Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37104 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37104 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA. atta) NUMERO_TELEFONO
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di L’AQUILA del 24/01/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore RAGIONE_SOCIALE parte civile;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 24 gennaio 2025, la Corte d’appello di L’Aquila ha, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale in sede in data 20 marzo 2023, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 336, 341-bis e 595 cod. pen. in danno di NOME COGNOME, sindaco del comune di Barete, qualificato il fatto sub a) ai sensi dell’art. 612, comma primo, 61 n. 10 cod. pen., previa esclusione del reato di cui al capo b), e rideterminato la pena, concedendo all’imputato i benefici di legge e revocando la liquidazione del danno già statuita in primo grado in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile.
Avverso la sentenza indicata RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di L’Aquila ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge in riferimento all’art. 595 cod. pen. per avere la Corte d’appello respinto il quinto motivo di gravame, con il quale si deduceva l’attribuzione generalizzata dell’appellativo NOME La NOME ai sindaci che, nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, avevano assunto iniziative insolite ed eccedenti le proprie attribuzioni istituzionali, reputando insoddisfatto l’onere di allegazione documentale, pur a fronte RAGIONE_SOCIALE notorietà del personaggio invocato e RAGIONE_SOCIALE valenza semantica dell’appellativo, tale da non rivestire alcun carattere diffamatorio.
2.2. Con il secondo motivo, si contesta il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n.2. cod. pen., pur avendo la sentenza impugnata dato atto dell’accesso del sindaco, accompagnato da almeno cinque persone, presso la residenza dell’imputato per “verificare il rispetto di misure non ancora vigenti sul territorio”, in tal modo ingiustificatamente trascurando la condotta provocatoria RAGIONE_SOCIALE persona offesa che, senza alcun diritto, aveva ingiunto alla famiglia del COGNOME di lasciare il territorio comunale.
Con requisitoria scritta del 30 settembre 2025, il sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il 3 ottobre 2025 il difensore RAGIONE_SOCIALE parte civile, AVV_NOTAIO, ha depositato le conclusioni e la nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di cui in fra.
Le censure proposte nel primo motivo sono fondate, con assorbimento parziale – dell’ulteriore doglianza.
1.1. E’ incontestato come, all’esito di un controllo domiciliare presso la residenza RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME – che la stessa sentenza impugnata esclude potesse ricondursi ad un atto d’ufficio del Sindaco per non essere ancora vigenti, alla data dei fatti, le limitazioni alla circolazione introdotte su tutto il territorio naziona per il contenimento RAGIONE_SOCIALE pandemia da Covid-19 -l’imputato avesse inviato al Comune di Barete una mai l, indirizzata al primo cittadino, dal seguente contenuto: «all’attenzione del Signor NOME… si prega di volermi comunicare, perché vengano rilasciati permessi di transumazione con la motivazione di dover dar da magiare due galline, e non lo si possa ottenere per i medicinali salvavita, anticipatamente augurandoci buon lavoro, ringrazio…».
In relazione all’appellativo rivolto al Sindaco, l’imputato è stato condannato per il delitto di diffamazione, oggetto delle censure proposte con il primo motivo del ricorso di legittimità.
Si tratta, dunque, di stabilire se nell’appellativo rivolto al destinatario con il riferimento al «famoso personaggio caricaturale, interprete del malaffare politicomafioso, avido e corrotto, interpretato dall’attore NOME COGNOME» (così si legge nel capo d’imputazione), possa o meno configurarsi un’offesa alla reputazione del Sindaco ovvero, una volta risolto in senso affermativo il primo quesito, se la condotta dell’imputato possa ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 51, cod. pen., in quanto riconducibile all’esercizio del diritto di critica, sotto forma di satira politica.
1.2. Tanto precisato, appare opportuno richiamare in premessa il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che non ha formato oggetto di rivisitazione critica nel corso degli anni, secondo cui, in tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso RAGIONE_SOCIALE dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale di riferimento, secondo il particolare contesto storico (cfr. Sez. 5, n. 3247 del 28/02/1995, Rv. 201054).
In tale prospettiva, il bene giuridico tutelato dall’art. 595, cod. pen. è la reputazione, intesa come il riflesso, in termini di considerazione sociale, dell’onorabilità. Essa, dunque, attiene all’opinione di cui l’individuo gode in seno alla
società per carattere, ingegno, professionalità e altre qualità personali; alla valutazione che gli altri fanno RAGIONE_SOCIALE personalità morale e sociale di un individuo; alla stima di cui la persona gode presso gli altri membri RAGIONE_SOCIALE comunità.
La protezione RAGIONE_SOCIALE reputazione rappresenta, inoltre, uno dei limiti all’esercizio RAGIONE_SOCIALE libertà di espressione e delle altre libertà ad essa correlate, espressamente ammessi dall’art. 10, comma 2, RAGIONE_SOCIALE Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. E la Corte di Strasburgo, proprio in relazione a siffatta disposizione normativa, si era tradizionalmente soffermata sulla tutela RAGIONE_SOCIALE reputazione (prevalentemente in tema di libertà di stampa: cfr., ex plurimis, C.E.D.U. RAGIONE_SOCIALE e altri contro Francia, 30.3.2004), per poi ricondurre, invece, l’ambito RAGIONE_SOCIALE protezione entro la previsione dell’art. 8, C.E.D.U., disciplinante il diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALE vita privata e familiare (COGNOME contro Austria, 15.11.2007).
In tale quadro, esula del tutto dalla ratio legis dell’art. 595, cod. pen. la tutela RAGIONE_SOCIALE dimensione soggettiva dell’onore vale a dire dell’opinione che l’offeso abbia del proprio valore, in quanto lo scopo dell’incriminazione è, invece, quello di assicurare protezione alla dimensione oggettiva RAGIONE_SOCIALE reputazione, in relazione, all’opinione del gruppo sociale d’appartenenza, secondo il particolare contesto storico.
1.3. E’, dunque, a siffatto parametro che va rapportata la fattispecie in esame, in cui l’ipotesi accusatoria si fonda sull’accostamento, di evidente contenuto critico, da parte dell’imputato, del destinatario RAGIONE_SOCIALE mail ad un personaggio cinematografico, frutto dell’invenzione artistica, che si connota in senso dispregiativo.
A tal fine, risulta decisivo approfondire i tratti caratterizzanti il personaggio nato dalla finzione narrativa, in quanto l’offesa all’altrui reputazione non può che derivare dalla capacità del riferimento alla figura immaginaria di evocare caratteristiche tali da risultare oggettivamente offensive, perché idonee ad incidere negativamente sulla considerazione sociale di cui gode un individuo nella comunità di cui fa parte.
In questa indagine va, tuttavia, «colta la complessità RAGIONE_SOCIALE costruzione narrativa e la pluralità di significati messi in luce dal processo creativo, che non si esauriscono nel momento in cui il personaggio nato da tale creazione appare per la prima volta sulla scena letteraria, ma che si arricchiscono attraverso l’evoluzione dei tempi e l’emergere di nuove sensibilità culturali all’interno dei gruppi sociali, che si susseguono nel concreto dispiegarsi dell’esperienza storica, allargando gli orizzonti interpretativi» (Sez. 5, n. 9953 del 15/11/2022, dep. 2023, Piccione, Rv. 284177 01).
Ebbene, la figura di NOME accoglie in sé, sin dal suo esordio, una pluralità di significati, tutti attributivi di qualità sfavorevoli o di giudizi di disva
secondo il costume sociale corrente e, dunque, tutti offensivi RAGIONE_SOCIALE reputazione altrui, che da siffatta attribuzione sarebbe vulnerata (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 17944 del 07/02/2020, Versaci, Rv. 279116).
Ebbene, come noto, il personaggio di NOME è nato dall’estro comico e satirico di NOME COGNOME, autore e attore, ed ha fatto esordio, nei primi anni duemila, in spettacoli televisivi, imponendosi quale caricatura estrema del politico italiano medio (anzi, mediocre), corrotto, clientelare, interessato solo al proprio tornaconto, retrogrado e sessista: una figura, all’evidenza, grottesca, che intende denunciare, attraverso il paradosso e il sarcasmo, la degenerazione di un certo sistema politico.
Il COGNOME personaggio, COGNOME divenuto COGNOME immediatamente COGNOME popolare COGNOME ed COGNOME entrato nell’immaginario collettivo per la straordinaria efficacia dell’evocazione personologica, precisamente descritta in tutte le sue componenti espressive e derivata dall’attenta osservazione antropologica dell’autore, ha avuto un impatto tale da influenzare persino il linguaggio comune: l’espressione “la qualunque”, usata per alludere a qualcosa di generico o mediocre, ha guadagnato popolarità proprio grazie alla figura caricaturale in esame, che si propone di incarnare in modo grottesco e ironico i vizi e le distorsioni RAGIONE_SOCIALE politica italiana, come risulta anche da approfondimenti svolti dall’RAGIONE_SOCIALE.
Può, quindi, affermarsi come, grazie anche alla trilogia cinematografica che ne specifica i tratti, NOME NOME sia diventato una figura satirica universalmente nota, mostrando le deformazioni di una classe dirigente tratteggiata, volutamente, in termini esasperati e paradossali. In tali termini, NOME La NOME intende rappresentare uno specchio deformante RAGIONE_SOCIALE realtà politica italiana, tanto paradossale da indurre ad una critica feroce RAGIONE_SOCIALE corruzione, dell’ignoranza e del populismo, assurgendo a simbolo RAGIONE_SOCIALE satira italiana contemporanea, capace di destare ilarità e richiamare, allo stesso tempo, alla riflessione.
Ne deriva una figura ambivalente e complessa, che non si presta a una lettura unidimensionale e che compendia, in ultima analisi, una moltitudine di sfaccettature RAGIONE_SOCIALE mediocrità quando si ammanta del potere.
Proprio per queste caratteristiche, la figura di NOME è stata evocata in diversi contesti satirici e critici, diventando una sorta di simbolo grottesco RAGIONE_SOCIALE politica improvvisata e del qualunquismo dilagante in riferimento alla comunicazione pubblica e alla gestione dell’emergenza da Covid-19. Un personaggio, quindi, la cui caratura simbolica si è ulteriormente inverata nel momento storico di riferimento, finendo per appartenere alla comune conoscenza, per la quale non
ricorre la necessità RAGIONE_SOCIALE dimostrazione del “probandum”, in quanto corrispondente a comuni cognizioni storiche.
1.4. In tale cornice, che consegna alla incontestabile notorietà il profilo satirico del personaggio in argomento, non vi è motivo di dubitare RAGIONE_SOCIALE generalizzata consapevolezza del “significato” assunto dal personaggio, sulla base, per l’appunto, dello studio e RAGIONE_SOCIALE ricerca delle fonti ad esso relative, rappresentanti un dato RAGIONE_SOCIALE realtà fenomenica, che il giudice non può ignorare.
Siffatta indagine è del tutto mancata da parte delle Corte territoriale, che, da un lato, ha ritenuto non assolto l’onere RAGIONE_SOCIALE prova dell’uso ormai comune del predetto appellativo al fine di stigmatizzare iniziative, anche improvvide, assunte nella gestione del rischio sanitario pandemico, pure a livello locale, e che invece è notorio; dall’altro è incorsa in evidente contraddizione laddove ha essa stessa escluso che le iniziative del destinatario RAGIONE_SOCIALE mai! potessero essere giustificate dalle disposizioni vigenti per il contenimento dell’emergenza in atti, reputandole, anzi provocatorie.
In disparte l’evidente salto logico segnalato, va allora rilevato come l’epiteto, senz’altro potenzialmente idoneo a ledere la reputazione del Sindaco, appellandolo come una sorta di qualunquista rigido ed inflessibile, incapace di graduare – nella situazione eccezionale di contesto – un potere di restrizione, peraltro non – ancora attribuitogli a tutela RAGIONE_SOCIALE salute pubblica, non solo non è stato contestualizzato nel momento storico, ma neppure letto nel contesto RAGIONE_SOCIALE stessa mai!, nella quale si segnalava, appunto, un trattamento discriminatorio nelle limitazioni alla circolazione.
Ed allora non è alla luce RAGIONE_SOCIALE mera evocazione che l’appellativo implica che l’affermazione di responsabilità dell’imputato può essere mantenuta ferma, essendo configurabile, invece, nel caso in esame l’esimente del diritto di critica, nella forma RAGIONE_SOCIALE satira.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di diritto di critica, ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l’uso dell’ “argumentum ad hominem”, inteso a screditare il destinatario pubblico mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. 5, n. 7990 del 19/05/1998, Rv. 211482). Si è, ulteriormente, chiarito che non sussiste l’esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l’autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un
personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (cfr. Sez. 5, n. 4695 del 15/12/2016, Rv. 269095). Sotto questo profilo si è, altresì, evidenziato, come in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito RAGIONE_SOCIALE continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non sian meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).
Principi, da ultimo, ribaditi sottolineando come, in tema di diffamazione, ricorre l’esimente dell’esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria RAGIONE_SOCIALE satira, non si risolvano in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, Rv. 282871).
Siffatti principi si pongono in linea di continuità con la giurisprudenza sovra nazionale.
Di particolare interesse la decisione (del 10.10.2022, NOME COGNOME contro Portogallo), in cui la Corte Edu ha ribadito che l’articolo 10 § 2 non lascia spazio per restrizioni RAGIONE_SOCIALE libertà di espressione nell’ambito del discorso e del dibattito politico – nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza – o delle questioni di interesse generale, in quanto i limiti RAGIONE_SOCIALE critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest’ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini; di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza (NOME COGNOME Zrt c. Ungheria, n. 11257/16, § 81, 4 dicembre 2018).
Una personalità politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall’ambito RAGIONE_SOCIALE sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi RAGIONE_SOCIALE libera discussione delle questioni politiche, e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un’interpretazione stretta (si vedano COGNOME e COGNOME c. Spagna, nn. 51168/15 e 51186/15, § 32, 13 marzo 2018, e i riferimenti ivi citati). Inoltre, anche se il diritto alla protezione RAGIONE_SOCIALE reputazione è un diritto che rientra, in quanto
elemento RAGIONE_SOCIALE vita privata, nell’articolo 8 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, affinché sia applicabile quest’ultimo articolo l’offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità, ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per il godimento personale del diritto al rispetto RAGIONE_SOCIALE vita privata. Questa condizione vale per la reputazione sociale in generale e per la reputazione professionale in particolare (COGNOME NOME COGNOME e altri c. Bosnia-Erzegovina , nn. 17224/11, §§ 76 e 105-106, 27 giugno 2017)”.
1.5. Tanto osservato, ritiene il Collegio che la condotta dell’imputato sia scriminata proprio in applicazione dei principi richiamati.
Incontestato che, come rilevato dalla stessa Corte territoriale, le iniziative del Sindaco non potevano ritenersi espressive di un munus pubblico, che l’imputato era stato visitato da una delegazione comunale del tutto impropriamente e che la trasmissione RAGIONE_SOCIALE mail aveva fatto immediato seguito a tale episodio, ritenuto provocatorio, appare arduo escludere che nell’appellare il predetto con l’epiteto indicato l’imputato non ne abbia voluto segnalare una forma di malinteso rigore, di qualunquismo, appunto, nella gestione delle norme di sicurezza pubblica annunciate per il contenimento RAGIONE_SOCIALE pandemia.
In questa prospettiva, dovendosi assicurare su di un tema di interesse generale il pieno dispiegarsi RAGIONE_SOCIALE libertà di espressione, che, ovviamente, non può essere compressa solo in ragione del ruolo politico svolto dalla persona offesa, occorre verificare se l’offesa alla reputazione personale del medesimo abbia raggiunto un certo livello di gravità e sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale del Sindaco.
Ritiene il Collegio che a tale conclusione non possa giungersi, in quanto l’appellativo rivolto al Sindaco non appare un immotivato attacco denigratorio, finalizzato a svilirne pubblicamente la figura umana e professionale, risultando, piuttosto, circoscritto a criticarne l’operato tecnico-amministrativo, attraverso l’evocazione di un personaggio notoriamente inesistente, dunque nella forma scherzosa e ironica propria RAGIONE_SOCIALE satira, pur se connotata da un tono sferzante, che integra, come si è detto, l’esercizio del diritto di critica politica.
Alla stregua di quanto sin qui osservato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al fatto ascritto all’imputato al capo c) d rubrica, perché il fatto contestato al COGNOME non costituisce reato.
Il secondo motivo è, nella parte non assorbita dalla superiore statuizione, generico.
In relazione al residuo reato di cui all’art. 612 cod. pen. – al quale pure la censura si riferisce – il ricorrente non specifica, in alcun modo, i termini fattuali dai quali poter verificare o meno l’ingiustizia subita alla quale il medesimo avrebbe inteso reagire.
Da tanto consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALE parte civile, delle spese di costituzione ed assistenza nel grado, nella misura indicata in dispositivo.
4. La sentenza impugnata deve essere, nel resto, annullata con rinvio perché il giudice del merito proceda alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pena in ordine al residuo reato di cui all’art. 612 cod. pen.; rideterminazione che, involgendo un apprezzamento di merito e l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dalla fattispecie incriminatrice, di competenza del Giudice di pace, non può essere svolta da questa Corte (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 595 c.p. (capo c) perché il fatto non costituisce reato ed elimina le relative statuizioni. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il residuo reato e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Perugia. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3600,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente