Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42246 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42246 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2022 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/05/2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 29/11/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 4, comma 1 e comma 4 bis I. n. 401/1989 e condannato pena di mesi quattro di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 4 della I. n. 401/1989 e vizio di motivazione.
Argomenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale sul tema dei giochi e delle scommesse e che per i medesimi fatti e le stesse contestazioni il ricorrente in data 12.12.2016 era stato assolto in diverso procedimento penale; deduce, altresì, che difettava anche l’elemento soggettivo del reato, atteso gli innumerevoli precedenti giurisprudenziali in ordine alla legittimità e regolarità dell’operato dei centri trasmissione dati e dei giochi ed alla legittimità comunitaria del RAGIONE_SOCIALE e dei giochi offerti al pari dei concessionari statali, escludevano la coscienza e volontà richiesta per l’integrazione del reato contestato.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 163 e ss cp e 597, comma 5, cod.pen.pen, lamentando che nonostante richiesta avanzata dalla parte in udienza pubblica, la Corte di appello non aveva esplicitato le ragioni giustificatrici della mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 53 I 689/1981 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva disatteso la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria con argomentazioni generiche ed infondate; in particolare, quanto ai parametri di cui all’art. 133 comma 1 cod.pen. la motivazione era generica e costituente una mera clausola di stile e quanto ai parametri di cui all’art. 133, comma 2, cod.pen le argomentazioni oltre che generiche facevano riferimento ad un procedimento penale pendente al momento del diniego della autorizzazione da parte del AVV_NOTAIO e, quindi, non definitivo.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 2 e 3, ove si rimarca che “l’autorizzazione richiesta dal COGNOME ai sensi dell’art. 88 TULPS è stata rifiutata dalla Questura di Pistoia non per la mancanza di concessione da parte dell’operatore straniero per conto del quale egli effettuava la raccolta delle scommesse, ma per motivi inerenti la sua persona e la sua ditta, come risulta dai provvedimenti acquisiti dalla Corte”; p 4, ove si evidenziano gli elementi fattuali dimostrativi della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha affermato che il mancato esercizio del potere di cui all’art. 597, comma 5, cod.proc.pen. non è censurabile in cassazione, ne è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di una specifica richiesta, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado (Sez.U-,n.22533 del 25/10/2018, dep.22/05/2019, Rv.275376; Sez.5, n.37569 del 08/07/2015, Rv.264552;Sez. 6, n. 13911 del 6 febbraio 2004, P.G.in proc. Addala, Rv. 229214).
Dal principio di diritto summenzionato deriva l’infondatezza del motivo in esame, dovendosi escludersi ogni ipotesi di violazione di legge (o di difetto di motivazione), sia per il mancato esercizio del potere di cui all’art. 597, comma 5, cod.proc.pen. sia per la omessa giustificazione al riguardo, in difetto di specifica richiesta da parte dell’imputato, nè nell’atto di appello nè in sede di conclusioni.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni fondanti il diniego di conversione della pena detentiva, richiamando, quali elementi ostativi, la gravità del fatto, l’intensità del dolo e la personalità negativa dell’imputat
desumibile dai procedimenti pendenti a suo carico all’epoca del diniego dell’autorizzazione; risulta, quindi, adempiuto l’obbligo motivazionale in linea con il principio di diritto, secondo cui il giudice di secondo grado, investito di motivo d’appello con il quale si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 stessa legge, deve fornire adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (Sez. 4, n.46432 del 21/09/2018,Rv.273932 – 01; Sez.3, n. 37814 del 06/06/2013, Rv.256979 01).
4.Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 21/09/2023