuncia ha «ulteriormente ricordato che la procedura prevista dall’art. 1, comma 643 della legge di stabilità 2014, consente, nel rispetto delle perviste condizioni disciplinate dalla legge, alle società estere che aderiscano alla procedura, di ottenere l’attribuzione di licenze temporanee per l’esercizio di attività che viene sottoposta a rigida regolamentazione amministrativa; la nuova normativa temporanea attribuisce a date condizioni titoli provvisori, subordinati a rigidi presupposti controlli da parte della competente autorità amministrativa, sicché i soggetti che hanno aderito alla disciplina dell’emersione non esercitano la propria attività a prescindere dall’autorizzazione di pubblica sicurezza, ma la ottengono all’esito del procedimento, se possiedono tutti i requisiti di legge (Sez. 3, n. 6709 del 19/01/2016, Rv. 266099 – 01, in motivazione, paragrafo 10 e 10.1.); che la legge di stabilità non pone restrizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragion fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove i limiti all’esercizio del diritto di stabilimento, subordinandon legittimamente il rilascio all’adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell’ordine pubblico (Sez. 3, n. 6709 del 19/01/2016, cit.); che la chiara finalità della normativa transitoria dell’art. 1, commi 643 e 644, legge n. 190 del 2014 (come prorogata dalla legge di stabilità del 2016) è quella, anzitutto, di porre rimedio, seppure in forma ‘transitoria’ ai presunti effetti discriminatori del cd bando Monti, ampliando cioè il numero dei soggetti cui è consentito esercitare l’attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale seguendo la procedura indicata dalla legge di stabilità (Sez. 3, n. 54522 del 2016, COGNOME, non massimata); che la ratio dell’arti, comma 643, della legge n. 190 del 2014, è proprio quella di consentire l’attività ai soggetti che ‘comunque’ offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri fissando un preciso procedimento di regolarizzazione dell’attività in questione, testualmente finalizzato, come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 27 gennaio 2015, al rilascio di titolo abilitativo ai sen dell’art. 88 T.U.L.P.S. (Sez. 3, n. 18498 del 25/01/2017, Armenio, Rv. 269694 01); che, con riferimento alla speciale procedura di regolarizzazione prevista dal Corte di Cassazione – copia non ufficiale
comma 643 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la mancata richiesta della licenza da parte del soggetto che esercitava l’attività di raccolta dell scommesse rende irrilevante qualunque questione relativa ad eventuali discriminazioni che il bookmaker straniero al quale egli è legato da un contratto di servizi possa avere subito in conseguenza della disciplina concessoria nazionale, in quanto tali discriminazioni potrebbero rilevare solo qualora la mancanza di concessione in capo a tale soggetto straniero fosse la causa del diniego della licenza al RAGIONE_SOCIALE raccolta scommesse italiano (Sez.3, n. 39968 del 2019, COGNOME, non massimata)».
3.2. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da tale ricostruzione degli effetti delle disposizioni, introdotte dalla legge di stabilità 20 sull’assetto complessivo – anche quanto agli effetti penali – della normativa sull’esercizio dell’attività di offerta di scommesse; né possono esservi dubbi sulla natura propriamente legislativa delle disposizioni medesime.
È poi qui appena il caso di richiamare il contenuto del comma 644 della stessa legge n. 190, disciplinante una diversa e minore modalità di regolarizzazione, riservata agli esercenti che non avessero aderito al procedimento previsto dal comma precedente, ovvero fossero decaduti dal diritto di raccogliere le scommesse così ottenuto. Si allude, in particolare, al fatto che solo nel comma 644, ma non anche nel comma 643, si fa esplicito chiarissimo riferimento – con la locuzione “ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 4bis, della I. n. 401 del 1989” – alla concreta applicabilità delle sanzioni penali anche nell’ipotesi di avvenuta regolarizzazione ai sensi del comma 644.
Tale diversità di effetti è stata delineata con chiarezza da Sez. 3, n. 18498 del 25/01/2017, Rv. 269694 – 01, secondo la quale «in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, solo l’adesione, da parte dell’operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione, alla speciale procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, è suscettibile di comportare riflessi sananti sul reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401; nessuna influenza ha, invece, sull’illecito penale la sottoposizione dell’operatore al differente regime previsto dal successivo comma 644 del citato art. 1, in quanto tale disposizione, oltre a stabilire ulterior obblighi e divieti specificamente sanzionati in via amministrativa, fa espressamente salva la norma penale nei confronti di coloro che non aderiscano al sistema di legalizzazione introdotto dal comma precedente».
Nessun dubbio, infine, può porsi sulla piena consapevolezza di tale diversità di effetti scaturenti dalle due modalità di regolarizzazione, essendo pacifico che la RAGIONE_SOCIALE ha optato proprio per l’emersione dell’attività ai sensi del comma 644, che faceva esplicitamente salva l’applicazione delle disposizioni penali.
3.3. Quanto appena accennato in ordine alle concrete determinazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE, dinanzi alla normativa introdotta dalla I. 190, risulta di rilievo dirimente anche per disattendere le censure imperniate sulla concreta, specifica posizione della predetta società, contro la quale – secondo la difesa – sarebbe stata perpetrata una ulteriore attività discriminatoria mediante l’apertura di procedimenti penali ostativi, peraltro successivamente definiti in senso favorevole.
A tale specifico proposito, coglie nel segno l’osservazione della Corte d’Appello di Brescia (pag. 9) secondo cui non “può invocarsi alcun profilo discriminatorio a fronte di quella che fu una scelta operata dalla società, posto che agli atti del presente procedimento non risulta depositata documentazione da cui si desume che RAGIONE_SOCIALE avanzò istanza di sanatoria, e che tale richiesta fu respinta stante la pendenza di tali procedimenti”.
Si tratta, come accennato, di un passaggio decisivo, perché solo dopo aver chiesto la regolarizzazione ai sensi del comma 643, e solo dopo aver ricevuto un eventuale provvedimento di rigetto motivato dalla presenza ostativa di procedimenti a carico, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto fondatamente dedurre una ingiustificata discriminazione, evidenziando che il diniego doveva ritenersi illegittimo perché quei procedimenti – lungi dal comprovare la sussistenza di esigenze di ordine pubblico e sicurezza incompatibili con la gestione di un’attività di raccolta delle scommesse – riguardavano ulteriori ipotesi di reato formulate per la (pregressa) raccolta effettuata in assenza di concessione e autorizzazione di P.S.: ipotesi poi rivelatesi prive di fondamento, perché tutte riconducibili alla illegittima discriminazione riconosciuta dalla giurisprudenza anche sovranazionale.
È insomma evidente, ad avviso di questo Collegio, che solo nell’ipotesi di una effettiva richiesta di regolarizzazione ai sensi del comma 643, e di rigetto motivato dalla ritenuta infondatezza della prospettazione difensiva (volta appunto a spiegare quelle pendenze nel modo qui appena indicato), sarebbe stato possibile dedurre in questa sede la persistenza di una illegittima discriminazione in danno della RAGIONE_SOCIALE.
Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere assorbita la residua censura difensiva.
invero evidente che, una volta esclusa la sussistenza di profili discriminatori nell’attribuzione di rilevanza penale alla condotta di gestione, da parte del COGNOME, del punto scommesse RAGIONE_SOCIALE, risulta del tutto superfluo ogni approfondimento in ordine ai vizi motivazionali denunciati dalla difesa in ordine agli oneri probatori concernenti le conseguenze economiche della ipotizzata discriminazione.
Quanto precede impone il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 gennaio 2026