Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43815 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43815 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
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SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
31 O TT 2023
avverso la sentenza del 16/01/2023 del Tribunale di Torino
IL FUNi:ONA: NOME NOME NOME atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat
Dr. NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con Sentenza del Tribunale di Torino n. 143/23 in data 16 gennaio 2023, deposit data 15 febbraio 2023, NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile del reato di 29-quattordecies, comma 3, lett a), d.lgs. 152/2006, e condannato, con le attenuanti gene alla pena di 4000 euro di ammenda, oltre spese.
Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, l’imputat
2.1. Con il primo motivo impugna, per violazione dell’articolo 179 cod. proc. sentenza con l’ordinanza pronunciata all’udienza del 27 settembre 2022, con la qua rigettata l’istanza con la quale la difesa chiedeva dichiararsi la nullità dell’avviso e di tutti gli atti difensivi, in quanto notificato a difensore di ufficio anziché al dif
2.2. Con il secondo motivo, impugna la sentenza per erronea interpretazione dell quaterdecies d.lgs. 102/96, in quanto il prelevamento del campione non è stato effettu
scarico ma direttamente nelle vasche. Lamenta inoltre che il giudice ha errato nell’a disciplina degli scarichi anziché quella sui rifiuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La nomina fiduciaria deve infatti essere eseguita (art. 96, comma 2, cod proc. dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal d trasmessa con raccomandata (o mezzo telematico equipollente); tali modalità di trasm della nomina non ammettono equipollenti (Sez. 1, n. 18244 del 02/04/2019, Constanti 275470 – 01; Sez. 1, n. 35127 del 19/04/2011, COGNOME, Rv. 250783 – 01; Sez. 3, del 03/03/2010, Rv. 247598 – 01, secondo cui «non determina la nullità degli atti s che siano stati compiuti con l’assistenza di un difensore d’ufficio, l’omessa tras competente Autorità giudiziaria, da parte della polizia giudiziaria, della nomina del fiducia fatta dall’indagato con dichiarazione inviata al medesimo ufficio di P.G. p perché la nomina del difensore di fiducia, per produrre effetti, deve essere fatta con d resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o tras raccomandata»).
La sentenza impugnata precisa, a pag. 2, che «la nomina fiduciaria de qua non risultava depositata né telematicamente né in formato cartaceo, ma soltanto allegata alla richie 335 c.p.p.; l’esito negativo della richiesta suddetta si doveva, peraltro, a indicazione del verbale ARPA da cui scaturiva l’indagine, mai rettificata dal difensore»
La mera interrogazione, peraltro con esito negativo, presso l’ufficio 335 c.p neppure l’indicazione di un numero di procedimento che consentisse la trasmis l’inserimento della nomina nel fascicolo del pubblico ministero (ed anzi riportante dati corretti, da parte della Difesa) non avrebbe mai potuto consentire al pubblico procedente di prendere conoscenza della nomina fiduciaria; egli pertanto, corretta proceduto alla nomina di difensore d’ufficio.
Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo di ricorso, esso – per la verità di non agevole compr letterale – è inammissibile per genericità.
Il Collegio premette che la ricostruzione della vicenda non è controversa, e superamento dei limiti tabellari di cui alla autorizzazione non contestato dal ricorr costituiscono oggetto di discussione la metodologia dell’accertamento e la natura refluo prelevato.
Scendendo nel merito, a pagina 5 della sentenza il Giudice chiarisce che, nel caso nelle vasche di raccolta si era verificata la «confluenza tra acque di lavorazione diluizione», circostanza di fatto che il ricorrente non nega.
A tale affermazione la sentenza lega la considerazione, in diritto, per cui «se corretta interpretazione del quinto comma dell’art. 108, d. Igs. n. 152 del 200 accertare il reato di superamento dei parametri tabellari, il punto di campionamento industriale, va individuato nel punto di confluenza tra acque di processo ed acque di sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo – industriale -, e non sullo scarico fin
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 1296 del 10/0 Seghezzi, Rv. 268838 – 01Sez. 3, n. 24426 del 25/05/2011, COGNOME, Rv. 250610), questa è interpretazione che evita l’accertamento dopo la confluenza RAGIONE_SOCIALE acque di processo pr con le acque di diluizione, con risultati non genuini: è, infatti, lo scarico proven produttivo che deve risultare nei limiti tabellari, non lo scarico finale – uni diluizione.
Del resto, ciò che la norma intende evitare è proprio ciò che viene paventato a della sentenza, ossia che le concentrazioni RAGIONE_SOCIALE sostanze inquinanti «avrebbero pot diluite dalle piogge».
Ancora, correttamente il giudice evidenzia come secondo la affermazione di questa che il Collegio ribadisce – (cfr. Sez. 3, n. 32864 del 07/04/2021, COGNOME, n.m. 36701 del 03/07/2019, Rv. 277158, Sez. 3, n. 26437 del 13/04/2016, Rv. 267110 e Sez 301:35 del 05/04/2017, Rv. 270325), in tema di inquinamento idrico, la norma sul met prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostan dunque, non ha natura di norma integratrice della fattispecie penale, ma rappresen criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolt metodiche diverse.
Del resto, la circostanza, evidenziata a pag. 4 della sentenza, che in occasione di controlli le vasche, che avevano la esclusiva funzione di raccogliere le acque meteorich state invece trovate piene anche in assenza di eventi piovosi, evidenzia come le stes verosimilmente, utilizzate per lo smaltimento di residui di prodotti chimici usati per le e che quindi scaricassero in fognatura anche in caso di superamento dei limiti tabella
Quanto alla natura del refluo, la pluridecennale giurisprudenza della Corte è rinvenire il criterio distintivo tra gli scarichi industriali, sottratti alla disciplin T.U., ed i rifiuti, nella esistenza di uno «stabile collettamento» con il corpo recett
La Corte ha da ultimo ricordato (Sez. 3, n. 5738 del 02/02/2023, Lombrado, n.m.) modalità in concreto seguite per lo sversamento dei reflui segnano l’imprescindibile c stabilire se vi sia stato scarico di reflui piuttosto che un abbandono o ancor più in smaltimento non autorizzato di rifiuti.
Ed infatti, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsias RAGIONE_SOCIALE stesse, che deve tuttavia avvenire attraverso un sistema stabile di collet colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ri superficiali. (Sez. 3, Sentenza n. 24118 del 28/03/2017 Rv. 270305 – 01).
La stabilità del collettamento non va in ogni caso confusa con la presenza, contin tempo, dello stesso sistema di riversamento, in contrasto con la occasionalità del bensì va identificata nella presenza di una struttura che assicuri il progressivo riv reflui da un punto all’altro, cosicché, in altri termini, come già stabilito da q disciplina RAGIONE_SOCIALE acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue, in uno dei cor specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stab suddetti. In tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto d con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti (cfr., da ul 11128 del 24/02/2021 Rv. 281567 – 01 nonché in motivazione, Sez. 3, n. 16623 del 08/0 Rv. 263354.01).
Nel caso di specie, il ricorrente nulla ha addotto in ordine alla inesistenza d coliettamento (piuttosto che ad uno scarico discontinuo, del tipo “troppo pieno” o ovvero di un contratto per l’allontanamento tramite autobotte dei reflui provenienti produttiva (sì da poterli qualificare come rifiuti), risultando perciò inammissibile pe
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai se 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto dell della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determin causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determi equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese p e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 11/10/2023.