Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5236 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5236 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a Campofelice di Fitalia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 26 settembre 2024 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.), per avere promesso, COGNOME quale partecipe dell’associazione mafiosa denominata “RAGIONE_SOCIALE” e COGNOME quale intermediaria, a NOME COGNOME (candidato consigliere alle elezioni dell’Assemblea regionale siciliana del 25 settembre 2022) di procurargli voti, anche mediante le modalità di cui all’art. 416-bis cod. pen., in cambio di somme di denaro e della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell’associazione mafiosa.
Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Il ricorso di NOME COGNOME si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione e attiene alla sussistenza del reato contestato.
La difesa sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il COGNOME avrebbe partecipato all’accordo non quale rappresentante di un associazione mafiosa, ma nel suo personale interesse, quale soggetto estraneo all’associazione. In tal senso: a) la risalenza delle condotte di partecipazione oggetto di precedente condanna; b) l’assenza di contatti con il COGNOME; c) l’assenza di contatti, nel periodo in cui sarebbe stato concluso l’accordo, con altri esponenti dell’associazione mafiosa; d) la stessa conversazione valorizzata dai giudici di merito per sostenere la ritenuta veste del COGNOME, che se letta nel suo complesso – condurrebbe a conclusioni opposte, mai avendo il COGNOME fatto riferimento all’associazione o utilizzato modalità mafiose ed essendo logicamente incompatibili con la prospettazione accusatoria tanto l’ipotizzata costituzione di un comitato elettorale, quanto il prospettato pagamento con assegno, il conferimento di un assessorato o l’organizzazione di una riunione elettorale in un locale pubblico; e) le dichiarazioni rese dalla coimputata COGNOME (secondo cui il COGNOME sarebbe stato consapevole della caratura criminale di COGNOME), travisate nel loro contenuto, non essendosi tenuto in conto la natura solo ipotetica dell’affermazione resa.
Il ricorso proposto nell’interesse della COGNOME si compone di cinque motivi d’impugnazione, tutti formulati sotto il profili della violazione di legge e de connesso vizio di motivazione.
4.1. Il primo attiene alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, quanto, in particolare, all’esistenza di un’attività d’intermediazione svolta dalla ricorrente e di un suo contributo nell’esecuzione concorsuale del reato. Premettendo che il reato contestato si perfeziona con la conclusione dell’accordo (rimanendo irrilevante la sua successiva esecuzione), tale conclusione, sostiene la difesa, sarebbe avvenuta, per come esplicitamente riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, solo dopo l’intervento del COGNOME e grazie a quest’ultimo, senza alcun apporto da parte della ricorrente, limitatasi a porre in essere un post factum estraneo alla consumazione del reato (ricevere somme di denaro, ma dopo la conclusione dell’accordo), non qualificabile in termini di condotta concorsuale.
4.2. Il secondo, il terzo e il quarto attengono alla sussistenza dell’elemento soggettivo (quale dolo di concorso nel delitto di scambio) e alla qualificazione dei fatti contestati. Non essendovi traccia della successiva consegna al COGNOME (da parte della COGNOME) delle somme originariamente da quest’ultima ricevute dal COGNOME e non potendosi dedurre dalla sola ricezione di denaro la partecipazione alla conclusione del patto elettorale, non potrebbe ritenersi dimostrata l’adesione della COGNOME allo scopo comune altrui e la condotta da lei posta in essere, divenendo mera esecuzione di un accordo da altri concluso, sarebbe da sussumere non già all’interno della fattispecie descritta dall’art. 416-ter cod. pen., ma i quella di cui all’art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960.
4.3. Il quinto attiene al trattamento sanzionatorio e deduce la contraddittorietà intrinseca della motivazione nella parte in cui, da un canto, riconosce che la COGNOME abbia ammesso i fatti contestati e, dall’altro, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, sostiene il contrario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati, ma la valutazione delle singole censure, individualmente sollevate da ciascun ricorrente, impone di delineare, preliminarmente, alcune coordinate ermeneutiche comuni, quanto, in particolare, alla struttura del reato contestato.
La fattispecie descritta dall’art. 416-ter cod. pen. (scambio elettorale politicomafioso) è stata più volte rimodellata rispetto all’originaria formulazione introdotta con gli artt. 11-bis e 11-ter del d.l. n. 306 del 1992; una prima volta con la legge n. 62 del 2014 (ampliando l’oggetto della controprestazione dal solo denaro ad
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altre utilità, anticipando la consumazione del reato al momento dell’accordo – e così costruendo la fattispecie come un reato di pericolo – ed estendendo la promessa dal generico procacciamento dei voti a favore del candidato alla raccolta dei consensi da attuarsi mediante l’impiego del cd. metodo mafioso), una seconda volta nel 2017 (aggravandone, con la legge n. 103, il trattamento sanzionatorio) e, in ultimo, con la legge n. 43 del 2019, specificando l’oggetto della controprestazione (“qualunque altra utilità” e la “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa”), aggravando ulteriormente il trattamento sanzionatorio (con l’equiparazione tra le fattispecie di scambio elettorale politico mafioso e di associazione mafiosa, la previsione di una circostanza aggravante a effetto speciale e di una pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna) e ampliando il novero dei soggettivi attivi (anche gli intermediari, con l’ulteriore esplicito diretto riferime ai soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416-bis).
E proprio tale ampliamento ha imposto la necessità di distinguere tra coloro che agiscono quali soggetti estranei alla consorteria o che, seppure intranei, agiscono uti singuli, dall’ipotesi in cui il soggetto agisce in rappresentanza dell’associazione, quale diretto ed immediato portatore dei suoi interessi; distinzione rilevante, sotto il profilo probatorio, dovendosi provare solo nella prima ipotesi che l’accordo riguardi anche le modalità di procacciamento dei voti nei termini di cui al comma 3 dell’art. 416-bis cod. pen., circostanza, al contrario, da ritenersi immanente all’accordo – in ragione delle peculiari connotazioni del fatto quando il promittente sia un appartenente all’associazione ed abbia agito in rappresentanza di essa (Sez. 1, n. 17870 del 25/03/2025, COGNOME, Rv. 288067; Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284583), essendo le particolari modalità di procacciamento la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore (Cass., sez. VI, 16 settembre 2015, n. 41801).
Non essendo necessaria l’effettiva esecuzione delle singole prestazioni pattuite ed incidendo il momento esecutivo, come per la corruzione (pacificamente reato a schema duplice: Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583; Sez. 6, n. 4105 del 01/12/2016, dep. 2017, Rv. 269501 e fattispecie sostanzialmente sovrapponibile nella sua struttura “contrattuale” a quella descritta nell’art. 416ter cod. pen.), sul solo momento consumativo dell’offesa in concreto arrecata, il momento di perfezionamento del reato è individuato nella conclusione dell’accordo elettorale (Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, Rv. 260167).
Strutturato in questi termini, il reato di cui all’art. 416-ter, nella sua attu formulazione, si pone in rapporto di specialità reciproca rispetto al parallelo reato di corruzione o coercizione elettorale (art. 96 d.P.R. n. 361 del 1957 per le elezioni politiche e art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960 per quelle amministrative): sotto il profilo
soggettivo, in entrambi i casi viene sanzionato chi promette e chi accetta la promessa, ma nella fattispecie di cui all’art. 416-ter, la promessa deve provenire da un intraneo o deve essere fatta secondo modalità mafiose; sotto il profilo oggettivo, al procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis e in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa dello scambio elettorale politico-mafioso, corrisponde – nella corruzione elettorale di cui all’art. 86 – la firma per un dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l’astensione promessi a fronte di qualunque utilità; quanto al bene giuridico, alla tutela dell’ordine pubblico (leso dalla connivenza con l’associazione mafiosa pericolosa per l’inquinamento democratico e politico) dello scambio mafioso, corrisponde nella corruzione elettorale di cui all’art. 86 – la tutela diretta ed immediat dell’interesse elettorale (Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266795, in motivazione).
2. Ciò considerato, la Corte territoriale, coerentemente con quanto già evidenziato in primo grado, ha dettagliatamente ricostruito gli elementi strutturali del reato (l’accordo illecito, il numero di voti da procacciare, il prezzo globale, territorio di provenienza) e, con essi, le relative dinamiche fattuali attraverso le quali si è articolata la conclusione del patto: la richiesta della COGNOME al COGNOME (al fine di convincere COGNOME delle proprie capacità di ottenere consensi elettorali proprio grazie alla vicinanza con l’esponente mafioso); la disponibilità offerta dal COGNOME e le conseguenti precauzioni adottate (per non destare sospetti, chiedeva l’intervento dei cognati COGNOME e COGNOME); l’iniziale contrasto insorto in occasione del primo incontro con la COGNOME a fronte della successiva conclusione dell’accordo, con conseguente affidamento alla COGNOME della campagna elettorale, dopo che il COGNOME ebbe compreso la presenza del COGNOME e la capacità di questi di incidere sul territorio di competenza; il versamento, del denaro, prelevato da un conto corrente bancario acceso negli Stati Uniti, quale ulteriore dimostrazione di voler oscurare la movimentazione del denaro versato.
Ed in questo contesto, ha dato atto delle plurime e convergenti risultanze probatorie sintomatiche della persistente partecipazione del COGNOME alla famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE, e del connesso ruolo svolto, per il tramite della COGNOME (confidenzialmente appellata “NOME mio” dallo stesso COGNOME, disponibile ad appoggiare possibili candidature della donna), nella conclusione dell’accordo. In questi termini: l’appartenenza già definitivamente accertata del COGNOME al sodalizio mafioso RAGIONE_SOCIALE, in specie alla famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE; le plurime occasioni nelle quali gli interessati si rivolgevano al COGNOME per risolvere
contro
versie private o per ottenere autorizzazioni senza alcun titolo formale per rilasciarle o per consentire il mantenimento in carcere di un detenuto “della stessa chiesa”; le disposizioni impartite anche a terzi per organizzare il traffico di droga e realizzare atti violenti contro terzi; i rapporti mantenuti con altri sodali di Car (in specie con NOME COGNOME) e della famiglia di Cinisi; gli espliciti riferimenti – nelle conversazioni intercettate – alla “famiglia”; l’indicazion espressa del territorio di competenza; la capacità del COGNOME di raccogliere pacchetti di voti di cui la COGNOME ed il COGNOME erano ben consapevoli; la previsione di un costo immediato per il politico a fronte della promessa di voti e la quantificazione del prezzo complessivo, distinto per “paesi”; la previsione da parte del COGNOME di una penale, nota al politico, in caso di inadempimento; l’esplicita indicazione, da parte della COGNOME quanto alla caratura dei due interlocutori con espressioni indicative dei metodi mafiosi da questi impiegati; i consigli di NOME COGNOME di non “avvicinare” nessuno (in quanto rischioso per i “voti di scambio”); le dichiarazioni rese dalla stessa COGNOME – nell’interrogatorio di garanzia e nelle dichiarazioni spontanee del 10 ottobre 2022 – quanto alla conoscenza da parte del COGNOME dello spessore mafioso di COGNOME e della sua funzione di tramite; la conseguente assenza di contatti diretti tra COGNOME e COGNOME e la mancanza di disponibilità ad organizzare un incontro elettorale.
E, in ultimo, ha indicato le ragioni della ritenuta infondatezza delle giustificazioni offerte dalla difesa, sia quanto alla versione offerta dal COGNOME in ordine alla consegna del denaro a “NOME” (perché confidava che questi, solo perché allevatore e agricoltore, avrebbe potuto garantire duecento voti a paese, senza nemmeno organizzare un incontro elettorale); sia quanto alla destinazione dei soldi corrisposti all’affissione di manifesti, attività mai concretamente eseguita e, comunque, esclusa nel dialogo tra il COGNOME e la COGNOME (che si accordavano per dire falsamente a NOME COGNOME, soggetto che si sarebbe dovuto occupare di tale attività, di non avere ricevuto alcuna somma), anche perché il COGNOME completava il versamento delle somme di denaro appena tre giorni dallo svolgimento delle elezioni oggetto dell’accordo illecito (non essendovi dunque il tempo necessario per una ordinaria campagna elettorale).
Ciò considerato, per come si è detto, la difesa del COGNOME deduce la differente veste di partecipazione alla conclusione dell’accordo (non quale rappresentante di un associazione mafiosa, ma quale estraneo e nel suo personale interesse) evidenziando, in tal senso: a) la risalenza delle precedenti condotte di partecipazione oggetto di precedente condanna; b) l’assenza di contatti con il COGNOME; c) l’assenza di contatti, nel periodo in cui sarebbe stato concluso l’accordo, di COGNOME con altri esponenti dell’associazione mafiosa; d) la differente
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valutazione della conversazione valorizzata dagli stessi giudici di merito e) l’ipotizzato travisamento delle dichiarazioni rese dalla coimputata COGNOME.
Le censure sono, in parte, indeducibili e, in parte, infondate:
la risalenza delle precedenti condotte di partecipazione oggetto di precedente condanna e l’assenza di contatti (di COGNOME con altri esponenti dell’associazione mafiosa) nel periodo in cui sarebbe stato concluso l’accordo sono circostanze oggettivamente irrilevanti: la prima in quanto la pregressa condanna è solo uno dei plurimi elementi indicati dai giudici di merito (valorizzata solo per dar conto dell’intervenuto accertamento e della successiva persistente intraneità, questa ampiamente supportata da plurime evidenze fattuali, analiticamente indicate); la seconda in quanto riferita al solo mese di settembre 2022, a fronte dei plurimi contatti intercorsi tra il COGNOME e gli altri sodali nel complessivo period di riferimento;
l’assenza di contatti con il COGNOME trova la sua giustificazione nei consigli rivolti al politico dal COGNOME ed è, alla luce di tale ultimo elemento, essa stessa significativa, da un canto, della caratura criminale del COGNOME e, dall’altro, della piena consapevolezza del COGNOME;
la differente valutazione della conversazione valorizzata dagli stessi giudici di merito è dato non apprezzabile in questa sede in quanto postula una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni, attività che, presupponendo un concreto apprezzamento del materiale probatorio raccolto, è riservata al giudice di merito; tanto più alla luce dell’esplicita richiesta di contanti formulata dall COGNOME a fronte della differente modalità di pagamento proposte e delle modalità (ironiche) con le quali è stata prospettata la costituzione di un “comitato elettorale”. È pur vero che anche l’eventuale alterazione del contenuto delle conversazioni può essere legittimamente dedotto quale motivo d’impugnazione, ma ciò solo in presenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv.272558, in motivazione); travisamento che è onere della parte documentare, nella sua dimensione fattuale (la materiale difformità) e nella sua dimensione processuale (la relativa decisività). Onere non adempiuto dal ricorrente;
l’ipotizzato travisamento delle dichiarazioni rese dalla coimputata COGNOME, nell’economia complessiva delle argomentazioni offerte, non assume valenza decisiva: intanto, infatti, il travisamento del “significante” può integrare l’invocat vizio motivazionale, in quanto tale vizio disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato in ipotesi travisato. Decisività, peraltro, che dovrà essere valutata non in astratto, ma all’interno dello stesso contesto motivazionale posto a base della decisione impugnata, rilevando l’incidenza dell’elemento viziato alla
luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. Ebbene, nell’economia complessiva dell’impianto motivazionale sotteso alla decisione resa dalla Corte territoriale, le dichiarazioni rese dalla coimputata assumono un ruolo evidentemente non decisivo, in quanto valorizzate al solo scopo di riscontrare le plurime acquisizioni in precedenza indicate. In questi termini, quindi, quand’anche il travisamento ci fosse stato (e, sotto tale profilo, il ricorrente si limita ad evidenziare la perplessità manifestat dalla COGNOMECOGNOME, esso sarebbe stato, all’evidenza, assolutamente non decisivo in quanto inidoneo disarticolare il ragionamento probatorio posto a base della decisione impugnata, fondato, per come si è detto su altri decisivi elementi probatori.
Analoghe considerazioni anche con riferimento alle parallele censure prospettate dalla coimputata COGNOME.
4.1. Per come si è detto, le censure sollevate attengono: a) all’esistenza di un’attività d’intermediazione svolta dalla ricorrente e di un suo contributo nell’esecuzione concorsuale del reato; b) alla possibilità di ravvisare nella mera ricezione di somme di denaro, l’esistenza di un dolo di concorso nel delitto di scambio; c) alla qualificazione dei fatti contestati; d) alla ritenuta contraddittoriet della motivazione offerta a sostegno della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Anche in questo caso, le censure sono, in parte, indeducibili e, in parte, infondate.
4.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la COGNOME non si è limitata a ricevere il denaro pattuito, ma ha attivamente e consapevolmente partecipato alla conclusione dell’accordo, quale momento di congiunzione tra il COGNOME e il COGNOME. In questi termini: il tentativo di convincere COGNOME delle proprie capacità di ottenere consensi elettorali proprio grazie alla vicinanza con l’esponente mafioso (e la connessa richiesta della COGNOME al COGNOME e la sua conseguente disponibilità); lo stesso iniziale contrasto insorto nel primo incontro e il successivo consenso del COGNOME (una volta compresa la presenza del COGNOME) e il conseguente affidamento alla COGNOME della campagna elettorale.
Ed in ciò, all’evidenza, tutta la sua intermediazione, quale attività attraverso la quale, ponendo in contatto il NOME e il COGNOME, ha facilitato la conclusione dell’accordo, nella piena consapevolezza del contenuto dell’accordo (più volte esplicitato), del ruolo svolto da entrambe le parti (il NOME e il COGNOME) e delle modalità di procacciamento dei voti.
4.3. Del tutto eccentrica, quindi, in considerazione di quanto in precedenza osservato in ordine ai rapporti tra i due reati, la differente qualificazione dei fat
contestati invocata dalla difesa, alla luce delle specifiche qualità soggettive del COGNOME, delle (note) modalità di procacciamento dei voti e della natura della controprestazione promessa (denaro e disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa).
4.4. Indeducibile, invece, la censura afferente al trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello ha rilevato come le censure difensive si sarebbero limitate ad evidenziare il comportamento processuale della ricorrente (sostanziatosi nel non essersi “sottratta” ad alcuna domanda nel corso dell’interrogatorio di garanzia) ed ha ritenuto non solo l’irrilevanza di tale condotta (in quanto non concretizzatasi nella piena ammissione dei fatti ed in un’autentica ed integrale resipiscenza), ma, parallelamente, l’insufficienza della pacifica incensuratezza del ricorrente (alla luce dell’espresso divieto normativo), l’inesistenza di ogni eventuale ulteriore elemento concreto e favorevole e, comunque, preclusiva la notevole, allarmante ed oggettiva gravità del delitto accertato, offensivo dell’ordine pubblico ed altresì recante un grave nocumento al corretto funzionamento di elezioni libere e non influenzate da nefasti accordi con il sodalizio mafioso tese ad alterarle, attentando al corretto funzionamento del sistema democratico.
A fronte di ciò, la difesa deduce una pretesa contraddittorietà tra quanto rilevato in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine alla condotta processuale della ricorrente (non concretizzatasi nella piena ammissione dei fatti) e la pregressa affermazione in ordine alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio.
Ebbene, da un canto, nessuna contraddizione è ravvisabile, non potendosi, logicamente, ritenere che le dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio siano piena ammissione dei fatti in contestazione (pacificamente non intervenuta, anche alla luce di quanto dedotto con il presente ricorso); dall’altro, anche a voler prescindere dal relativo argomento logico, residuano gli ulteriori elementi (non contestati) fondanti la decisione.
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 novembre 2025
li e estensore Il Co
Il Presidente