Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1895 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1895 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1414/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 13/11/2025
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Detroit (STATI UNITI AMERICA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2025 del TRIBUNALE di Palermo
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 23
maggio 2025 del Tribunale di Palermo che, pronunciando in sede esecutiva, ha rigettato la domanda di annullamento o non esecutivitˆ dellÕingiunzione a
demolire emessa dal Pubblico ministero il 17 gennaio 2025 in esecuzione della sentenza del 17 dicembre 1993 del Pretore di Palermo che aveva condannato
NOME COGNOME (deceduto il 28 marzo 2023) alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui allÕart. 20 lett. c), legge n. 47 del 1985 (oggi art. 44, comma 1, lett.
c, d.P.R. n. 380 del 2001) e aveva ordinato la demolizione dei manufatti abusivamente costruiti (tre costruzioni di centotrenta metri quadrati ciascuna, di
cui venti metri quadrati adibiti a veranda).
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 655, 665 e 666 cod.
proc. pen., il travisamento dei fatti e della causa tipica, il difetto e/o la illogicitˆ
della motivazione.
Premette, in fatto, che il 9 dicembre 2004, insieme con NOME COGNOME e NOME
NOME, avevano presentato tre distinte domande di condono ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, con relativo versamento dellÕoblazione autoliquidata e
degli oneri concessori. La documentazione era stata nuovamente trasmessa il 15
luglio 2011 al Comune di Terrasini per completare la pratica e ottenere lo svincolo del terreno che, nelle more, lÕEnte si era intestato, e ci˜ al fine di
procedere allÕaccatastamento degli immobili. Con determina n. 22 del 14 giugno
2012 il Comune aveva preso atto dellÕistanza in sanatoria (e relativi versamenti)
e aveva annullato lÕacquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dei tre immobili disponendone la restituzione in favore degli aventi diritto.
LÕordinanza impugnata, nella parte in cui afferma che non risultano sussistenti gli elementi di fatto che consentono di accogliere la richiesta di
annullamento o revoca dellÕingiunzione di demolizione, è completamente disancorata dagli
atti del procedimento ed in contrasto con la dichiarata sanabilitˆ delle opere. Con nota del 24 gennaio 2025 il Comune di Terracini
aveva infatti rappresentato al Pubblico ministero procedente lÕinsussistenza di ragioni ostative al rilascio dei permessi in sanatoria e, su istanza della ricorrente
(e di NOME COGNOME e NOME NOME NOME), aveva altres’ certificato la congruitˆ
delle somme versate a titolo di oblazione ed oneri.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 655, 665 e 666, comma 5, cod. proc. pen., il difetto di istruttoria e la mancata sospensione
dellÕordine di ingiunzione.
Lamenta che la negativa prognosi del Tribunale di un imminente rilascio del titolo in sanatoria contrasta con la documentazione prodotta. Sarebbe stato
sufficiente chiedere informazioni al Comune di Terrasini, magari anche mediante lÕaudizione del Responsabile dellÕArea 5, per sciogliere ogni dubbio al riguardo
avuto riguardo alla documentazione prodotta attestante la sanabilitˆ delle opere.
Aggiunge che il vincolo ferroviario attestato dal Comune di Terrasini non ricade sullÕimmobile dalla ricorrente ma soltanto su quello di NOME NOME.
2.Il ricorso è inammissibile.
3.Osserva il Collegio:
3.1.il Tribunale ha rigettato lÕistanza della ricorrente di annullamento o sospensione dellÕingiunzione di demolizione sul rilievo che nel caso in esame
non sussistono elementi che lascino ragionevolmente prevedere lÕimminente rilascio della concessione in sanatoria;
3.2.la ricorrente se ne duole, ma infondatamente;
3.3.secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato
pu˜ essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autoritˆ
amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007,
Rv. 238145 – 01; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Rv. 237062 – 01; Sez. 3, n.
43878 del 30/09/2004, Rv. 230308 – 01; Sez. 7, n. 40175 del 17/09/2021, n.m.; Sez. 3, n. 33817 del 03/06/2021, n.m);
3.4.si è cos’ precisato che il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui
all’art. 31 d.P .R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della
sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile
risultato dell’istanza
e
la sussistenza di
eventuali cause ostative al suo
accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che pu˜ determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido
esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 261212 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, COGNOME, Rv. 266763 – 01);
3.5.si deve altres’ escludere che il legislatore abbia inteso comprendere l’estinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione fra le conseguenze
derivanti dall’oblazione interamente corrisposta dopo il giudicato di condanna, in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limitare l’efficacia
estintiva del condono edilizio fino alla sentenza definitiva (art. 38, terzo comma, legge n. 47 del 1985, richiamato dallÕart. 32, comma 25, d.l. n. 269
del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003). Su tali basi deve pervenirsi alla conclusione di negare che l’oblazione in questione da causa
speciale di estinzione del reato possa degradare a causa estintiva della pena o della sua esecuzione, se corrisposta dopo intervenuto il giudicato irrevocabile,
atteso che in tale ipotesi l’avvenuta sanatoria comporta la cessazione di alcuni soltanto
degli effetti penali della condanna, essendosi esclusa la sua
computabilitˆ ai fini della recidiva e la valutabilitˆ della stessa come precedente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n.
3196 del 27/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 213009 – 01; Sez. 1, n. 3757 del 21/06/1995, Arcamone, Rv. 202605 – 01);
3.6.ne consegue che il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell’illecito edilizio non determina,
ove sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, nŽ l’estinzione del reato nŽ l’automatica caducazione dell’ordine di demolizione che pu˜ essere revocato
soltanto a seguito del rilascio del permesso in sanatoria (Sez. 3, n. 47128 del
19/04/2018, COGNOME, Rv. 274322 – 01; Sez. 3, n. 24665 del 15/04/2009,
Murgia, Rv. 244076 – 01);
3.7.nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la pendenza di istanze di condono risalenti allÕanno 2004, ad oltre cioè più di venti anni da oggi;
3.8.se è vero che, come sostiene la ricorrente, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o
la revoca dell’ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua
richiesta si basa, incombendo poi all’autoritˆ giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Rv. 267413 – 01;
Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Rv. 248276 – 01; Sez. 5, n. 4692 del
14/11/2000, Rv. 219253 – 01), è altrettanto vero che, nel caso di specie, la ricorrente non si è fatto carico di allegare alcun concreto elemento dal quale il
AVV_NOTAIO dell’esecuzione avrebbe potuto desumere che la domanda di condono sarebbe stata definita in tempi brevi posto che, come detto, sono trascorsi più
di trenta anni tra la data di irrevocabilitˆ della sentenza contenente l’ordine di demolizione e quella in cui il pubblico ministero le ha notificato l’ingiunzione a
demolire e poco meno di ventuno anni dalla data in cui erano state presentate le istanze di condono;
3.9.non è dunque frutto del malgoverno delle norme sostanziali e processuali indicate dalla ricorrente nŽ manifestamente illogico il giudizio
prognostico negativo formulato dal AVV_NOTAIO sulla ragionevole e concretamente prevedibile emanazione, in tempi brevi, di un provvedimento
amministrativo incompatibile con lÕordine di demolizione;
3.10.costituisce un dato di fatto che la affermata sanabilitˆ delle opere e lÕassenza di motivi ostativi al rilascio dei titoli in sanatoria non si è tradotta
nellÕeffettivo rilascio dei titoli stessi, essendo semmai illogica più lÕinerzia del
Comune che la decisione del AVV_NOTAIO che ne ha preso atto.
4.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa
equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€
3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 13/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME