Sanatoria nullità: come il giudizio abbreviato ‘guarisce’ il processo
Nel complesso mondo della procedura penale, le scelte strategiche della difesa possono avere conseguenze determinanti sull’esito del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22111/2024) ha ribadito un principio fondamentale: la richiesta di giudizio abbreviato comporta una sanatoria nullità per i vizi procedurali non assoluti verificatisi in precedenza. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere come le opzioni procedurali a disposizione dell’imputato possano influenzare la validità degli atti processuali.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento Negato al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello. La difesa sosteneva la nullità del giudizio di primo grado, svoltosi con rito abbreviato. L’origine del vizio, secondo il ricorrente, risiedeva in un evento accaduto in una fase ancora precedente: il Pubblico Ministero, dopo aver inizialmente prestato il consenso a un ‘patteggiamento allargato’, lo aveva successivamente revocato. La ragione di tale revoca era la scoperta di una ‘recidiva qualificata’ a carico dell’imputato, una condizione che per legge impedisce l’accesso a quel tipo di accordo sulla pena. Di fronte al diniego del patteggiamento, l’imputato aveva quindi optato per il giudizio abbreviato. Tuttavia, in seguito, ha tentato di far valere la revoca del consenso come causa di nullità dell’intero procedimento.
La Decisione della Corte e la sanatoria nullità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo completamente la tesi della difesa. I giudici hanno chiarito che la scelta di procedere con il giudizio abbreviato ha avuto un effetto ‘sanante’ sul presunto vizio procedurale, applicando il principio della sanatoria nullità.
Il Principio Cardine: L’Effetto Sanante del Giudizio Abbreviato
Il cuore della decisione si basa sull’articolo 438, comma 6-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la richiesta di giudizio abbreviato sana le nullità, a condizione che non siano ‘assolute’ (cioè talmente gravi da essere insanabili). Inoltre, preclude la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità delle prove, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Scegliendo questo rito, l’imputato accetta di essere giudicato sulla base degli atti raccolti durante le indagini, rinunciando implicitamente a contestare vizi procedurali che non inficiano la struttura portante del processo.
La Revoca del Consenso del PM: Un Atto Dovuto
La Corte ha inoltre specificato che la revoca del consenso al patteggiamento da parte del Pubblico Ministero non costituiva affatto una nullità assoluta. Al contrario, era un atto necessario per evitare di compiere un’azione contraria alla legge. L’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, infatti, vieta esplicitamente il patteggiamento per chi si trova in una condizione di recidiva qualificata. Pertanto, il PM non ha fatto altro che conformarsi a un divieto legale, e la sua azione non può essere considerata fonte di un vizio processuale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema sono lineari e si fondano su una logica di economia processuale e di auto-responsabilità delle parti. Accettando il giudizio abbreviato, l’imputato ha volontariamente rinunciato al dibattimento e, con esso, alla possibilità di sollevare determinate eccezioni. La legge bilancia il beneficio dello sconto di pena, tipico del rito abbreviato, con una rinuncia a far valere vizi che non intaccano il diritto di difesa in modo fondamentale. Il vizio lamentato (la revoca del consenso al patteggiamento) non rientra tra le nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento, ma è piuttosto una questione procedurale che viene superata e ‘guarita’ dalla successiva scelta di un diverso rito speciale. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fosse alcuna violazione da sanare e che il ricorso fosse manifestamente infondato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un punto cruciale per la strategia difensiva: la scelta del rito processuale non è mai neutra e comporta conseguenze irrevocabili. La richiesta di giudizio abbreviato è un’arma a doppio taglio: se da un lato offre il vantaggio concreto di una riduzione della pena, dall’altro implica una rinuncia a determinate garanzie e alla possibilità di eccepire nullità non assolute. Gli avvocati e i loro assistiti devono ponderare attentamente questa scelta, consapevoli che essa opera una sanatoria nullità che preclude future contestazioni su vizi procedurali che, in un rito ordinario, avrebbero potuto avere un peso diverso. La decisione consolida l’idea che la validità del processo dipende anche dalle scelte consapevoli compiute dalle parti.
Scegliere il giudizio abbreviato può sanare vizi precedenti del procedimento?
Sì, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis c.p.p., la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità, a condizione che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo specifiche eccezioni.
La revoca del consenso al patteggiamento da parte del Pubblico Ministero costituisce una nullità assoluta?
No, secondo la Corte la revoca del consenso al patteggiamento, se motivata dalla necessità di rispettare un divieto di legge (come nel caso di recidiva qualificata), non determina alcuna nullità assoluta, ma risponde alla logica di evitare il compimento di un atto illegale.
Cosa succede se si richiede un patteggiamento in presenza di una recidiva che lo vieta?
Il Pubblico Ministero deve negare o revocare il proprio consenso e il giudice non può accogliere la richiesta, poiché l’art. 444, comma 1-bis c.p.p. lo vieta espressamente. Il procedimento deve quindi proseguire con un rito diverso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22111 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo processuale di ricorso inerisce ad una pretesa nullità del giudizio di primo grado, definito con giudizio abbreviato, e determinata dalla revoca dell’iniziale consenso prestato dal Pubblico ministero (patteggiamento allargato inibito dalla recidiva qualificata contestata, art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen.);
rilevato che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni della negazione della dedotta nullità, giacché il consenso era stato inizialmente prestato senza avvedersi della preclusiva contestazione della recidiva qualificata (si veda, in particolare, pag. 4);
ritenuto che, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod.proc.pen., la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (Sez. 4, n. 40550 del 3/11/2021, Rv. 282062). Ritenuto altresì che il vizio dedotto (revoca del consenso inizialmente prestato) non determina alcuna nullità assoluta, rispondendo piuttosto alla logica di evitare il compimento di un atto in violazione espressa della legge processuale (art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.