Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1847 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1847 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Vs’,5i – ez,o COGNOME NOME, nato a GIARRE (CT) il DATA_NASCITA cl
avverso l’ordinanza del 20/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
Con ordinanza del 20/4/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in accoglimento del reclamo proposto dal detenuto semilibero NOME COGNOME, ha annullato il provvedimento disciplinare assunto dal RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Circondariale di Ivrea in data 25/5/2021, che aveva inflitto al COGNOME la sanzione disciplinare dell’esclusione dall’EAC per cinque giorni, per essersi il detenuto rifiutato di sottoporsi alla perquisizione personale rientrando nell’istituto, ritenendo che le modalità esecutive di tale controllo fossero illegittime e lesive RAGIONE_SOCIALE sua dignità.
Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il provvedimento che aveva inflitto detta sanzione era privo di motivazione, sicché non poteva giustificare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE grave sanzione disciplinare.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE, lamentando violazione di legge per erronea interpretazione e applicazione dell’art. 69, comma 6 lett. a) O.P. Il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE non conformità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata alla possibilità, ampiamente ammessa nell’esegesi di legittimità e di merito, per gli organi giurisdizionali competenti di integrare e addirittura di elaborare ex novo la motivazione in caso di rilevate carenze del procedimento disciplinare. Invero, nella specie, il Magistrato di sorveglianza di Vercelli, a seguito di una complessa attività istruttoria, aveva ricostruito la vicenda del ricorrente ed aveva respinto il reclamo con un’ordinanza contenente un’ampia motivazione del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare. È stata richiamata sul punto la sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 32259 del 7/5/2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei seguenti termini.
1.1. A tenore dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., quando decide, in sede di reclamo giurisdizionale, sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE esclusione dalle attività in comune, il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare «anche il merito dei provvedimenti adottati». E in effetti, nella specie, il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli aveva ricostruito con scrupolo la vicenda disciplinare, integrando la motivazione del provvedimento applicativo, elemento che non è stato in alcun modo valorizzato nell’impugnata ordinanza.
L’esegesi di legittimità di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, è nel senso che – conformemente al dettato dell’indicata disposizione – la valutazione RAGIONE_SOCIALE magistratura di sorveglianza si estende anche al merito RAGIONE_SOCIALE
decisione dell’organo di disciplina, sicché il magistrato e il tribunale di sorve -glianza possono direttamente apprezzare la congruità RAGIONE_SOCIALE sanzione rispetto alla gravità RAGIONE_SOCIALE violazione disciplinare accertata, alla luce di una complessiva rivalutazione del fatto: da ciò consegue che deve certamente ritenersi consentito all’organo giudiziario di sovrapporre il proprio apprezzamento rispetto alla decisione amministrativa, anche sul piano RAGIONE_SOCIALE indicazione degli aspetti RAGIONE_SOCIALE concreta vicenda disciplinare che debbano, o non debbano, essere valorizzati ai fini di tale valutazione.
Pertanto l’ordinanza impugnata, che ha inteso sottolineare soltanto la carente motivazione del provvedimento disciplinare, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino, perché rinnovi l’esame del reclamo proposto da NOME COGNOME sulla base del disposto dell’art. 69, comma 6 lett. a), Ord. pen., e dei principi di diritto che si sono richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso il giorno 2 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presiden e