Sanzione Sostitutiva Espulsione: Inammissibile il Ricorso Basato su Fatti Già Valutati
L’applicazione della sanzione sostitutiva espulsione è una tematica delicata che interseca il diritto penale con la normativa sull’immigrazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione di elementi fattuali già esaminati con motivazione adeguata dal giudice di merito. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino straniero avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova. Quest’ultimo aveva respinto l’opposizione del ricorrente all’applicazione della sanzione sostitutiva dell’espulsione. Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la sua situazione personale e familiare non fosse stata correttamente valutata.
In particolare, il Tribunale di Sorveglianza aveva basato la propria decisione su un’attenta analisi dei fatti, osservando che il condannato non aveva mai convissuto con il fratello, residente in un’altra provincia, in un periodo precedente alla sua detenzione. Questo elemento era stato considerato cruciale per valutare i legami effettivi del soggetto con il territorio italiano.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici supremi, le doglianze sollevate dal ricorrente non introducevano nuovi elementi di diritto, ma si limitavano a contestare la valutazione dei fatti già operata dal Tribunale di Sorveglianza.
In sostanza, il ricorrente cercava di ottenere una diversa e più favorevole interpretazione degli elementi processuali, un’operazione che non è consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la validità della decisione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della sanzione sostitutiva espulsione
Le motivazioni alla base della decisione sono lineari e si fondano su principi consolidati della procedura penale. La Corte ha sottolineato che le critiche del ricorrente erano di “mero fatto” e riguardavano aspetti già esaminati con una “motivazione adeguata e non contraddittoria” dal giudice a quo. Il Tribunale di Sorveglianza aveva chiaramente spiegato perché i legami familiari addotti non fossero sufficienti a impedire l’espulsione, in particolare a causa della provata assenza di una precedente convivenza con il fratello.
La Cassazione ha evidenziato come il tentativo del ricorrente di ottenere una “differente ed inammissibile valutazione degli elementi processuali” esuli completamente dalle competenze della Corte di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria, non essendo stati individuati elementi per escludere la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un concetto cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Non si può utilizzare questo strumento per chiedere ai giudici supremi di rivalutare le prove o i fatti già attentamente considerati nei gradi precedenti. Per contestare efficacemente una sanzione sostitutiva espulsione, è necessario basare il proprio ricorso su vizi di legittimità, come una reale violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, e non su un semplice disaccordo con l’interpretazione dei fatti data dal giudice di merito. La decisione serve da monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati su solide argomentazioni giuridiche, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
Per quale motivo il ricorso contro la sanzione sostitutiva espulsione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le lamentele del ricorrente erano considerate di “mero fatto” e miravano a ottenere una nuova valutazione di elementi già esaminati in modo adeguato e non contraddittorio dal Tribunale di Sorveglianza.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per respingere l’opposizione originaria?
Il Tribunale di Sorveglianza ha osservato che il condannato non aveva mai convissuto con il fratello (residente in provincia di Siena) in epoca antecedente alla detenzione, dato che egli stesso risiedeva in provincia di Savona, elemento ritenuto decisivo per valutare i suoi legami con il territorio.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 553 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 553 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 25/02/1979
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Premesso che NOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell’espulsione;
Considerato che le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza di Genova che, in particolare, aveva osservato che il condannato non aveva mai convissuto con il fratello (residente in provincia di Siena) in epoca antecedente alla detenzione, dato che egli risiedeva in provincia di Savona;
Ritenuto quindi che il ricorrente intende pervenire ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi processuali, già coerentemente esaminati dal giudice a quo ;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.