Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41877 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41877 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Carrara il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/07/2022 del Tribunale di Massa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio, quanto all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con assorbimento delle censure relative alla pena e rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 luglio 2022, il Tribunale di Massa ha condannato l’imputato alla pena di euro 6000,00 di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, per i reati di cui: A) all’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di legale rappresentante di una società
cooperativa RAGIONE_SOCIALE, all’interno di un insediamento produttivo di segagione del marmo, abbandonava in modo incontrollato sul suolo i rifiuti liquidi prodotti dalle lavorazioni, contenenti marmettola (CER NUMERO_DOCUMENTO.04.13), immettendoli nelle acque superficiali di un fosso; B) all’art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di legale rappresentante di una cooperativa, all’interno di un insediamento produttivo di segagione del marmo, effettuava lo scarico delle acque reflue industriali contenenti scarti di lavorazione – marmettola (CER 01.04.13) nel fosso di cui sopra, senza autorizzazione.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione, nonché la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”, in relazione al riconoscimento del rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e il fatto di cui al capo A) dell’imputazione. Si censura l’argomentazione della sentenza, in quanto basata sul fatto che la società dell’imputato (RAGIONE_SOCIALE+) avesse effettivamente utilizzato l’impianto nel relativo orario di lavoro, così concorrendo nella produzione degli scarichi. La responsabilità penale sarebbe stata ritenuta sussistente sull’unico indizio che la cooperativa era connessa all’impianto di smaltimento delle acque reflue attraverso un collettore, mentre gli accertamenti diretti avevano riguardato la diversa impresa RAGIONE_SOCIALE Si lamenta, inoltre, la mancata considerazione di elementi di prova favorevoli all’imputato: la circostanza che l’impianto fosse in avaria dallo stesso giorno del primo sopralluogo effettuato dalla Capitaneria di Porto (14 marzo 2018), rottura immediatamente riparata dall’elettricista su incarico di altra società, come poi confermato dalla polizia giudiziaria il 16 marzo 2018; l’esito del sopralluogo dell’RAGIONE_SOCIALE del 24 maggio 2018, dal quale era emerso il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione, con rispetto di limiti tabellari. Per la difesa, vi era stato solo un temporaneo sversamento, dovuto al caso fortuito della rottura dell’impianto, comunque prontamente riparata, in un momento in cui la società dell’imputato non stava lavorando. Nella sentenza si sarebbe erroneamente affermato che il sopralluogo del 14 marzo 2018 era stato effettuato presso la sede della società dell’imputato anziché presso la sede della diversa RAGIONE_SOCIALE e non si sarebbe considerato che l’impianto di smaltimento condiviso dalle due società, oltre che dalla Marbo, si trovava presso le società RAGIONE_SOCIALE e Marbo e non sul terreno della RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la difesa sostiene che, dalla testimonianza di COGNOME NOME, era emerso che l’impianto di depurazione era sito all’interno di una segheria gestita dalla RAGIONE_SOCIALE e che la RAGIONE_SOCIALE concludeva i turni di lavoro generalmente tra le 14:00 e le 14:30, sicché Corte di Cassazione – copia non ufficiale
al momento del sopralluogo del 14 marzo 2018, in orario pomeridiano, era presente solo il personale della RAGIONE_SOCIALE.
2.2. In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione quanto al capo B) dell’imputazione, in relazione alla mancata considerazione del fatto che le condotte oggetto di prova nell’istruttoria dibattimentale non riguardano l’imputato ma i responsabili della diversa società RAGIONE_SOCIALE. Si sostiene che l’impianto di depurazione era costruito sui terreni della Marbo e della RAGIONE_SOCIALE e gestito con scarico finale interamente in carico alla RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE, società dell’imputato, vi era collegata solo tramite una condotta; con la conseguenza che l’autorizzazione allo scarico avrebbe dovuto essere rilasciata solo in capo al titolare dello scarico finale – ai sensi dell’art. 124, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, senza la necessità dell’approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.
2.3. In terzo luogo, si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’abitualità quale elemento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, l’imputato, la cui società era collegata ad un impianto centralizzato, aveva il solo onere di pagare il canone mensile per l’utilizzo e la manutenzione di detto impianto e aveva verificato l’esistenza dell’autorizzazione, confidando nel corretto rinnovo della stessa, di competenza esclusiva della società RAGIONE_SOCIALE. La buona fede dell’imputato sarebbe comprovata dal fatto che, a seguito del presente procedimento, lo stesso si era dotato di un impianto autonomo; vi sarebbe inoltre un danno estremamente esiguo, come dimostrato dal consulente tecnico della difesa e accertato dagli stessi funzionari RAGIONE_SOCIALE. Si sarebbe dovuta considerare, poi, la circostanza del caso fortuito consistente nell’avaria del 14 marzo 2018. Infine, la difesa sottolinea come si tratti di un soggetto incensurato che non ho commesso ulteriori violazioni e che vi sono semplicemente due contravvenzioni tra loro poste in continuazione, insufficienti secondo la giurisprudenza a configurare l’abitualità (Cass., Sez. U, n. 13681 del 2016).
2.4. Con un quarto motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione e la violazione dell’art. 62 -bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si richiamano, sul punto, gli elementi positivi di giudizio già menzionati ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
2.5. Infine, si censurano vizi della motivazione quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena, mai richiesta dell’imputato e ritenuta causa di un sostanziale pregiudizio per lui.
Con memoria del 1° giugno 2023, la difesa dell’imputato ha replicato alle conclusioni del pubblico ministero, concordando con le stesse quanto all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e insistendo per il resto nelle argomentazioni già proposte con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di doglianza – sostanzialmente riferito alla motivazione circa il rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e il fatto di cui al cap A) dell’imputazione – è inammissibile.
La difesa propone una interpretazione alternativa del quadro istruttorio già presa in considerazione e puntualmente smentita dalla sentenza impugnata, nella quale viene valorizzata la circostanza – peraltro pacifica – che la società dell’imputato era collegata a un impianto di depurazione comune a più realtà produttive, il quale aveva avuto un’avaria, accertata in data 14 marzo 2008; circostanza che aveva comportato lo scarico diretto delle acque contenenti marnnettola in un canale. Come ben evidenziato nella sentenza impugnata, l’istruttoria ha confermato il guasto dell’impianto e il ristagno della marmettola prodotta dalla società dell’imputato, la quale utilizzava l’impianto in questione così concorrendo nella produzione del rifiuto illecitamente smaltito. Né tale conclusione può essere smentita dal fatto che l’attività della società cessasse ogni giorno intorno alle ore 14:00-14:30 – con la conseguenza che al momento del sopralluogo l’attività non era in corso – perché, come ben evidenziato dal Tribunale, la produzione di rifiuti era già avvenuta al momento del sopralluogo. La circostanza che vi fosse stata la rottura dell’impianto che aveva causato lo sversamento all’esterno assume carattere sostanzialmente confessorio della responsabilità penale, anche sotto il profilo soggettivo, perché evidenzia quanto meno un grave disinteresse dell’imputato per le conseguenze sull’ambiente della sua attività produttiva. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Analoghe considerazioni valgono in relazione al secondo motivo di doglianza, riferito al capo B) dell’imputazione.
Anche in questo caso, la prospettazione difensiva assume un carattere tal stanzialmente confessorio, laddove, richiamando la pacifica circostanza del collegamento della società dell’imputato allo scarico, si sostiene che lo stesso imputato non poteva essere ritenuto responsabile della mancanza di autorizzazione in capo al soggetto titolare. Sul punto, va ribadito che la circostanza che l’autorizzazione allo scarico avrebbe dovuto essere formalmente rilasciata solo in capo alla società titolare dello scarico finale, diversa da quella dell’imputato – ai
sensi dell’art. 124, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 – non esimeva l’utilizzatore dal verificare l’esistenza e la validità dell’autorizzazione stessa; verifica che egli ammette di non avere compiuto.
2.3. Inammissibile è anche la terza doglianza, con cui si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’abitualità quale elemento ostativo.
A fronte di generiche asserzioni di segno contrario contenute nel ricorso per cassazione, deve rilevarsi che motivazione della sentenza esclude la particolare tenuità del fatto sia attraverso la determinazione del trattamento sanzionatorio, che si discosta in modo significativo dai minimi edittali, sia laddove evidenzia che le condotte dell’imputato sono sintomatiche di una situazione caratterizzata da incuria e disinteresse AVV_NOTAIO – confermata sostanzialmente dalla stessa prospettazione difensiva – in relazione al rispetto delle normative ambientali di riferimento.
2.4. Il quarto motivo di doglianza – relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile. Correttamente il giudice di primo grado ritiene insussistenti elementi positivi di giudizio, in presenza di una perdurante significativa negligenza relativa alle misure a presidio dell’ambiente.
2.5. Il quinto motivo – con cui ci si duole del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, in quanto mai richiesta dell’imputato – è manifestamente infondato. Come costantemente affermato da questa Corte, è ammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l’impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi (ex plurimis, Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv. 283475; Sez. 1, n. 43217 del 09/02/2018, Rv. 274410).
Il caso di in esame rientra proprio in tale seconda fattispecie, perché la difesa si limita a prospettare la mera opportunità di conservare il beneficio in vista di future condanne.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativa mente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/06/2023.