Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23394 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da NOME NOME, nato a Trapani il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 13/10/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr.
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/10/2023, il Tribunale di Trapani condannava NOME COGNOME alla pena’ di euro 2.000,00 in relazione ai reati di cui all’articolo 20, comma 1, d. Igs. 139/2006, all’articolo 55, comma 5, lettera d), d. Igs. 81/2008.
Avverso il provvedimento ricorre l’imputato.
Con il primo motivo lamenta violazione degli articoli 16, commi 1 e 2 del d. Igs. 139/2006, richiamato dall’articolo 4 d.P.R. 151/2011 e vizio di motivazione.
Contesta, il ricorrente, che all’attività svolta dalla società “RAGIONE_SOCIALE” applicasse l’obbligo di presentazione della SCIA, in quanto non svolge alcuna delle attività indicate nell’elenco di cui all’allegato I del citato d.P.R..
Inoltre, il generatore di corrente non era in alcun modo collegato all’impianto elettrico quindi, il reato non sussiste in quanto il generatore non è stato impiegato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo profilo di censura è manifestamente infondato.
Ed infatti, l’articolo 20, comma 1, del d. Igs. 139/2006 prevede che «chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conform antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiab o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e d beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2».
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 151/2011 (emanato proprio ai sensi dell’articolo 16, comma 2, d. Igs. 139/2006), rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del prese regolamento.
Il punto 49 dell’Allegato I, il quale contiene l’elenco delle attività soggette alle visit controlli di prevenzione incendi, alla Cat. A), include anche i “Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione” di potenza complessiva superiore a 25 KW ma non superiori a 250 Kw.
Nessun dubbio quindi che sussistesse l’obbligo di presentazione della SCIA.
Manifestamente infondato è anche il secondo profilo di doglianza, in quanto la norma sanziona, GLYPH indifferentemente, GLYPH sia GLYPH la “detenzione” che GLYPH l'”utilizzo” del GLYPH generatore, indipendentemente dal suo collegamento o meno con l’impianto elettrico o dal suo effettivo utilizzo.
Non vi è dubbio, pertanto, che – anche in conreto – l’attività svolta dalla “RAGIONE_SOCIALE” fosse soggetta alla presentazione di SCIA antincendio.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/05/2024.