Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2145 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nata in Polonia il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 14/09/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli dichiarava la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 37 del 2016, della decisione emessa dalle autorità austriache che aveva condannato NOME COGNOME NOME al pagamento di una sanzione pecuniaria per un’infrazione al codice della strada.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di
seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale al difensore di fiducia.
Nonostante la nomina del difensore di Fiducia depositata dalla stessa difesa all’udienza camerale del 22 dicembre 2022, il difensore non è stato avvisato del rinvio all’udienza del 14 settembre 2023, per la quale è stato nominato un difensore di ufficio.
Questa violazione ha determinato la nullità dell’ordinanza impugnata.
2.2. Violazione di legge.
La decisione emessa in Austria proviene da un’autorità di polizia e non risulta che alla ricorrente sia stato garantito il diritto di difesa alla stregua dei princi fondamentali dell’ordinamento italiano (l’unica richiesta è stata quella di comunicare il nominativo del conducente).
Nella specie, inoltre, si trattava di violazione dei limiti di velocità rilevata co apparecchiature di cui si disconosce la conformità e la autorizzazione.
La difesa della ricorrente ha fatto pervenire per l’udienza una memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Dall’esame degli atti risulta che il difensore di fiducia era presente all’udienza in cui aveva depositato la nomina fiduciaria, venendo espressamente reso edotto del rinvio. Il fatto che il difensore non sia comparso alla successiva udienza (non celebrata per mancato rispetto dei termini di comparizione per la ricorrente), non onerava pertanto la Corte di merito della notifica al predetto dell’avviso per l’ulteriore udienza di rinvio.
Il secondo motivo articola rilievi preclusi in questa sede in quanto attinenti a questioni non sottoposte alla Corte di appello, che per contro ha effettuato i controlli richiesti dall’art. 12 del d.lgs. n. 37 del 2016.
A prescindere dalla rilevanza delle questioni indicate dalla difesa, si tratta in ogni caso di profili critici non risultanti dal certificato e che implicavano pertanto accertamenti fattuali che non possono essere devoluti alla Corte di cassazione per la prima volta.
E’ appena il caso di precisare che tanto la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, quanto il decreto legislativo di attuazione, contemplano la possibilità che la decisione da riconoscere sia emessa da un’autorità amministrativa, purché la procedura preveda la possibilità di impugnazione davanti ad un’autorità giudiziaria (in tal senso è attestato dal certificato in atti).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che tla ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso il 6/01/2024.