Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18752 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18752 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l’ordinanza del 27/11/2024 della Corte d’appello di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, proposta da NOME COGNOME nei confronti della dottoressa NOME COGNOME giudice presso il Tribunale di Udine, condannando l’COGNOME al pagamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende;
rilevato, ancora, che, con il ricorso che occupa, nell’interesse dell’COGNOME, si adduce l’assenza di qualsivoglia argomentazione a sostegno della condanna al pagamento disposto in favore della Cassa delle ammende, in asserita violazione dell’art. 44 cod. proc. pen.;
ritenuto che, sebbene non vi sia un’espressa motivazione specificamente riferita alla comminatoria della sanzione pecuniaria a carico dell’odierno ricorrente, va tuttavia osservato che, in tema di ricusazione, il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell’art. 44 cod. proc. pen., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende si considera sufficientemente
motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa (Sez. 6, n. 47811
del 18/11/2003, Cito, Rv. 228446);
ritenuto che nel caso la declaratoria d’inammissibilità si fonda sdevidenti profili di manifesta infondatezza delle ragioni prospettate a fondamento della ricusazione, si che
l’onere motivazionale della cui mancata osservanza si duole la ricorrente può considerarsi comunque assolto senza dare luogo ad alcun vizio della decisione gravata;
ritenuto che per tali ragioni il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato e che a tanto conseguono le statuizioni di cui all’art 616 cpp
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/03/2025.