Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13805 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13805 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a RIONERO IN VULTURE il DATA_NASCITA
NOME NOME a RIONERO IN VULTURE il DATA_NASCITA
NOME NOME a RIONERO IN VULTURE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MELFI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/09/2023 del TRIBUNALE di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugNOME il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di vari beni in ordine a ipotesi di reati fallimentari, d riciclaggio e altro.
Avverso il provvedimento ricorrono COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con lo stesso atto a firma del comune
difensore, proponendo un solo motivo, con il quale deducono la violazione degli artt. 321, comma 3 bis e 406 cod. proc. pen.
Sostengono i ricorrenti che il Tribunale non avrebbe compreso l’eccezione formulata con il riesame, la quale mirava non a contestare la tempestività della proroga delle indagini (punto sul quale il Tribunale ha risposto alle pagine 34-36), ma a rilevare l’invalidità del provvedimento di sequestro adottato quando era già decorso il termine di durata delle indagini preliminari.
Il decreto urgente di sequestro è stato emesso il 5 luglio 2023 dopo la scadenza del termine, prorogato, delle indagini preliminari (3 aprile 2023), in violazione dell’art. 321, comma 3 bis cod. proc. pen., disposizione che consente l’adozione di tale provvedimento solo nel corso delle indagini preliminari.
Il difensore ha formulato richiesta di discussione orale per l’udienza odierna, in relazione alla quale ha trasmesso, successivamente, istanza di rinvio allegando certificazione medica.
Il collegio, sentito il pubblico ministero che ha chiesto il rigetto dell’istanza, ha respinto la richiesta (con ordinanza letta in udienza e inserita nel relativo verbale), osservando che non risultava un impedimento assoluto a comparire all’udienza odierna.
4. I ricorsi sono inammissibili.
La questione di diritto sollevata dai ricorrenti è manifestamente infondata, poiché si pone in contrasto con le disposizioni del codice di rito e con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, COGNOME; Sez. 6, n. 35376 del 28/05/2008, COGNOME; Sez. 6, n. 17252 del 22/01/2010, De Rito, Rv. 247081 – 01; Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P.).
5.1. Invero la scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività procedimentale, ma incide soltanto su quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse, ovvero l’acquisizione delle prove. Ergo, anche a termine decorso, il P.M. può disporre il sequestro preventivo di beni che possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ovvero essere oggetto di confisca.
Si è precisato che la richiesta di sequestro preventivo può essere rivolta al Giudice, il quale su essa può legittimamente provvedere, anche oltre la scadenza
del termine fissato per le indagini, proprio in ragione della mancanza di efficacia probatoria dell’atto richiesto (Sez. 2, n. 53148 del 08/11/2016, Di Maggio, Rv. 268728 – 01).
5.2. Nella specie consegue che deve ritenersi legittima, pur dopo la scadenza del termine di cui agi artt. 406-407 cod. proc. pen., l’emissione in via d’urgenza, della cautela reale in esame (e la successiva convalida ed emissione del decreto di sequestro preventivo da parte del GIP), proprio in ragione della mancanza di efficacia probatoria dell’atto (Sez. 2, n. 53148 del 08/11/2016, Di Maggio, Rv. 268728 – 01).
Non si pone quindi, nel caso specifico, il problema della inutilizzabilità di cui all’art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2024