Sanzioni Sostitutive: un Onere della Difesa, Non un Automatismo del Giudice
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: l’iniziativa spetta alla difesa. Questo provvedimento chiarisce che l’imputato non può lamentarsi in sede di legittimità della mancata applicazione di misure alternative al carcere se non le ha esplicitamente richieste durante il processo di merito. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali sul ruolo proattivo che l’avvocato difensore deve assumere.
Il Caso: Un Ricorso Dichiarato Inammissibile
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall’articolo 545-bis del codice di procedura penale. Tuttavia, il suo appello era fondato su motivi considerati non ammissibili in sede di Cassazione, in quanto non erano stati sollevati nel precedente grado di giudizio o erano del tutto nuovi.
La Disciplina delle Sanzioni Sostitutive e l’Onere della Difesa
Il cuore della questione giuridica ruota attorno all’interpretazione dell’art. 545-bis c.p.p. Questa norma consente al giudice, in caso di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, di sostituirla con misure alternative come la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità. La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha precisato che l’esercizio di questo potere non è un dovere d’ufficio che scatta in automatico, ma una possibilità che deve essere attivata da una precisa istanza di parte.
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile proprio perché la difesa, durante il giudizio d’appello, non aveva mai sollecitato il collegio a valutare l’applicazione delle sanzioni sostitutive. Né nelle conclusioni, né con una richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, era stata avanzata una simile istanza.
Le Motivazioni
La Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (in particolare, la sentenza n. 43848/2023). Secondo i giudici di legittimità, il difensore che non sollecita l’esercizio dei poteri di sostituzione della pena non può successivamente, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che il giudice non abbia fornito l’avviso previsto dalla norma. In sostanza, la legge pone un onere sulla difesa: quello di manifestare attivamente l’interesse del proprio assistito a beneficiare delle misure alternative. La passività processuale su questo punto non genera alcuna nullità e preclude la possibilità di sollevare la questione in Cassazione. Il ricorso, pertanto, è stato giudicato infondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche molto chiare. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Dal punto di vista giuridico, la decisione rafforza il principio secondo cui la difesa ha un ruolo attivo e non meramente reattivo. Gli avvocati devono essere diligenti nel presentare tutte le richieste a favore del proprio assistito nei tempi e nei modi previsti dalla procedura, inclusa quella per le sanzioni sostitutive. Attendere che sia il giudice a prendere l’iniziativa su questo punto è una strategia processualmente errata e rischiosa, che può precludere definitivamente l’accesso a benefici di legge importanti.
È obbligo del giudice avvisare la difesa della possibilità di richiedere le sanzioni sostitutive?
No. Secondo l’ordinanza, non si verifica alcuna nullità se il giudice omette l’avviso, poiché è onere della difesa sollecitare attivamente l’esercizio di tale potere da parte del collegio giudicante.
In quale momento processuale la difesa deve richiedere l’applicazione delle sanzioni sostitutive?
La richiesta deve essere formulata dall’avvocato difensore nelle conclusioni finali del processo o tramite un’istanza presentata immediatamente dopo la lettura del dispositivo della sentenza.
Cosa succede se la difesa non richiede le sanzioni sostitutive nei gradi di merito?
Se la difesa rimane passiva e non presenta una specifica richiesta, non può successivamente lamentarsi di questa omissione in sede di ricorso per Cassazione. Un ricorso basato su tale motivo verrà dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
42/ RG. 16742
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf indicata;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità in quanto non posti alla Corte di appello in sede di impugnazione o c motivi nuovi e comunque non ricorre alcuna nullità nell’omesso ovviso in quanto è la difesa a dovere sollecitare l’eventuale esercizio dei poteri ufficiosi del collegio giudicante indicati;
ritenuto, infatti, che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensor come nella specie, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura d dispositivo, non vieíabbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei di sostituzione delle pene detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024
La Consigliera estensora