Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30238 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30238 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 06/10/2005
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina;
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME in difesa del ricorrente, che, con memoria del 10/06/2025, ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che, in data 12/03/2025, ha parzialmente riformato, solo in ordine all rideterminazione della pena, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina il 12/11/2024 che lo aveva riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 424, secondo comma, cod. pen., 8 337 cod. pen., 81, 62 n. 2, 582 e 585 cod. pen., 635, secondo comma, n. 1 cod. pen. e 648 cod. pen., in continuazione tra loro.
Con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione degli artt. 545-bis e 598-bis cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per omessa valutazione dell’istanza di sostituzione de pena detentiva con una sanzione sostitutiva tra quelle previste dalla L. 689/1981 come modificata dal d.lgs. n. 150/2022, istanza presentata dal ricorrente con le conclusioni difens depositate in data 05/03/2025, in previsione dell’udienza cartolare del 12/03/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto, come riconosciuto e documentato dallo stesso atto, soltanto “con le conclusioni difensive depositate il 05/03/2025, in previsione dell’udie cartolare del 12/3/2025, la Difesa aveva richiesto, oltre ad insistere sui motivi di appello l’Onle Corte di appello valutasse la possibilità di applicare una sanzione sostitutiva tra q previste dalla I. 689/81, come modificata dal D. Lgs. 150/2022”.
Si tratta di richiesta tardiva.
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, infatti, è onere dell’imputato giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione de pena detentiva previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. nell’atto di appello o nei motivi nu aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica (S 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 -02) purché, però, nel rispetto dei termin di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 34 d.lgs. 10 ottobre 2022 n decorrere dal 30/12/2022 ex art. 99-bis del medesimo decreto, come modificato dall’art. 6 del D.L. 31/10/2022 n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30/12/2022 n. 199 e, pertant applicabile al caso di specie, relativo a fatti che risultano accertati il 22/6/2024 e nel q sentenza di primo grado è stata emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina il 12/11/2024.
Non era più in vigore, pertanto, la disciplina transitoria posta dall’art. 95 d.lgs. 10 2022 n. 150, a norma della quale affinché il giudice di appello fosse tenuto a pronunciar sull’applicabilità di sanzioni sostitutive di pene brevi era necessaria una richiesta in tal dell’imputato, che non doveva essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. ma , al più tardi, nel
corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
286017 – 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME Rv. 285751 – 01; Sez. 2, n. 1995
del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729 – 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023,
Agostino, Rv. 285090 – 01).
Non applicandosi al caso di specie la disciplina transitoria (applicabile per le impugnazio proposte entro il 30 giugno 2023), era onere dell’imputato, nel giudizio di appello celebrato c
rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall’
545-bis cod. proc. pen. nell’atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero, second disposto dell’art. 598-bis comma
1-bis, con memorie fino a quindici giorni prima dell’udienza
(“Fermo restando quanto previsto dall’art. 597 l’imputato, fino a quindici giorni pr dell’udienza può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi o nelle
memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 …..”).
Tale termine non risulta rispettato, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Procura generale nella requisitoria scritta, secondo cui “nei motivi di appello era s espressamente richiesta la valutazione circa la sostituzione della pena detentiva”, la richiesta
applicare una pena sostitutiva non è stata avanzata dalla difesa con l’atto di appello, bensì, co dinanzi anticipato, solo in sede di conclusioni scritte per l’udienza depositate il 05/03/2025, in previsione dell’udienza cartolare del 12/03/2025 e, pertanto, senza rispettare il termine – pos dall’art. 598-bis comma 1-bis cod. proc. pen. – di quindici giorni prima dell’udienza predetta, alla quale mancavano ormai solo sette giorni.
Conseguentemente, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non ha preso in considerazione un motivo di appello, che risulta però ab origine inammissibile perché tardivamente proposto, è, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinv (cfr., Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157 – 01).
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità determinata da colpa, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025
L’estensore
Il Presidente